Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 30/04/1996 |
Numero: | 316 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione |
Art. 2. Modalità dell'accertamento con adesione |
Art. 3. Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica |
Art. 4. Modalità di pagamento |
Art. 5. Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento |
Art. 6. Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore |
Art. 7. Disposizioni transitorie |
§ 95.1.106 - D.P.R. 30 aprile 1996, n. 316.
Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.
(G.U. 13 giugno 1996, n. 137)
Art. 1. Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
1. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis del
2. La definizione di cui al comma 1 è ammessa anche qualora sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito e siano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del
3. L'accertamento con adesione è escluso oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge.
Art. 2. Modalità dell'accertamento con adesione
1. L'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicate:
a) le annualità cui si riferiscono le dichiarazioni suscettibili di rettifica;
b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione.
2. La richiesta di chiarimenti al contribuente, di cui all'art. 12, comma 1, del
3. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.
4. L'accertamento con adesione è effettuato mediante redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento a tutti i redditi che costituiscono oggetto della rettifica della dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 1.
5. Nel caso di esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo in forma associata, di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con
6. Per il compimento delle attività e degli atti relativi all'accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 2-bis del
Art. 3. Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica
1. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette è competente in ordine alla definizione di cui al comma 1 dell'art. 1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, trasmette allo stesso gli elementi in suo possesso rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione.
2. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può trasmettere all'ufficio delle imposte dirette gli elementi istruttori idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del
3. Competente in ordine alla emanazione dell'atto unico di rettifica parziale è l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Alla definizione dell'accertamento con adesione può partecipare un funzionario dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'ufficio delle imposte appositamente delegato.
Art. 4. Modalità di pagamento
1. I pagamenti degli importi dovuti sono eseguiti, in unica soluzione, con le seguenti modalità:
a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata;
b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.
Art. 5. Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione del contribuente è eseguito entro dieci giorni dal momento dell'adesione stessa. Il contribuente, entro i dieci giorni successivi, consegna all'ufficio la quietanza relativa all'avvenuto pagamento, ritirando contestualmente copia dell'accertamento con adesione.
2. L'ufficio delle imposte dirette dà notizia dell'avvenuta definizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di definizione parziale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 la comunicazione è effettuata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto all'ufficio delle imposte.
3. L'avviso di accertamento o di rettifica notificato antecedentemente all'accertamento con adesione perde efficacia.
Art. 6. Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore
1. L'accertamento con adesione del contribuente è effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell'art. 3 della
2. Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilità e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili.