Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 04/11/1981 |
Numero: | 664 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 41 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 , è abrogato con effetto dal 31 dicembre 1980 |
Art. 2. Nel primo comma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , è aggiunta la seguente lettera |
Art. 3. All'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , è aggiunto il seguente periodo |
Art. 5. Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 1° gennaio 1983 se i limiti indicati nell'art. 3 sono stati superati negli anni 1980 e 1981. Per [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 95.1.57 - D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664.
Disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (scritture sistematiche ausiliarie di magazzino).
(G.U. 25 novembre 1981, n. 324)
L'art. 41 del
Nel primo comma dell'art. 14 del
"d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonchè delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonchè delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del
All'art. 14 del
"Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del
Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 39 del
"Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto".
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal 1° gennaio 1983 se i limiti indicati nell'art. 3 sono stati superati negli anni 1980 e 1981. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1982 se gli stessi limiti sono superati nei due periodi d'imposta antecedenti a quello in corso a tale data.
Le scritture devono essere tenute a partire dal primo periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1981 se nell'anno 1980, ovvero nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla predetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, i ricavi e le rimanenze sono risultate superiori rispettivamente a dieci miliardi e a quattro miliardi di lire.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.