§ 95.1.54 - D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170.
Norme integrative e correttive dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di accantonamenti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:23/05/1979
Numero:170


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con il presente decreto, si applicano [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.1.54 - D.P.R. 23 maggio 1979, n. 170.

Norme integrative e correttive dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora

(G.U. 4 giugno 1979, n. 151)

 

 

     Art. 1.

     Nell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con il presente decreto, si applicano anche per la determinazione del reddito imponibile dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni stesse hanno effetto anche per gli interessi di mora maturati nei quattro periodi d'imposta precedenti e non iscritti nei relativi bilanci il cui ammontare sia stato accantonato, previa imputazione al conto dei profitti e delle perdite, nel bilancio relativo al periodo d'imposta indicato nel precedente comma ovvero, insieme con gli interessi maturati in tale periodo, nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto senza operare la deduzione degli accantonamenti iscritti nel bilancio allegato alla dichiarazione stessa a fronte degli interessi di mora imputati al conto dei profitti e delle perdite possono, entro un mese dalla predetta data, a pena di decadenza, presentare apposita dichiarazione rettificativa.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.