Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 10/06/1978 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. unico. Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali [...] |
§ 95.1.52 - Legge 10 giugno 1978, n. 292.
Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.
(G.U. 26 giugno 1978, n. 176)
Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.