§ 95.1.52 - Legge 10 giugno 1978, n. 292.
Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:10/06/1978
Numero:292


Sommario
Art. unico.      Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali [...]


§ 95.1.52 - Legge 10 giugno 1978, n. 292.

Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

(G.U. 26 giugno 1978, n. 176)

 

 

     Art. unico.

     Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

     L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.