§ 95.1.41 - D.L. 4 marzo 1976, n. 30 .
Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:04/03/1976
Numero:30


Sommario
Art. 1.      La soprattassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, [...]
Art. 2.      Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50 per cento al 5 per cento [...]
Art. 3.      Le imposte la cui riscossione, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del secondo comma dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'art. 32 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.1.41 - D.L. 4 marzo 1976, n. 30 [1] .

Norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

(G.U. 5 marzo 1976, n. 60)

 

 

     Art. 1.

     La soprattassa stabilita dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevata dal dieci al quindici per cento.

     La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

     La soprattassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'art. 92 del decreto indicato nel primo comma è elevata al tre per cento.

     In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 98 del decreto indicato nel primo comma, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.

 

          Art. 2.

     Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50 per cento al 5 per cento dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento. Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'art. 44 del predetto decreto.

     L'interesse stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevato al dodici per cento.

     L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

 

          Art. 3.

     Le imposte la cui riscossione, a norma dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e del secondo comma dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è ripartita in quattro rate, sono riscuotibili, con effetto dai ruoli formati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, in due rate consecutive.

     Nello stesso numero di rate e a partire dagli stessi ruoli di cui al comma precedente, è ripartita la riscossione delle imposte iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 100 dell'anzidetto decreto presidenziale.

     L'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è iscritta nei ruoli principali, nel termine di cui all'art. 16, primo comma, della stessa legge, ed è riscossa in unica soluzione.

     Le imposte indicate nel secondo comma dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977 [2] .

 

          Art. 4. [3]

     All'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

     "L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta deve corrispondere l'interesse del 12 per cento annuo sulle somme non versate alla tesoreria dello Stato nel termine previsto nel secondo comma, lettera b)".

 

          Art. 5.

     I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'art. 32 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 maggio 1976, n. 160.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.