Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 16/04/1962 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. Il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1960, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 95.1.29 - Legge 16 aprile 1962, n. 187. [1]
Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.
(G.U. 4 maggio 1962, n. 114)
Il limite previsto dall'art. 1 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del