§ 94.1.f54 - L. 14 gennaio 2011, n. 2.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/01/2011
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia
Art. 4.  Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.f54 - L. 14 gennaio 2011, n. 2.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.

(G.U. 1 febbraio 2011, n. 25)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia

     1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

 

     Art. 4. Procedura per l'assegnazione del seggio supplementare

     1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009:

     a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

     b) attribuisce il seggio assegnato ai sensi della lettera a) del presente comma nella circoscrizione in cui la lista di cui alla medesima lettera a) risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

     c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4), della citata legge n. 18 del 1979;

     d) redige apposito verbale di tutte le operazioni in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

     e) invia attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

 

     PROTOCOLLO

     CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

 

     IL REGNO DEL BELGIO,

     LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

     LA REPUBBLICA CECA,

     IL REGNO DI DANIMARCA,

     LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

     LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

     L'IRLANDA,

     LA REPUBBLICA ELLENICA,

     IL REGNO DI SPAGNA,

     LA REPUBBLICA FRANCESE,

     LA REPUBBLICA ITALIANA,

     LA REPUBBLICA DI CIPRO,

     LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

     LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

     IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

     LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

     MALTA,

     IL REGNO DEI PAESI BASSI,

     LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

     LA REPUBBLICA DI POLONIA,

     LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

     LA ROMANIA,

     LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

     LA REPUBBLICA SLOVACCA,

     LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

     IL REGNO DI SVEZIA,

     IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

     denominati "LE ALTE PARTI CONTRAENTI",

     CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 e nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

     CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

     TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l'11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

     CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall'accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

     CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

     CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

     CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

     HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

 

     ARTICOLO 1

     L'articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dal seguente:

     "ARTICOLO 2

     "1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

 

 

 

 

 

Bulgaria

1

Paesi Bassi

1

Spagna

4

Austria

2

Francia

2

Polonia

1

Italia

1

Slovenia

1

Lettonia

1

Svezia

2

Malta

1

Regno Unito

1

 

     2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

     a) con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

     b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure

     c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

     In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.".

 

     ARTICOLO 2

     Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

     Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1° dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

 

     ARTICOLO 3

     Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

     IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.