Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 01/02/2010 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 94.1.f8 - L. 1 febbraio 2010, n. 13.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
(G.U. 16 febbraio 2010, n. 38)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI [1]
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Panama, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi e, in particolare, per quanto riguarda gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e
riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, o i diritti correlati all'investimento medesimo, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, sempre che sia stato effettuato in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si è realizzato e includerà in particolare, ma non a titolo esclusivo:
a) la proprietà di beni mobili ed immobili, così come gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni e altri oneri;
b) azioni, quote sociali, redditi di capitale e qualunque altro tipo di partecipazione in società;
c) denaro, titoli di credito e qualsiasi altro titolo o documento di Stato o pubblico, così come prestiti che abbiano un valore economico direttamente connesso ad un investimento specifico. I crediti saranno inclusi solamente quando saranno regolarmente contrattati e documentati, in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato dove tale investimento sia stato realizzato;
d) diritti della proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore ed i brevetti della proprietà industriale, quali patenti, disegni industriali, marchi commerciali o marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, conoscenze tecnologiche, valore dell'avviamento (goodwill) e altri diritti simili;
e) concessioni economiche conferite per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e permesso conferiti in conformità alla Legge, includendo la prospezione, l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.
Qualsiasi aumento del valore o modifica della forma in cui i beni siano investiti o reinvestiti, non altererà la loro natura di investimento ai sensi del presente Accordo.
2. Il termine "investitore" comprende, per ognuna delle Parti Contraenti, le seguenti persone che abbiano effettuato o che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con il presente Accordo:
a) qualsiasi persona fisica che sia cittadino di una delle Parti Contraenti, in conformità alla sua legislazione;
b) qualsiasi persona giuridica, con o senza fini di lucro, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti in conformità con la legislazione interna di quest'ultima, e che abbia nello Stato stesso la sua sede legale o che sia gestita direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti Contraenti o da persone giuridiche che abbiano la propria sede legale nel territorio di una delle Parti Contraenti e che siano costituite in conformità alla legislazione di queste.
3. Il termine "guadagni" fa riferimento a tutti i valori monetari prodotti da un investimento, come gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti e qualsiasi altro introito corrente correlato all'investimento, includendo qualsiasi forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, bestiame, prodotti agricoli o altri prodotti.
4. Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica Italiana, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri, anche le zone marittime. Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati esercitano la propria sovranità o, in osservanza del diritto internazionale, sulle quali esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione.
Il termine "territorio" comprende, nel caso della Repubblica di Panama, la superficie terrestre, il mare territoriale, la piattaforma continentale sottomarina, il sottosuolo e lo spazio aereo tra Colombia e Costa Rica, così come stabilito dai trattati per i confini stipulati tra Panama e questi Stati.
5. Con "Diritto di Accesso" si intende il diritto ad essere ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente per realizzare investimenti.
6. Con "Accordo di Investimento" si intende il patto tra una delle Parti Contraenti e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.
7. Con "Trattamento non Discriminatorio" si intende un trattamento equivalente al migliore tra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione più favorita.
ARTICOLO II
Promozione e protezione degli investimenti
1. Ogni Parte Contraente promuoverà nel suo territorio gli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti.
2. Gli investitori di ognuna delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere al territorio dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti in condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite nell'Articolo III (1).
3. Ogni Parte Contraente garantirà in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente che siano stati ammessi nel suo territorio, e non pregiudicherà, attraverso misure ingiustificate o discriminatorie, la loro gestione, il loro mantenimento, il loro uso, il loro godimento, il loro usufrutto, il loro ampliamento e la loro liquidazione o disposizione.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'osservanza adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti con gli investitori dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO III Trattamento nazionale e applicazione della clausola della nazione
più favorita
1. Ogni Parte Contraente, una volta che abbia permesso nel proprio territorio investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente garantirà piena protezione legale a tali investimenti e concederà loro un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori o di investitori di Stati terzi.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore nel futuro per una delle Parti Contraenti scaturisse un quadro normativo in base al quale gli investitori dell'altra Parte Contraente dovessero ricevere un trattamento più favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale trattamento sarà applicato agli investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Senza pregiudizio di quanto disposto nei commi precedenti, il trattamento della clausola della nazione più favorita non si applicherà ai privilegi che ogni Parte Contraente dovesse concedere a investitori di uno Stato terzo in conseguenza della sua partecipazione o associazione in una zona di libero scambio, in una unione doganale, in un mercato comune, in un accordo regionale/subregionale o in accordi economici multilaterali.
4. Le disposizioni nei commi (1) e (2) di questo articolo non saranno da interpretarsi come un obbligo per una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risultino da accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione o a facilitare la circolazione transfrontaliera di persone e beni.
ARTICOLO IV
Risarcimento per danni o perdite
Gli investitori di una Parte Contraente che dovessero subire perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente dovuti a guerre o altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, riceveranno per ciò che concerne restituzioni, indennizzi, compensazioni o altro risarcimento, un trattamento adeguato e in ogni caso non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo. I pagamenti saranno liberamente trasferibili e si realizzeranno senza ingiustificato ritardo.
ARTICOLO V
Espropriazioni e compensazioni
1. Nessuna delle Parti Contraenti varerà provvedimenti di nazionalizzazione o espropriazione o altre misure che privino direttamente o indirettamente del proprio investimento un investitore dell'altra Parte, a meno che tali misure non siano adottate per ragioni di pubblica utilità o di interesse sociale, su base non discriminatoria e secondo la corretta procedura legale.
2. Tali misure saranno accompagnate da disposizioni per il pagamento di un risarcimento sollecito, adeguato ed effettivo. L'ammontare di tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione fosse resa pubblica.
3. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato con la stessa valuta nella quale l'investitore ha realizzato l'investimento, nella misura in cui detta moneta è o continui ad essere convertibile, o in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
4. Il risarcimento sarà considerato sollecito se effettuato senza ritardi ingiustificati e, in ogni caso, in un arco di tempo non superiore a sei (6) mesi, calcolati a partire dalla data in cui si concludano, secondo la legislazione delle Parti Contraenti, i rispettivi procedimenti per la determinazione del valore del bene espropriato o nazionalizzato.
5. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati fino alla data del pagamento, calcolati secondo il tasso LIBOR a sei mesi e con effetto dalla data di nazionalizzazione o di esproprio.
6. Un cittadino o una impresa di una delle Parti Contraenti che ritenga che il suo investimento sia stato totalmente o parzialmente espropriato, avrà diritto ad una immediata valutazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'altra Parte Contraente al fine di stabilire se l'esproprio ha avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio e ogni rispettivo risarcimento siano stati effettuati secondo i principi del diritto internazionale, e anche di decidere in merito a tutte le ulteriori questioni correlate.
7. Nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di un provvedimento simile sia una impresa con capitale straniero, al calcolo della quota dell'investitore, effettuato nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, saranno sommati gli aumenti di capitale e la valorizzazione degli utili reinvestiti e dei fondi di riserva e sarà sottratto l'ammontare delle riduzioni e delle perdite.
8. Se dopo l'espropriazione, il bene in questione non è stato utilizzato, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di presentare istanza per acquistare il bene espropriato secondo il giusto valore di mercato e in conformità con le disposizioni normative del Paese competente. Nel caso in cui sia necessario, il predetto valore di mercato sarà rideterminato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti.
ARTICOLO VI
Trasferimenti di capitale, introiti e retribuzioni
1. Ogni Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento in forma sollecita dei pagamenti e dei guadagni relativi ad un investimento e, in particolare, anche se non esclusivamente :
a) del capitale e delle somme addizionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti;
b) dei benefici, degli utili, degli interessi, dei pagamenti per assistenza e servizi tecnici, dei dividendi e di altri introiti correnti;
c) dei fondi per il rimborso dei prestiti tali come sono definiti nell'articolo 1, comma (1), (c);
d) dei profitti;
e) del prodotto della vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;
f) delle remunerazioni e degli indennizzi ricevuti da cittadini dell'altra Parte Contraente e provenienti dal lavoro e dai servizi realizzati in relazione a investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore;
g) dei risarcimenti previsti negli articoli IV e V;
h) dei pagamenti che devono essere effettuati in virtù della surroga prevista nell'articolo VIII del presente Accordo.
ARTICOLO VII
Modalità di trasferimento
1) I trasferimenti a cui fanno riferimento gli Articoli IV, V, VI e VIII saranno effettuati in moneta liberamente convertibile, secondo il tasso di cambio commerciale in vigore nel mercato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento e in osservanza della legge e dei regolamenti della Parte Contraente in cui si sia realizzato l'investimento, previo adempimento delle disposizioni fiscali vigenti.
2) Le disposizioni di questo Accordo non limiteranno l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.
ARTICOLO VIII
Surroga
Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtù di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscerà la validità della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sarà autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.
ARTICOLO IX Soluzione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente
destinataria dell'investimento
1) Le controversie che dovessero sorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti saranno, per quanto possibile, risolte amichevolmente.
2) Nel caso in cui l'investitore e un soggetto di una delle Parti Contraenti abbiano firmato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in questo stabilita.
3) Nel caso in cui tali controversie non possano essere risolte in modo amichevole entro 6 mesi dalla data della richiesta di conciliazione presentata in forma scritta, l'investitore potrà sottoporre la controversia a:
a) il Tribunale competente della Parte Contraente;
b) un Tribunale arbitrale ad hoc, in osservanza del Regolamento arbitrale della Commissione per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
c) il "Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti" (ICSID), per l'applicazione dei procedimenti arbitrali previsti dalla Convenzione di Washington del 18 marzo del 1965 riguardante il "Regolamento delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati".
4) Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione concernente arbitrati o procedimenti giudiziari in corso, finchè tali procedimenti non siano stati conclusi e che una delle Parti della controversia non abbia adempiuto con il lodo del Tribunale Arbitrale o con la sentenza di altro Tribunale, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza, o secondo quelli che si possano determinare in base alle norme di diritto internazionale o a norme interne che siano applicabili nel caso specifico.
5) Le sentenze arbitrali saranno definitive ed obbligatorie per le Parti della controversia. Ciascuna Parte Contraente le eseguirà in conformità con la propria legislazione e in conformità con le Convenzioni Internazionali del caso.
ARTICOLO X
Soluzione di controversie tra le Parti Contraenti
1) Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, risolte per via diplomatica.
2) Se una disputa tra le Parti Contraenti non potesse risolversi in questa maniera entro un termine di sei mesi calcolati a partire dalla data della notifica della controversia, questa sarà sottoposta, a richiesta di qualunque Parte Contraente, a un Tribunale Arbitrale.
3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito per ogni caso particolare nel seguente modo: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente designerà un membro del Tribunale che sceglierà un cittadino di uno Stato terzo quale Presidente del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro un termine di due mesi a partire dalla data di designazione degli altri due membri.
4) Se entro i termini previsti nel comma precedente non dovessero essere state effettuate le designazioni necessarie, qualunque delle Parti Contraenti potrà, in assenza di altre soluzioni, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente fosse un cittadino di una delle Parti Contraenti o laddove, per qualsiasi ragione, fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, si inviterà il Vicepresidente ad effettuare le nomine necessarie. Se il Vicepresidente fosse cittadino di una delle Parti Contraenti, o se a sua volta fosse impossibilitato a svolgere tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segue immediatamente in ordine di graduatoria e non sia un cittadino di nessuna delle Parti Contraenti, sarà invitato ad effettuare le nomine necessarie.
5) Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza. Tale decisione sarà definitiva, obbligatoria e avrà effetto vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente si farà carico delle spese del suo membro del Tribunale e della sua rappresentaza nel procedimento arbitrale. Le spese del Presidente, così come gli altri costi che siano causati dal funzionamento di tale Tribunale, saranno sostenuti in parti uguali dalle due Parti Contraenti.
Il Tribunale stabilirà le proprie procedure.
ARTICOLO XI
Ambito di applicazione
Il Presente Accordo sarà applicato a tutti gli investimenti realizzati prima o dopo la data della sua entrata in vigore; tuttavia, non si applicherà a nessuna controversia, reclamo o disputa che sia sorta precedentemente alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO XII
Entrata in vigore, durata e termine
1) Il presente Accordo entrerà in vigore nella data dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali
Il presente Accordo avrà una durata di dieci (10) anni, dopo i quali rimarrà in vigore per tempo indefinito.
Il presente Accordo potrà essere denunciato da qualunque delle Parti Contraenti e la denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la sua notifica.
2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati precedentemente alla data in cui la notifica della denuncia di questo Accordo diventi effettiva, le disposizioni degli articoli da I a XI resteranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di notifica.
Fatto a Venezia, il 6 febbraio 2009, in due originali ciascuno nelle lingue italiano e spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 4 ottobre 2010 (Comunicato pubblicato nella G.U. 8 novembre 2010, n. 261).