Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 30/12/2008 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Ufficio di coordinamento |
Art. 4. Norme di coordinamento |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 94.1.e59 - L. 30 dicembre 2008, n. 217.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(G.U. 27 gennaio 2009, n. 21 - S.O. n. 13)
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata « Convenzione ».
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.
Art. 3. Ufficio di coordinamento
1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.
Art. 4. Norme di coordinamento
1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.
2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria.
5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.
7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della
8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Art. 5. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per euro 949.718.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997;
RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967;
CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunità e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,
CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,
CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalità (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorità localmente competenti), di sussidiarietà (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalità (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravità della violazione presunta);
CONVINTE che è necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti,
TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di:
- prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonché
- perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.
2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorità giudiziarie in materia penale o disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorità doganali o altre autorità competenti degli Stati membri nonché delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.
Articolo 2 Competenze
Le amministrazioni doganali applicano la presente convenzione entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come una modifica delle competenze conferite a norma delle disposizioni nazionali alle autorità doganali a norma della presente convenzione.
Articolo 3 Rapporto con la mutua assistenza tra autorità giudiziarie
1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorità richiedente è competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato.
2. Quando un'indagine penale è effettuata da o sotto la direzione di un'autorità giudiziaria, tale autorità determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.
Articolo 4 Definizioni
Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:
1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti:
- il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 dei trattato che istituisce la Comunità europea;
- le accise non armonizzate.
2) "Disposizioni doganali comunitarie":
- l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;
- l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;
- l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonché le relative disposizioni nazionali di attuazione.
3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro:
- la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni;
- la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni;
- il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo.
4) "Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione.
5) "Autorità richiedente": l'autorità competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza.
6) "Autorità richiesta": l'autorità competente dello Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza.
7) "Amministrazioni doganali": le autorità doganali nonché le altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.
8) "Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che può essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale.
9) "Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di là delle frontiere di ciascuno Stato membro.
Articolo 5 Uffici di coordinamento centrali
1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio è inoltre incaricato della cooperazione con le altre autorità coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV.
2. L'attività degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorità doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.
3. Nel caso in cui l'autorità doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorità nazionale competente e ne informa l'autorità richiedente.
4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non può essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorità richiedente con la motivazione dell'impedimento.
Articolo 6 Funzionari di collegamento
1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate.
2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire-nel paese ospitante.
3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti:
a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta;
c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza;
d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;
e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro.
4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o più Stati membri.
Articolo 7 Obbligo di identificazione
Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorità richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Titolo II
ASSISTENZA SU RICHIESTA
Articolo 8 Principi
1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorità richiesta o l'autorità competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda.
2. L'autorità richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorità richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità richiedente.
Articolo 9 Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) autorità richiedente che presenta la domanda;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima.
4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto quanto prima possibile.
5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorità richiesta può richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda.
6. L'autorità richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purché tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.
Articolo 10 Richiesta di informazioni
1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni.
2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorità richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni.
3. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1 . Ciò riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
Articolo 11 Richiesta di sorveglianza
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attività che possono violare dette disposizioni doganali.
Articolo 12 Richiesta di indagini
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorità richiedente, sembrano costituire una violazione.
L'autorità richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorità richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 10, paragrafo 2.
2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1 . Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità richiesta. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorità richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.
Articolo 13 Notificazione
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione.
2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.
Articolo 14 Uso come elemento di prova
Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorità richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo il diritto interno.
Titolo III
ASSISTENZA SPONTANEA
Articolo 15 Principio
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli articoli 16 e 17 e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.
Articolo 16 Sorveglianza
Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a) applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 111;
b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.
Articolo 17 Comunicazione spontanea di informazioni
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.
Articolo 18 Uso come elemento di prova
Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.
Titolo IV
FORME DI COOPERAZIONE PARTICOLARI
Articolo 19 Principi
1. A norma del presente titolo le amministrazioni doganali cooperano tra loro a livello transfrontaliero, prestandosi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione. Di norma, le richieste di cooperazione sono presentate in forma di domande di assistenza a norma dell'articolo 9. Nei casi specificamente descritti nel presente titolo, i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, previo consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto.
Il coordinamento e la programmazione delle operazioni transfrontaliere competono agli uffici di coordinamento centrali di cui all'articolo 5.
2. È consentito svolgere attività di cooperazione a livello transfrontaliero di cui al paragrafo 1 allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni, nei casi di:
a) traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari o materiali e impianti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche (merci soggette a divieti);
b) traffico di sostanze di cui alle tabelle I e Il della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illecita di droga (precursori);
c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entità delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunità europee o degli Stati membri;
d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali.
3. L'obbligo dell'autorità richiesta di acconsentire aduna delle specifiche forme di cooperazione di cui al presente titolo non sussiste se il diritto interno dello Stato membro richiesto non autorizza o non prevede il tipo di indagine in questione. L'autorità richiedente ha in tal caso il diritto di negare a sua volta, per lo stesso motivo, una corrispondente cooperazione transfrontaliera qualora venga interpellata da un'autorità dello Stato membro richiesto.
4. Qualora il diritto interno degli Stati membri lo prescriva, le autorità interessate chiedono alle autorità giudiziarie nazionali l'autorizzazione a svolgere le indagini previste. Se le autorità giudiziarie competenti subordinano l'autorizzazione a determinate condizioni e requisiti, le autorità interessate si accertano che le condizioni e requisiti in questione vengano rispettati durante lo svolgimento delle indagini.
5. Se i funzionari di uno Stato membro, in base al presente titolo, agiscono nel territorio di un altro Stato membro causandovi danni, lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni vi pone rimedio, secondo il proprio diritto interno, come se fossero stati arrecati dai suoi funzionari. Questo Stato membro è integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni.
6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e nonostante l'obbligo di porre rimedio ai danni a norma del paragrafo 5, seconda frase, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 5, prima frase, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro.
7. Le informazioni ottenute dai funzionari nel corso di operazioni transfrontaliere di cui agli articoli da 20 a 24 possono essere usate come prove dalle autorità competenti dello Stato membro ricevente, secondo il diritto interno e nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dagli organi competenti dello Stato in cui sono state raccolte le informazioni.
8. Nel corso delle operazioni di cui agli articoli da 20 a 24, i funzionari in missione nel territorio di un altro Stato membro sono equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.
Articolo 20 Inseguimento transfrontaliero
1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagrante mentre commette una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 per cui potrebbe essere prevista l'estradizione o partecipa ad una di tali violazioni sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorità competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire. L'inseguimento cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio esso avviene lo richiede. A richiesta dei funzionari impegnati nell'inseguimento le competenti autorità fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
2. L'inseguimento si svolge secondo le seguenti procedure, definite nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:
a) i funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona;
b) tuttavia, se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità non possono intervenire abbastanza rapidamente, i funzionari impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando i funzionari di detto Stato, che devono essere informati senza indugio, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti procedure, definita nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:
a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento dei passaggio della frontiera, da stabilirsi nella dichiarazione;
b) senza limiti di spazio o di tempo.
4. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:
a) i funzionari impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle competenti autorità locali;
b) l'inseguimento in mare, continuato in alto mare o nella zona economica esclusiva è effettuato in base alle norme internazionali di diritto del mare contenute nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, nel territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente articolo;
c) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
d) i funzionari impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per mezzo di dispositivi applicati sul loro mezzo di trasporto; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di mezzi di trasporto camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali funzionari devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
e) durante l'inseguimento i funzionari ad esso addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
f) al fine di essere condotta dinanzi alle competenti autorità, la persona inseguita che sia stata fermata a norma del paragrafo 2, lettera b), può subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento può essere fatto uso di manette; gli oggetti in suo possesso possono essere sequestrati;
g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 i funzionari impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, essi sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;
h) le autorità dello Stato membro dal cui territorio provengono i funzionari impegnati nell'inseguimento coadiuvano, a richiesta dello Stato in cui è avvenuto l'inseguimento, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
5. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è avvenuto l'inseguimento, può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti norme del diritto interno.
Se non ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata arrestata, la persona in questione è messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore nove del mattino, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
6. All'atto della firma della presente convenzione, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio.
Uno Stato membro può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previe consultazioni con ciascuno degli Stati membri interessati e ai fini dell'equivalenza dei regimi applicabili in tali Stati.
7. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in applicazione del presente articolo.
8. All'atto del deposito dello strumento di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
Articolo 21 Sorveglianza transfrontaliera
1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno degli Stati membri che sorvegliano nel loro paese una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 sono autorizzati a continuare la sorveglianza nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato la sorveglianza transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni.
Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
A richiesta, la sorveglianza è demandata ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.
La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuno degli Stati membri e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi all'autorità designata a tal fine; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
2. Qualora, per motivi di particolare urgenza, non sia possibile richiedere l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato membro, i funzionari di sorveglianza sono autorizzati a proseguire oltre frontiera la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, alle seguenti condizioni:
a) durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera deve essere immediatamente notificato, all'atto dell'attraversamento della frontiera, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la sorveglianza deve proseguire;
b) è trasmessa senza indugio una richiesta a norma del paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
La sorveglianza cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della notificazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. La sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2 è consentita solo alle seguenti condizioni generali:
a) i funzionari di sorveglianza devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano; essi devono seguire le istruzioni delle competenti autorità locali del suddetto Stato membro;
b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la sorveglianza i funzionari sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;
c) i funzionari di sorveglianza debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
d) durante la sorveglianza i funzionari ad essa addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza, salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
e) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
f) i funzionari di sorveglianza non possono né fermare né arrestare la persona da sorvegliare;
g) ogni operazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza;
h) le autorità dello Stato membro da cui provengono i funzionari di sorveglianza coadiuvano, a richiesta delle autorità dello Stato membro in cui si è svolta la sorveglianza, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
4. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni complementari in applicazione dello stesso.
5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte dello stesso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
Articolo 22 Consegne controllate
1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di un altro Stato membro possano essere effettuate consegne controllate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di far ricorso a consegne controllate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione.
L'autorità richiesta assume il controllo della consegna all'atto dell'attraversamento della frontiera o in un punto concordato, al fine di evitare qualsiasi interruzione del controllo. Essa assicura il controllo costante nel successivo percorso, in modo da potere, in qualsiasi momento, arrestare gli autori del reato e sequestrare le merci.
4. Con il consenso degli Stati membri interessati, è possibile intercettare ed autorizzare l'inoltro delle spedizioni di cui si è convenuto di controllare la consegna, sia senza interventi, sia previa sottrazione dei loro contenuto iniziale o sostituzione totale o parziale con altri prodotti.
Articolo 23 Operazioni di infiltrazione
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può autorizzare funzionari dell'amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale amministrazione, che operano con un'identità fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio. L'autorità richiedente presenta la sua domanda soltanto qualora risulti estremamente difficile chiarire i fatti senza procedere a questo tipo di indagine. I funzionari in questione, nel quadro della loro missione, sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate.
2. Le operazioni di infiltrazione nello Stato membro richiesto sono di durata limitata. La preparazione e la direzione delle operazioni avvengono in stretta cooperazione tra le autorità interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente.
3. Le condizioni alle quali è autorizzata e si svolge l'operazione di infiltrazione sono stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno. Se nel corso di un'operazione di infiltrazione si acquisiscono informazioni relative ad una violazione diversa da quella contemplata nella richiesta iniziale, le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate sono anch'esse stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno.
4. L'autorità richiesta fornisce la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico. Essa prende misure per proteggere i funzionari di cui al paragrafo 1 durante il loro intervento nello Stato membro richiesto.
5. Uno Stato membro, all'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
Articolo 24 Squadre investigative speciali comuni
1. Le autorità di più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati.
La squadra investigativa speciale comune è istituita con i seguenti scopi:
- svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione dimezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti;
- coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il loro ambiente e i metodi da esse adottati.
2. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali:
a) sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato;
b) la direzione della squadra è affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene;
c) i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene;
d) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare.
3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facoltà di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.
Titolo V
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 25 Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di dati
1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le amministrazioni doganali tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione dei Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati uno Stato membro può, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte di un altro Stato membro cui essi siano stati trasmessi.
2. Fatte salve le disposizioni della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, qualora, in applicazione della presente convenzione, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità ricevente è ammesso soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 . Tale autorità può trasmetterli, senza previo consenso dello Stato membro che li ha forniti, alle proprie amministrazioni doganali, alle autorità responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione è necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
b) Nel trasmettere i dati, l'autorità dello Stato membro ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'autorità ricevente ne è informata senza indugio. Essa è tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorità ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa lo Stato membro che li ha comunicati.
c) Se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica.
d) Le autorità interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati.
e) Se richiesto, le autorità che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonché all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorità che trasmette i dati deve avere la possibilità di prendere posizione.
f) Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. Essi sono altresì responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorità che l'ha effettuata, in violazione della convenzione.
g) I dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Lo Stato membro interessato valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati.
h) In ogni caso ai dati è accordata almeno la protezione che lo Stato membro ricevente accorda a dati analoghi.
i) Ciascuno Stato membro prende le adeguate misure volte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Ciascuno Stato membro può trasferire tali compiti di controllo alle autorità nazionali di vigilanza indicate all'articolo 17 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "trattamento dei dati di carattere personale" va intesa in base alla definizione all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (1)
(1) GU L 281 del 23.1 1.1995, pag. 31.
Titolo VI
INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 26 Corte di giustizia
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogni qualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri e Commissione relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato. Tale controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia dopo sei mesi dalla data alla quale una parte ne ha notificato l'esistenza all'altra parte.
3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 8, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.
4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).
5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.
7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.
8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Titolo VII
ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27 Riservatezza
Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro può imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.
Articolo 28 Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza
1. La presente convenzione non obbliga le autorità degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione. In tali casi l'assistenza può essere rifiutata completamente o parzialmente, o può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni.
2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.
Articolo 29 Spese
1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti.
2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entità sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessatesi consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonché per definire in che modo vanno sostenuti i costi.
Articolo 30 Riserve
1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 5, la presente convenzione non è oggetto di alcuna riserva.
2. Gli Stati membri che hanno già concluso accordi tra loro su materie disciplinate dal titolo IV della presente convenzione possono fare riserve in forza del paragrafo 1 unicamente se queste non incidono sui loro obblighi risultanti da detti accordi.
3. Di conseguenza, la presente convenzione non pregiudica, nel quadro delle relazioni tra Stati membri vincolati a tali disposizioni, gli obblighi derivanti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, che prevedono una cooperazione rafforzata.
Articolo 31 Applicazione territoriale
1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, può adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 2.
(3) GU L 1 del 1 °.1.1995, pag. 181.
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.
Articolo 32 Entrata in vigore
1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la presente convenzione, ad eccezione dell'articolo 26, si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.
5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.
6. Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è abrogata la convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967.
Articolo 33 Adesione
1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, elaborato dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non è ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore all'atto del deposito dello strumento di adesione, l'articolo 31, paragrafo 4 si applica agli Stati membri aderenti.
Articolo 34 Emendamenti
1. Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, può proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione.
2. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 31, paragrafo 3.
Articolo 35 Depositario
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.
FATTO a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Allegato
Dichiarazioni da allegare alla convenzione e da pubblicare nella gazzetta ufficiale
1. Articolo 1, paragrafo 1 e articolo 28
Con riferimento alle eccezioni all'obbligo di prestare assistenza di cui all'articolo 28 della convenzione, l'Italia dichiara che la esecuzione delle richieste di mutua assistenza, basate sulla convenzione, concernenti violazioni che secondo il diritto italiano non costituiscono violazioni a disposizioni doganali nazionali o comunitarie, può, - per ragioni attinenti alla ripartizione delle competenze tra autorità nazionali nella prevenzione e nel perseguimento di reati - arrecare danno all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali.
2. Articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2
La Danimarca e la Finlandia dichiarano di dare ai termini "autorità giudiziarie" o "autorità giudiziaria" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione la stessa interpretazione che figura nelle loro dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
3. Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino
La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino si applica unicamente alle azioni mediante le quali una persona partecipa a uno o più degli atti di violazione di cui trattasi commessi da un gruppo di persone con un obiettivo comune, incluse le situazioni in cui la persona interessata non partecipa attivamente agli atti di violazione in questione; tale partecipazione deve essere basata sulla conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale del gruppo o sulla conoscenza dell'intenzione del gruppo di commettere le violazioni in questione.
4. Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino
La Danimarca dichiara che l'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino si applica unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compresi l'articolo 191 a del codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti e l'articolo 284 del codice penale relativo alla ricettazione in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.
5. Articolo 6, paragrafo 4
La Danimarca, la Finlandia e la Svezia dichiarano che i funzionari di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 possono rappresentare anche gli interessi della Norvegia e dell'Islanda e viceversa. Dal 1982 i cinque paesi nordici hanno tra loro un accordo secondo cui i funzionari di collegamento distaccati di uno dei paesi in questione rappresentano anche gli altri paesi nordici. L'accordo è stato concluso allo scopo di rafforzare la lotta contro il traffico di droga limitando l'onere finanziario dei singoli paesi con il distacco di funzionari di collegamento. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia attribuiscono molta importanza al perdurare di un accordo che funziona bene.
6. Articolo 20, paragrafo 8
La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 20, alle seguenti condizioni: L'inseguimento transfrontaliero, effettuato dalle autorità doganali di un altro Stato membro in mare o per via aerea, può continuare in territorio danese, compresi le acque territoriali danesi e lo spazio aereo al di sopra del territorio e delle acque territoriali della Danimarca, solo se le autorità danesi competenti ne sono state preavvisate.
7. Articolo 21, paragrafo 5
La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 21, alle seguenti condizioni: Le operazioni di sorveglianza transfrontaliera possono essere effettuate senza previa autorizzazione, a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, solo se vi sono serie ragioni per ritenere che le persone sorvegliate siano implicate in una violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 che possa dar luogo a estradizione.
8. Articolo 25, paragrafo 2, lettera i)
Gli Stati membri si impegnano a informarsi reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle misure adottate per assolvere gli impegni di cui alla lettera i).
9. Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 26 paragrafo 4
All'atto della firma della presente convenzione hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5:
Irlanda secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a);
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b).
DICHIARAZIONE
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, si riservano il diritto di prevedere nel loro diritto nazionale che, nel caso in cui una questione concernente l'interpretazione della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale dovrà adire la Corte di giustizia.