Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 12/07/2005 |
Numero: | 153 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione all'adesione |
Art. 2. Ordine di esecuzione |
Art. 3. Registro nazionale di immatricolazione |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 94.1.d2 - L. 12 luglio 2005, n. 153.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione.
(G.U. 1 agosto 2005, n. 177)
Art. 1. Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Art. 3. Registro nazionale di immatricolazione
1. E' istituito il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.
2. [L'Agenzia spaziale italiana (ASI) cura l'istituzione e la custodia del Registro di cui al comma 1, nonchè le annotazioni, che discendono dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1] [1].
3. [Sul Registro di cui al comma 1 è annotato ogni oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico:
a) da persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o dalle stesse commissionato;
b) da una base di lancio situata in territorio nazionale o sotto il controllo italiano ad opera di persone fisiche o giuridiche di altra nazionalità] [2].
4. [I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI i lanci effettuati nello spazio extra-atmosferico, comunicando alla stessa:
a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio, come definiti all'articolo I, lettera a), della Convenzione;
b) il nome o un appropriato appellativo dell'oggetto spaziale o il suo numero di immatricolazione;
c) la data, il territorio o il luogo di lancio;
d) la funzione generale e i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, inclusi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo] [3].
5. [I soggetti di cui al comma 3 notificano all'ASI l'eventuale abbandono dell'orbita terrestre da parte di oggetti iscritti nel Registro nazionale di immatricolazione] [4].
6. [L'ASI comunica le annotazioni effettuate sul Registro di cui al comma 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero delle attività produttive e al Ministero degli affari esteri, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione] [5].
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CONVENZIONE SULL'IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI LANCIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO
NAZIONI UNITE
1975
(Traduzione non ufficiale)
Gli Stati parti alla presente Convenzione,
Riconoscendo che è d'interesse comune dell'intera umanità di favorire l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici,
Ricordando che il Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compreso la luna ed altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967, afferma che gli Stati hanno la responsabilità internazionale delle attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, e menziona lo Stato nel cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico;
Ricordando altresì che l'Accordo sul salvataggio degli astronauti, sul rientro degli astronauti e sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968, prevede che l'Autorità di lancio deve fornire su richiesta dei dati d'identificazione prima le sia restituito un oggetto da essa lanciato nello spazio extra-atmosferico, e che è stato rinvenuto al di là dei suoi limiti territoriali;
Ricordando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972, stabilisce regole e procedure internazionali relative alla responsabilità che si assumono gli Stati di lancio per i danni causati dai loro oggetti spaziali,
Desiderosi, in considerazione del Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e dì utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna ed altri corpi celesti, di prevedere immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico,
Desiderosi inoltre di istituire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, in cui l'iscrizione sia obbligatoria e che sia tenuto dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Desiderosi inoltre di fornire agli Stati parte mezzi e procedure supplementari per aiutarli ad identificare gli oggetti spaziali,
Ritenendo che un sistema obbligatorio d'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe in modo particolare l'identificazione di tali oggetti, contribuendo all'applicazione ed allo sviluppo del diritto internazionale che regolamenta l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Ai fini della presente Convenzione:
a) L'espressione «Stato di lancio» significa:
i) Uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;
ii) Uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
b) L'espressione «oggetto spaziale» designa inoltre gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il lanciatore e gli elementi di quest'ultimo;
c) L'espressione «Stato d'immatricolazione» indica uno Stato di lancio sul cui registro è iscritto un oggetto spaziale secondo l'articolo II.
Articolo II
1. Quando un oggetto spaziale è lanciato su un'orbita terrestre o al di là, lo Stato di lancio lo immatricola per mezzo di un'iscrizione in un registro appropriato di cui assicurerà la tenuta. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'istituzione di detto registro.
2. Qualora esistano, per un oggetto spaziale lanciato in un'orbita terrestre o al di là, due o più Stati di lancio, questi ultimi determinano di comune accordo quale tra di loro deve immatricolare questo oggetto, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo ed in considerazione delle norme dell'articolo VIII del Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa launa e gli altri corpi celesti, e fatto salvo ogni accordo appropriato che è stato o che sarà stipulato fra gli Stati di lancio riguardo alla giurisdizione ed al controllo sull'oggetto spaziale e su qualsiasi personale di quest'ultimo.
3. Il tenore di ciascun registro e le condizioni in cui è tenuto, sono determinate dallo Stato d'immatricolazione interessato.
Articolo III
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvede, a mantenere un registro nel quale sono riportate le informazioni fornite secondo l'articolo IV.
2. L'accesso a tutte le informazioni che figurano in questo registro è completamente libero.
Articolo IV
1. Ciascuno Stato d'immatricolazione fornisce al Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, non appena realizzabile, le seguenti informazioni relative a ciascun oggetto spaziale iscritto nel suo registro:
a) Nome dello Stato o degli Stati di lancio;
b) Indicativo appropriato o numero d'immatricolazione dell'oggetto spaziale;
c) Data e territorio o luogo di lancio;
d) Principali parametri dell'orbita, ivi compreso:
i) il periodo nodale,
ii) l'inclinazione,
iii) l'apogeo,
iv) il perigeo,
e) Funzione generale dell'oggetto spaziale.
2. Ciascuno Stato d'immatricolazione può periodicamente comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, informazioni supplementari relative ad un oggetto spaziale iscritto nel suo registro.
3. Ciascuno Stato d'immatricolazione informa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per quanto possibile e non appena ciò sia realizzabile, circa gli oggetti spaziali per i quali ha precedentemente comunicato informazioni e che sono stati, ma non lo sono più, su un'orbita terrestre.
Articolo V
Ogni qualvolta un oggetto spaziale lanciato su un'orbita terrestre o al di là, viene contrassegnato con l'indicativo o numero d'immatricolazione di cui nel capo verso b) del paragrafo 1 dell'articolo IV, o con entrambi, lo Stato d'immatricolazione nel comunicare le informazioni relative all'oggetto spaziale secondo l'articolo IV, notifica questo fatto al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tal caso, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite iscrive la notifica nel registro.
Articolo VI
Qualora l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non abbia consentito ad uno Stato parte di individuare un oggetto spaziale che gli ha arrecato un danno, o che ha causato danni ad una persona fisica o giuridica sottoposta alla sua giurisdizione, o che rischia di essere pericoloso o nocivo, gli altri Stati parte, ivi compreso in modo particolare gli Stati che dispongono d'impianti per l'osservazione e l'inseguimento degli oggetti spaziali, dovranno rispondere nella misura più ampia possibile ad ogni richiesta di assistenza volta all'individuazione di tale oggetto, richiesta che dovrà essere soddisfatta a condizioni eque e ragionevoli e che sarà loro presentata da detto Stato Parte o dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a suo nome. Lo Stato Parte che presenta tale richiesta comunica per quanto possibile informazioni circa la data, la natura e le circostanze degli avvenimenti che hanno dato luogo alla richiesta. Le modalità di quest'assistenza saranno oggetto di un accordo fra le Parti interessate.
Articolo VII
1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da VIII a XII compreso, i riferimenti agli Stati si applicano ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che esercita attività spaziali, nella misura in cui tale organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione, e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione consiste di Stati Parte alla presente Convenzione ed al Trattato sui principi che gestiscono le attività degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna e gli altri corpi celesti.
2. Gli Stati membri di tale organizzazione che sono Stati Parte alla presente Convenzione adottano tutte le disposizioni richieste affinché l'organizzazione effettui una dichiarazione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo VIII
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che avranno depositato i loro strumenti di ratifica alla data di deposito del quinto strumento di ratifica presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore alla data di deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, circa la data di ciascuna firma, la data di deposito di ciascuno strumento di ratifica della presente Convenzione o di adesione alla presente Convenzione e la data di entrata in vigore della Convenzione, nonché ogni altra comunicazione.
Articolo IX
Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può sottoporre proposte di emendamenti alla Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore nei confronti di ciascuno Stato Parte alla Convenzione che accetta gli emendamenti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati parti alla Convenzione ed in seguito, per ciascuno degli altri Stati Parte alla Convenzione, alla data di accettazione di tali emendamenti.
Articolo X
Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione dell'esame della Convenzione sarà iscritta all'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce dell'applicazione della Convenzione durante il periodo trascorso, se necessiti di una revisione. In ogni caso e come minimo cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà convocata una conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione su richiesta di un terzo di detti Stati e con il consenso della maggioranza, al fine di riesaminare la presente Convenzione. Il riesame terrà conto in modo particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione degli oggetti spaziali.
Articolo XI
Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può, un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, comunicare il suo intento di cessare di essere Parte alla stessa, mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica avrà effetto un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta.
Articolo XII
La presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne invierà copie debitamente certificate a tutti gli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a New York, il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.
[1] Comma abrogato dall'art. 29 della
[2] Comma abrogato dall'art. 29 della
[3] Comma abrogato dall'art. 29 della
[4] Comma abrogato dall'art. 29 della
[5] Comma abrogato dall'art. 29 della