§ 94.1.d1 - L. 12 luglio 2005, n. 130.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/07/2005
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'adesione
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive
Art. 4.  Competenze giurisdizionali
Art. 5.  Sanzioni pecuniarie
Art. 6.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504
Art. 7.  Disposizione finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 94.1.d1 - L. 12 luglio 2005, n. 130.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(G.U. 13 luglio 2005, n. 161 - S.O. n. 120)

 

Art. 1. Autorizzazione all'adesione

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

 

     Art. 3. Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive

     1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

     2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4. Competenze giurisdizionali

     1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

 

     Art. 5. Sanzioni pecuniarie

     1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.

     2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

 

     Art. 6. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;

     b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

     Art. 7. Disposizione finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI UN FONDO INTERNAZIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

 

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione CLC del 1992» ),

CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione Fondo del 1992» ),

AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilità del regime internazionale di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento,

RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione,

RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano,

RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficoltà incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che pagherà solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili,

CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sarà aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

 

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo:

1) «convenzione CLC del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;

2) «convenzione Fondo del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;

3) «Fondo del 1992» indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992;

4) «Stato contraente» indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria;

5) Quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine «fondo» nella convenzione indica il «fondo complementare», salvo indicazione contraria;

6) «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danni da inquinamento», «misure preventive» e «incidente» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;

7) «idrocarburi assoggettati a contributi», «unità di conto», «tonnellata», «garante» e «terminal» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;

8) «richiesta dichiarata ricevibile» indica una richiesta che è stata accettata dal fondo del 1992 o è stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincolante in base al fondo del 1992, che non può essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992 non fosse stato applicato a quell'incidente;

9) «assemblea» indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria;

10) «organizzazione» indica l'organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization IMO);

11) «segretario generale» indica il segretario generale dell'organizzazione.

 

Articolo 2

1. Con il presente protocollo è istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento, denominato «fondo complementare internazionale del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi» (di seguito «il fondo complementare»).

2. In ogni Stato contraente il fondo complementare è riconosciuto come persona giuridica avente la capacità di assumere diritti e obblighi secondo il diritto di tale Stato, nonché di stare in giudizio. Ogni Stato contraente riconosce il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo.

 

Articolo 3

Il presente protocollo si applica esclusivamente:

a) ai danni da inquinamento causati:

i) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali; e

ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente alle norme del diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare situata al di là delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali;

b) a misure preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare al minimo i danni.

 

Risarcimento complementare

Articolo 4

1. Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di indennizzo per danni dichiarata ricevibile ai sensi della convenzione Fondo del 1992, perché il danno totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente.

2. a) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal fondo complementare ai sensi del presente articolo è limitato rispetto a ogni incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare del risarcimento effettivamente pagato ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 nell'ambito di applicazione del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unità di conto.

b) L'importo di 275 milioni di unità di conto di cui alla lettera a) è convertita in valuta nazionale sulla base del valore della valuta in oggetto, in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata dall'assemblea del fondo del 1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

3. Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile a norma del paragrafo 2, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.

4. Il fondo complementare risarcisce soltanto le richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8.

 

Articolo 5

Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992 ritiene che l'ammontare totale delle richieste dichiarate ricevibili superi o rischi di superare l'ammontare complessivo del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992 e, di conseguenza, l'assemblea decide in via provvisoria o definitiva che saranno effettuati pagamenti solo per una porzione delle richieste dichiarate ricevibili. L'assemblea del fondo complementare stabilisce quindi se e in quale misura il fondo complementare paga la proporzione delle richieste dichiarate ricevibili e non soddisfatte ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992.

 

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del fondo complementare si estinguono solo se si estinguono nei confronti del fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 6 della convenzione Fondo del 1992.

2. Una richiesta presentata al Fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al fondo complementare.

 

Articolo 7

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del 1992 si applicano alle azioni per risarcimento intentate nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. In caso di un'azione di risarcimento per danni da inquinamento intentata presso un tribunale competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione del 1992 sulla responsabilità contro il proprietario di una nave o il suo garante, il tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del fondo complementare in relazione allo stesso danno ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo. Tuttavia, nel caso di azione di risarcimento per danni da inquinamento ai sensi della convenzione CLC del 1992 intentata presso un tribunale in uno Stato contraente della stessa convenzione ma non del presente protocollo, qualsiasi azione nei confronti del fondo complementare ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente del presente protocollo competente ai sensi dell'articolo IX della convenzione CLC del 1992.

3. In deroga al paragrafo 1, quando un'azione di risarcimento per danni da inquinamento è stata intentata nei confronti del Fondo del 1992 presso un tribunale di uno Stato firmatario della convenzione CLC del 1992 ma non del presente protocollo, qualsiasi azione collegata nei confronti del fondo complementare può essere presentata, a scelta del ricorrente, presso un tribunale dello Stato in cui ha sede il fondo complementare o presso un tribunale di uno Stato contraente competente ai sensi del paragrafo 1.

 

Articolo 8

1. Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente protocollo, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del fondo complementare da un tribunale competente conformemente all'articolo 7, è riconosciuta e diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è divenuta esecutiva nello Stato di origine e nel relativo Stato non può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso.

2. Uno Stato contraente può applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di assicurare che le sentenze siano riconosciute ed eseguite almeno nella stessa misura di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 9

1. In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo complementare in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito può beneficiare nei confronti del proprietario o del suo garante ai sensi della convenzione CLC del 1992.

2. Il fondo complementare acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto risarcito può beneficiare ai sensi della convenzione CLC del 1992 nei confronti del Fondo del 1992.

3. Nessuna disposizione del presente protocollo osta al diritto di ricorso o di surrogazione del fondo complementare nei confronti di soggetti diversi da quelli citati ai precedenti paragrafi. In ogni caso, il diritto di surrogazione del fondo complementare nei confronti di tali soggetti non può essere meno favorevole di quello di un assicuratore del soggetto al quale è stato versato il risarcimento.

4. Fatti salvi eventuali altri diritti esistenti di surrogazione o ricorso nei confronti del fondo complementare, uno Stato contraente o una sua amministrazione che abbia versato un risarcimento per danni da inquinamento in conformità con le leggi nazionali acquisisce per surrogazione i diritti di cui il soggetto così risarcito avrebbe beneficiato ai sensi del presente protocollo.

 

Contributi

Articolo 10

1. In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare sono versati da qualunque soggetto, nell'anno di calendario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) o b), abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150 000 tonnellate di:

a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare ai porti o ai terminal situati nel territorio dello Stato; e

b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare, scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente, a condizione che gli idrocarburi assoggettati a contributi siano presi in considerazione solo in virtù del presente comma al primo ricevimento in uno Stato contraente dopo lo scarico nello Stato non contraente.

2. In relazione all'obbligo di versare contributi al fondo complementare si applica l'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione Fondo del 1992.

 

Articolo 11

1. Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della necessità di disporre di fondi liquidi sufficienti, per ogni anno di calendario l'assemblea elabora una stima di bilancio strutturata come segue:

i) Spese

a) costi e spese legati all'amministrazione del fondo complementare nell'anno di riferimento e l'eventuale disavanzo dovuto a operazioni negli anni precedenti;

b) pagamenti da effettuare dal fondo complementare nell'anno di riferimento per soddisfare le richieste risarcitorie nei confronti del fondo complementare di cui all'articolo 4, inclusi rimborsi di prestiti precedentemente ottenuti dal fondo complementare per soddisfare dette richieste;

ii) Entrate

a) fondi eccedentari derivanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi;

b) contributi annui, se necessari per mantenere il bilancio in equilibrio;

c) altre entrate.

2. L'assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre. In base a questa decisione, per ogni Stato contraente il direttore del fondo complementare calcola per ogni soggetto di cui all'articolo 10 l'ammontare del relativo importo annuo:

a) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al 1, i), a), sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta nel relativo Stato dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente; e

b) se il contributo è destinato a soddisfare i pagamenti di cui al 1, i), b), sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta dal soggetto interessato nell'anno di calendario precedente quello in cui si è verificato l'incidente in oggetto, a condizione che lo Stato fosse uno Stato contraente del presente protocollo al momento dell'incidente.

3. Le somme di cui al paragrafo 2 sono ottenute dividendo l'ammontare totale dei contributi richiesti per l'ammontare totale degli idrocarburi soggetti a contributo ricevuto in tutti gli Stati contraenti nell'anno di riferimento.

4. Il contributo annuo è dovuto alla data da stabilire nel regolamento interno del fondo complementare. L'assemblea può scegliere una data diversa per il pagamento.

5. L'assemblea può decidere, secondo modalità da stabilire nel regolamento finanziario del fondo complementare, di effettuare trasferimenti tra fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera a), e fondi ricevuti conformemente al paragrafo 2, lettera b).

 

Articolo 12

1. Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del 1992.

2. Uno Stato contraente può assumere l'obbligo di versare contributi al fondo complementare secondo la procedura indicata all'articolo 14 della convenzione Fondo del 1992.

 

Articolo 13

1. Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15 della convenzione Fondo del 1992, a condizione che, tuttavia, le comunicazioni trasmesse al direttore del Fondo del 1992 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione Fondo del 1992 si presumano effettuate anche in virtù del presente protocollo.

2. Se uno Stato contraente non adempie agli obblighi relativi alla presentazione della comunicazione di cui al paragrafo 1 e se tale omissione genera una perdita finanziaria per il fondo complementare, lo Stato contraente in questione è tenuto a risarcire il fondo complementare per tale perdita. L'assemblea decide, su raccomandazione del direttore del fondo complementare, se detto risarcimento deve essere versato dallo Stato contraente di cui trattasi.

 

Articolo 14

1. Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato contraente riceva almeno 1 milione di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

2. Se la somma complessiva degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente è inferiore a 1 milione di tonnellate, lo Stato contraente assume gli obblighi applicabili ai sensi del presente protocollo a qualsiasi soggetto che sarebbe tenuto a contribuire al fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio di detto Stato nella misura in cui non esistono soggetti responsabili per la quantità complessiva degli idrocarburi ricevuti.

 

Articolo 15

1. Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 10, ai fini del presente protocollo detto Stato contraente informa al riguardo il direttore del fondo complementare.

2. Il fondo complementare non effettua risarcimenti per danni da inquinamento nel territorio, nelle acque territoriali o nella zona economica esclusiva o nell'area determinata ai sensi dell'articolo 3, lettera a), punto ii), del presente protocollo, di uno Stato contraente in relazione a un determinato incidente o per misure preventive, adottate per prevenire o ridurre al minimo il danno, finché gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti in relazione a detto Stato contraente per tutti gli anni precedenti all'incidente. L'assemblea determina nel regolamento interno le circostanze in cui si ritiene che uno Stato contraente non abbia ottemperato ai propri obblighi.

3. Se un risarcimento è stato temporaneamente rifiutato ai sensi del paragrafo 2, il risarcimento è negato permanentemente in merito all'incidente in questione se gli obblighi di comunicare al direttore del fondo complementare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e del paragrafo 1 del presente articolo non sono stati adempiuti entro un anno dalla notifica da parte del direttore del fondo complementare agli Stati contraenti dell'omissione della comunicazione.

4. Dai contributi dovuti al fondo complementare è dedotto il risarcimento dovuto al debitore o ai suoi agenti.

 

Organizzazione e amministrazione

Articolo 16

1. Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un direttore.

2. Gli articoli dal 17 al 20 e dal 28 al 33 della convenzione Fondo del 1992 si applicano all'assemblea, al segretariato e al direttore del fondo complementare.

3. L'articolo 34 della convenzione Fondo del 1992 si applica al fondo complementare.

 

Articolo 17

1. Il segretariato del Fondo del 1992, presieduto dal direttore del fondo, può anche svolgere le funzioni di segretariato e direttore del fondo complementare.

2. Se, in conformità con il paragrafo 1, il segretariato e il direttore del Fondo del 1992 svolgono anche le funzioni di segretariato e direttore del Fondo complementare, quest'ultimo è rappresentato, in caso di conflitto di interesse tra il fondo del 1992 e il Fondo complementare, dal presidente dell'assemblea.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente protocollo e della convenzione Fondo del 1992, il direttore del Fondo complementare, nonché il personale e gli esperti da lui designati, non sono ritenuti inadempienti alle disposizioni dell'articolo 30 della convenzione Fondo del 1992 applicato dall'articolo 16, paragrafo 2, del presente protocollo nelle misura in cui svolgano i loro compiti conformemente al presente articolo.

4. L'assemblea si adopera per non prendere decisioni incompatibili con le decisioni prese dall'assemblea del Fondo del 1992. In caso di divergenze di opinione rispetto a questioni amministrative comuni, l'assemblea cerca di ottenere un consenso con l'assemblea del Fondo del 1992, in uno spirito di collaborazione reciproca e tenendo presente gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.

5. Il fondo complementare rimborsa al Fondo del 1992 tutti i costi e tutte le spese derivanti da servizi amministrativi svolti dal Fondo del 1992 per conto del fondo complementare.

 

Articolo 18

Disposizioni transitorie.

1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili in relazione agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti in uno Stato contraente in un anno di calendario non supera il 20 %dell'ammontare totale dei contributi annui ai sensi del presente Protocollo in relazione all'anno di calendario di riferimento.

2. Se a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti in un unico Stato contraente in relazione a un determinato anno di calendario dovesse risultare superiore al 20 % dei contributi totali annui, i contributi pagabili da tutti i contribuenti in detto Stato sono ridotti proporzionalmente in modo che i loro contributi complessivi siano uguali al 20 % dei contributi totali annui al fondo complementare nell'anno di riferimento.

3. Se i contributi pagabili dai soggetti in un determinato Stato contraente sono ridotti ai sensi del paragrafo 2, i contributi pagabili dai soggetti in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati in proporzione per garantire che l'ammontare totale dei contributi pagabili da tutti i soggetti tenuti a versare contributi al fondo complementare in relazione all'anno di calendario in questione raggiunga l'ammontare totale dei contributi deciso dall'assemblea.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano finché la quantità totale degli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuta in tutti gli Stati contraenti in un anno di calendario, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, non raggiunge 1 miliardo di tonnellate o fino alla scadenza di un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, se questa scadenza è più ravvicinata.

 

Clausole finali

Articolo 19

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione.

1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Londra dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente protocollo mediante:

a) firma senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o

b) firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c) adesione.

3. Possono diventare Stati contraenti del presente protocollo soltanto gli Stati contraenti della convenzione Fondo 1992.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano tramite il deposito di uno strumento formale idoneo presso il segretario generale.

 

Articolo 20

Informazioni sugli idrocarburi assoggettati a contributi.

Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo nei confronti di uno Stato, detto Stato, quando firma il presente protocollo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), o quando deposita lo strumento di cui all'articolo 19, paragrafo 4, e successivamente a scadenza annuale alla data stabilita dal Segretariato generale, comunica al Segretario generale il nome e l'indirizzo degli eventuali soggetti che, per quanto concerne lo Stato in questione, sarebbero tenuti a contribuire al fondo complementare ai sensi dell'articolo 10, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti da eventuali soggetti nel suo territorio nell'anno di calendario precedente.

 

Articolo 21

Entrata in vigore.

1. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a) almeno otto Stati hanno firmato il protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale; e

b) il segretario generale ha ricevuto informazioni dal direttore del Fondo del 1992 in base alle quali i soggetti che sarebbero tenuti a contribuire ai sensi dell'articolo 10 hanno ricevuto nell'anno di calendario precedente un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Nei confronti di ogni Stato che firma il presente protocollo senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente protocollo, dopo aver soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 1 per l'entrata in vigore, il protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo non entra in vigore nei confronti degli Stati per i quali non si applica la convenzione Fondo del 1992.

 

Articolo 22

Prima sessione dell'assemblea.

Il segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea. La sessione si svolge appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore.

 

Articolo 23

Revisione e modifica.

1. L'organizzazione può convocare una conferenza per rivedere o modificare il presente protocollo.

2. L'organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare il presente protocollo su richiesta di almeno un terzo di tutti gli Stati contraenti.

 

Articolo 24

Modifica del massimale per il risarcimento.

1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione.

3. Tutti gli Stati contraenti del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti.

4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la metà degli Stati contraenti sia presente alla votazione.

5. Quando si pronuncia su una proposta intesa a modificare il massimale di risarcimento, il comitato giuridico prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario.

6. a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtù del presente articolo.

b) Il massimale non può essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 6 % all'anno calcolato su una base composta dalla data in cui il presente protocollo è aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto.

c) Il massimale non può essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo moltiplicato per tre.

7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento è ritenuto accettato al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento è respinto e non entra in vigore.

8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore dodici mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto quando l'emendamento entra in vigore.

10. Quando un emendamento è stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di dodici mesi per la sua accettazione non è ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo è vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo è vincolato da un emendamento che è stato accettato ai sensi del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando lo stesso entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data è successiva alla precedente.

 

Articolo 25

Protocolli alla convenzione Fondo del 1992.

1. Se i massimali stabiliti nella convenzione Fondo del 1992 sono stati innalzati da un protocollo ad essa allegato, il massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), può essere maggiorato dello stesso importo tramite la procedura indicata all'articolo 24. Le disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 6, non si applicano a tali casi.

2. Se la procedura di cui al paragrafo 1 è stata applicata, eventuali successive modifiche del massimale stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, in applicazione della procedura di cui all'articolo 24, ai fini dell'articolo 24, paragrafo 6, lettere b) e c), sono calcolate sulla base del nuovo massimale maggiorato in conformità con il paragrafo 1.

 

Articolo 26

Denuncia.

1. Il presente protocollo può essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque momento dopo la data di entrata in vigore nei suoi confronti.

2. La denuncia si effettua tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.

3. La denuncia è efficace dodici mesi dopo il deposito presso il Segretario generale o dopo un periodo più lungo specificato nello strumento di denuncia.

4. La denuncia della convenzione Fondo 1992 comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo. Tale denuncia è efficace il giorno in cui la denuncia del protocollo del 1992 che modifica la convenzione Fondo del 1971 prende effetto ai sensi dell'articolo 34 del protocollo in oggetto.

5. Nonostante l'avvenuta denuncia del presente protocollo da parte di uno Stato contraente ai sensi del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente protocollo relative agli obblighi di effettuare contributi al fondo complementare per un incidente di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) e che avviene prima dell'entrata in vigore della denuncia.

 

Articolo 27

Sessioni straordinarie dell'assemblea.

1. Uno Stato contraente può, entro novanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia il cui effetto è giudicato suscettibile di aumentare sensibilmente il livello di contributi per i restanti Stati contraenti, chiedere al direttore del fondo complementare di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea. Il direttore del fondo complementare convoca l'Assemblea non oltre sessanta giorni dopo il ricevimento della richiesta.

2. Il direttore del fondo complementare può prendere l'iniziativa di convocare una sessione straordinaria dell'assemblea entro sessanta giorni dal deposito di uno strumento di denuncia, qualora ritenga che detta denuncia generi un aumento significativo del livello di contributi degli altri Stati contraenti.

3. Se in occasione di una sessione straordinaria convocata ai sensi del paragrafo 1 o 2 l'assemblea decide che la denuncia implica un aumento considerevole del livello di contributi per gli altri Stati contraenti, qualunque di questi Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data di entrata in vigore della denuncia, denunciare il presente protocollo con effetto a partire dalla stessa data.

 

Articolo 28

Cessazione.

1. Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati contraenti è inferiore a sette o in cui la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributi ricevuta negli altri Stati contraenti, incluse le quantità di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è inferiore a 350 milioni di tonnellate, se questa data è posteriore alla precedente.

2. Gli Stati che sono vincolati dal presente protocollo il giorno prima della data in cui esso cessa di essere in vigore consentono al fondo complementare di esercitare le sue funzioni di cui all'articolo 29 e, solo a tal fine, restano vincolati dal presente protocollo.

 

Articolo 29

Liquidazione del fondo complementare.

1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in ogni caso il fondo complementare:

a) adempie agli obblighi relativi agli incidenti avvenuti prima che il protocollo cessi di essere in vigore;

b) ha diritto di esercitare i suoi diritti in materia di contributi nella misura in cui detti contributi sono necessari per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a), incluse le spese di amministrazione del fondo complementare necessarie a tal fine.

2. L'assemblea adotta tutte le misure necessarie per completare la liquidazione del fondo complementare, inclusa la ripartizione equa dei beni rimanenti tra i soggetti che hanno contribuito al fondo complementare.

3. Ai fini del presente articolo il fondo complementare resta una persona giuridica.

 

Articolo 30

Depositario.

1. Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono depositati presso il segretario generale.

2. Il segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o vi hanno aderito:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento e della relativa data;

ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iii) di proposte concernenti la modifica del massimale per il risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1;

iv) di emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4;

v) di emendamenti ritenuti accettati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, unitamente alla data in cui gli emendamenti in questione entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo;

vi) del deposito di uno strumento di denuncia del presente protocollo e della data del deposito e della data di entrata in vigore;

vii) delle comunicazioni previste dagli articoli del presente protocollo;

b) trasmette copie certificate conformi del presente protocollo a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che aderiscono al protocollo.

3. Non appena il presente protocollo entra in vigore, il testo viene trasmesso dal segretario generale al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

Articolo 31

Lingue.

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede.

FATTO A LONDRA il sedici maggio, duemilatre.