§ 94.1.c78 - L. 29 dicembre 2004, n. 323.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:29/12/2004
Numero:323


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.c78 - L. 29 dicembre 2004, n. 323.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

(G.U. 21 gennaio 2005, n. 16)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali,

commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

 

Capitolo I

Definizioni

 

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative:

1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi dì pagamento;

2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;

3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi;

4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) «Amministrazioni Doganali», l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e il Ministero delle finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a) del presente Accordo;

c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea;

e) «persona», ogni persona fisica o giuridica;

f) «dati personali», ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;

g) «stupefacenti e sostanze psicotrope» tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione;

h) «consegna controllata», il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

 

Capitolo II

Campo di applicazione dell'Accordo

 

Art. 2.

1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle disposizioni legali ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

 

Capitolo III

Campo di applicazione dell'assistenza

 

Art. 3.

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra Autorità nazionale.

 

Art. 4.

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) modifiche sostanziali alla legislazione doganale;

b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;

c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

 

Art. 5.

Le Amministrazioni Doganali in conformità alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

 

Art. 6.

Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;

b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;

c) scambio di esperti in materia doganale.

 

Capitolo IV

Casi di assistenza

 

Art. 7.

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se le merci esportate dal territorio dello Stato

dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente;

b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

 

Art. 8.

Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:

a) la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

 

Art. 9.

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presume che abbiano commesso o sospetti che stiano commettendo un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;

d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

 

Art. 10.

1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale.

2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

 

Art. 11.

Su richiesta e in conformità alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorità competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.

 

Art. 12.

Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.

 

Capitolo V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

 

Art. 13.

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali.

2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta;

b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;

c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento;

d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purchè in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

 

Art. 14.

1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

 

Art. 15.

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;

b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;

c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

 

Capitolo VI

Documenti ed informazioni

 

Art. 16.

1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.

4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

 

Capitolo VII

Ufficiali di collegamento, esperti e testimoni

 

Art. 17.

1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalità accettate da entrambe.

2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali, l'Ufficiale di collegamento, su richiesta e con l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente, può essere incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalità operative saranno concordate tra le Parti;

b) fornire assistenza nelle investigazioni riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata;

c) partecipare alla preparazione di richieste di assistenza;

d) fornire consulenza e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante nella preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere;

e) qualsiasi altro compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali.

3. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su base bilaterale il mandato e la sede degli Ufficiali di collegamento.

4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente, corredata del curriculum vitae della persona incaricata di agire come Ufficiale di collegamento, la Parte Contraente ospitante rilascia un documento, contenente i dati personali dell'Ufficiale, che lo autorizza a svolgere, nel territorio stesso della Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3.

Gli Ufficiali di collegamento, sul territorio della Parte Contraente debbono essere in grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra.

5. Gli Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano, sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali.

Sono da ritenersi responsabili di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.

 

Art. 18.

1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni o esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente e a produrre prove delle stesse, necessarie per i detti procedimenti. Tali funzionari deporranno in relazione a fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità l'agente dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

 

Capitolo VIII

Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

 

Art. 19.

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dai presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano alle informazioni su violazioni riguardanti sostanze narcotiche e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre Autorità che sono direttamente impegnate nella lotta al traffico illecito di droga.

4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea, le disposizioni del paragrafo 2 non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.

5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

 

Art. 20.

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità a quest'Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

 

Capitolo IX

Eccezioni

 

Art. 21.

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

 

Capitolo X

Costi

 

Art. 22.

1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonchè dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

 

Capitolo XI

Applicazione dell'Accordo

 

Art. 23.

1. Le Amministrazioni Doganali dispongono affinchè i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.

2. Le Amministrazioni Doganali stabiliscono delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

3. Viene istituita una Commissione mista italo-croata, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Direttore Generale del Ministero delle finanze - Direzione Dogane o dai loro Rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonchè per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.

 

Capitolo XII

Applicazione

 

Art. 24.

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.

 

Capitolo XIII

Entrata in vigore e denuncia

 

Art. 25.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, cesserà di essere applicato nelle relazioni tra le due Parti Contraenti l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.

 

Art. 26.

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia.

I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.

 

Art. 27.

Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame non è necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zagabria il 21 maggio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, croata e inglese. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

 

 

Allegato

 

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;

b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;

c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;

d) accurati e, quando necessario, aggiornati;

e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a condanne penali.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinchè i dati personali registrati nelle schede informatiche, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se dei dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario;

b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;

c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato;

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonchè gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia violazione delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.