Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 10/01/2004 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all’Accordo relativo all’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 94.1.c5 – L. 10 gennaio 2004, n. 21.
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’Accordo relativo all’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.
(G.U. 2 febbraio 2004, n. 26 – S.O. n. 19)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all’Accordo relativo all’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti all’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XV dell’Accordo come emendato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.