§ 94.1.B58 - Legge 20 febbraio 2002, n. 30.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:20/02/2002
Numero:30

§ 94.1.B58 - Legge 20 febbraio 2002, n. 30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992

(G.U. 14 marzo 2002, n. 62, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

 

Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini della presente Convenzione,

     (a) L'espressione “incidente industriale” significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attività implicante sostanze a rischio sia:

     (i) in un impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l'uso, l'immagazzinamento, la gestione o la rimozione;

     (ii) Durante il trasporto, nella misura in cui ciò è previsto dal paragrafo 2 (d) dell'Articolo 2;

     (b) L'espressione “attività a rischio” significa ogni attività in cui una o più sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantità o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all'Annesso I al presente documento, attività suscettibile di causare effetti transfrontalieri;

     (c) L'espressione “effetti” significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di, inter alia:

     (i) gli esseri umani, la flora e la fauna;

     (ii) il terreno, l'acqua, l'aria ed il paesaggio;

     (iii) l'interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii);

     (iv) i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici;

     (d) L'espressione “effetti transfrontalieri” significa i gravi effetti nell'ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuto nell'ambito della giurisdizione di un'altra Parte;

     (e) Il termine “operatore” significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorità pubbliche incaricate di un'attività come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un'attività;

     (f) Il termine “Parte” significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione;

     (g) Il termine “Parte di origine” significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o può avvenire un incidente industriale;

     (h) l'espressione “Parte colpita” significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale;

     (i) L'espressione “Parti interessate” significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita;

     (j) Il termine “Pubblico” significa una o più persone fisiche o giuridiche.

 

     Art. 2. Portata

     1. La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta contro gli incidenti industriali suscettibili di causare effetti transfrontalieri, compresi gli effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonché alla cooperazione internazionale concernente l'assistenza reciproca, la ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologia nella zona di prevenzione, di preparazione e di lotta contro gli incidenti industriali.

     2. La presente Convenzione non si applicherà:

     (a) agli incidenti nucleari o ai casi di emergenza radiologici;

     (b) ad incidenti nelle installazioni militari;

     (c) a guasti nelle dighe, ed eccezione degli effetti degli incidenti industriali causati da tali guasti;

     (d) ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo:

     (i) i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti;

     (ii) il trasporto sul luogo dell'attività a rischio

     (e) a fuoruscite incidentali di organismi geneticamente modificati;

     (f) ad incidenti causati da attività nell'ambiente marino, compresa l'esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino;

     (g) riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.

 

     Art. 3. Disposizioni generali

     1. Le Parti, in considerazione degli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l'ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravità ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino.

     2. Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo, elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto già effettuato a livello nazionale ed internazionale.

     3. Le Parti disporranno l'obbligo, per l'operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali.

     4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e la lotta agli incidenti industriali.

     5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attività a rischio.

 

     Art. 4. Individuazione, consultazione e pareri

     1. Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adotterà misure, come opportuno, per individuare attività a rischio nell'ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attività proposta o esistente.

     2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attività a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti transfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un'attività è a rischio o meno, ciascuna di esse può, a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Annesso II per un parere.

     3. Le parti, per quanto riguarda le attività proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso III al presente documento.

     4. Quando un'attività a rischio è soggetta ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attività a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto Ambientale in un contesto transfrontaliero, dovrà essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.

 

     Art. 5. Estensione della portata della Convenzione

     Le Parti interessate, su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attività non prevista dall'Annesso I come attività a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi di un meccanismo consultivo di loro scelta, o di una commissione d'inchiesta in conformità con l'Annesso II, che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applicherà all'attività in questione come se fosse un'attività a rischio.

 

     Art. 6. Prevenzione

     1. Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio di incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che ciò sia limitativo, quelli di cui all'Annesso IV al presente documento.

     2. Per quanto riguarda ogni attività a rischio, la Parte di origine chiederà all'operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell'attività a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che ciò sia limitativo, un'analisi ed una valutazione come dettagliata nell'Annesso V del presente documento.

 

     Art. 7. Adozione di decisioni per quanto riguarda la localizzazione

     Nell'ambito del suo ordinamento, la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente di tutte le Parti colpite, farà in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attività a rischio e su modifiche significative ad attività a rischio esistenti.

     Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l'istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un'attività a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi (1) a (8) e l'Annesso VI del presente documento.

 

     Art. 8. Preparazione alle emergenze

     1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno a vicenda dei loro piani di emergenza.

     2. La Parte di origine provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione ed all'attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornirà alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani di emergenza.

     3. Ciascuna Parte provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione ed all'attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell'ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. Nel preparare questi piani, dovrà tenersi conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1) a (5). Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinché questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettati al fine di facilitare l'adozione di adeguate misure di lotta.

     4. I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.

 

     Art. 9. Informazione e divulgazione al pubblico

     1. Le Parti provvederanno affinché adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attività a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9).

     2. Le Parti di origine, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornirà al pubblico, nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti perché siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accerterà che le possibilità offerte al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine.

     3. In conformità con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti forniranno alle persone fisiche o giuridiche colpite, o suscettibili di essere negativamente colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio di una Parte, la possibilità di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possibilità di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.

 

     Art. 10. Sistemi di notifica degli incidenti industriali

     1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.

     2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o è suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurerà che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includerà gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento.

     3. Le parti interessate provvederanno affinché in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformità con l'Articolo 8 sino attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

 

     Art. 11. Lotta

     1. Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi più efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti.

     2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.

 

     Art. 12. Assistenza reciproca

     1. Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa può chiedere assistenza alle altre parti, indicando la portata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale è stata indirizzata una richiesta di assistenza, deciderà con prontezza ed informerà la Parte richiedente se è in grado di fornire l'assistenza richiesta ed indicherà la portata ed i termini dell'assistenza che potrebbe fornire.

     2. Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell'assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo 1 del presente Articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale ed a fornire un'assistenza generale. Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un'assistenza reciproca, l'assistenza sarà fornita in conformità con l'Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.

 

     Art. 13. Obblighi e Responsabilità

     Le Parti sosterranno adeguate iniziative a livello internazionale per elaborare le regole, i criteri e le procedure nel campo della responsabilità.

 

     Art. 14. Ricerca e sviluppo

     Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

 

     Art. 15. Scambio di informazioni

     Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.

 

     Art. 16. Scambio di tecnologia

     1. Le Parti, in compatibilità con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di:

     (a) uno scambio di tecnologia disponibile su varie basi finanziarie;

     (b) cooperazione e contatti industriali diretti;

     (c) scambio di informazioni e di esperienze;

     (d) fornitura di assistenza tecnica.

     2. Nel promuovere le attività specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le Parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.

 

     Art. 17. Autorità competenti e punti di contatto.

     1. Ciascuna Parte designerà o istituirà una o più autorità competenti ai fini della presente Convenzione.

     2. Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designerà o istituirà un punto di contatto per il sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell'Articolo 10, ed un punto di contatto ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 12. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi.

     3. Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell'entrata di vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovrà informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all'Articolo 20, riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e come sua autorità o autorità competenti.

     4. Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informerà le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione (i) da essa effettuata (e) in base al paragrafo 3 del presente Articolo.

     5. Ciascuna Parte manterrà il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall'Articolo 10, in condizioni di operatività in ogni tempo.

     6. Ciascuna Parte farà in modo che il suo punto di contatto e le Autorità incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art. 12 siano in ogni tempo operative.

 

     Art. 18. Conferenza delle parti

     1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della presente Convenzione e tengono riunioni su base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto riserva che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione a dette Parti dal Segretariato.

     2. La Conferenza delle Parti:

     a) segue l'attuazione della presente Convenzione;

     b) svolge funzioni consultive volte a rafforzare la capacità delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e di facilitare la fornitura di assistenza e di consulenze tecniche richieste dalle Parti confrontate ad incidenti industriali;

     c) istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed altri meccanismi appropriati per esaminare le questioni relative all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed a tal fine predispone studi appropriati ed altri documenti e sottopone raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione;

     d) svolge altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

     e) nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le sue riunioni e lo adotta per consenso.

     3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti coopera anche, qualora lo ritenga necessario, con le altre organizzazioni internazionali competenti.

     4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di cui all'Annesso XII. Inoltre la Conferenza delle parti decide sul metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunità di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di instaurare un sistema in vista di facilitare l'attuazione della presente Convenzione in particolare ai fini dell'assistenza reciproca in caso di incidente industriale e di appoggiarsi alle attività svolte in questo settore nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di lavoro, la Conferenza delle parti passa in rassegna i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonché gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi relativi alla prevenzione degli incidenti industriali nonché le misure da adottare per la preparazione e la lotta allo scopo di determinare gli istituti o centri internazionali supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti di cui all'Annesso XII.

     5. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti inizia l'esame delle procedure volte a creare condizioni più favorevoli allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali.

     6. La Conferenza delle Parti adotta direttive e criteri per agevolare l'individuazione di attività pericolose ai sensi della presente Convenzione.

 

     Art. 19. Diritto di voto

     1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

     2. Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale definite all'Articolo 27, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

 

     Art. 20. Segretariato

     Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

     a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;

     b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;

     c) adempie ad ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle Parti.

 

     Art. 21. Soluzione delle controversie

     1. Qualora una controversia sorga tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile.

     2. Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte può notificare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:

     a) Presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;

     b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII della presente Convenzione.

     3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potrà essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

 

     Art. 22. Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni

     1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprietà intellettuale o la sicurezza nazionale.

     2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un'altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.

 

     Art. 23. Attuazione

     Le Parti rendono conto periodicamente dell'attuazione della presente Convenzione.

 

     Art. 24. Accordi bilaterali e multilaterali

     1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi in vigore o stipularne di nuovi.

     2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, misure più rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.

 

     Art. 25. Statuto degli Annessi

     Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

 

     Art. 26. Emendamenti alla convenzione

     1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

     2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti. La Conferenza delle Parti esamina le proposte di emendamento nella sua successiva riunione annuale, a condizione che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa abbia trasmesso le proposte di emendamento alle Parti almeno novanta giorni prima.

     3. Per gli emendamenti alla presente Convenzione - ad eccezione degli emendamenti all'Annesso I, per i quali la procedura è illustrata al paragrafo 4 del presente Articolo:

     (a) Gli emendamenti sono adottati per consenso delle Parti presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione;

     (b) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositario. Gli emendamenti adottati secondo il presente Articolo entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositario del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

     (c) Successivamente, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di detta parte del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.

     4. Per gli emendamenti all'Annesso I:

     a) le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un accordo mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in tal senso si siano dimostrati vani e non si sia addivenuti ad un accordo, gli emendamenti saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto a maggioranza di nove decimi delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se sono adottati dalla Conferenza delle Parti, sono comunicati alle Parti con una raccomandata di approvazione;

     b) allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, gli emendamenti all'Annesso I entrano in vigore per le Parti alla presente Convenzione che non hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 4c del presente Articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano presentato questa notifica.

     c) Ogni Parte che non può approvare un emendamento all'Annesso I della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa per iscritto entro un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione. Il Segretario esecutivo informa senza ritardo tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte può in ogni tempo sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso l'emendamento all'Annesso I entra in vigore nei confronti di tale Parte.

     d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione “Parti presenti e votanti” designa le Parti presenti che hanno emesso un voto affermativo o negativo.

 

     Art. 27. Firma

     La presente Convenzione è aperta a Helsinki dal 17 marzo 1992 al 18 marzo 1992 compreso, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa i quali Stati sovrani hanno demandato a dette organizzazioni competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie.

 

     Art. 28. Depositario

     Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositario della presente Convenzione.

 

     Art. 29. Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

     1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie di cui all'Articolo 27.

     2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 27.

     3. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 27 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, è vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di comune accordo le loro rispettive responsabilità nella esecuzione degli obblighi contratti in virtù della presente Convenzione. In tal caso, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione.

     4. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 27 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.

 

     Art. 30. Entrata in vigore

     1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

     2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'Articolo 27 non è calcolato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

     3. Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui all'articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato o di tale organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

     Art. 31. Denuncia

     1. In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte può denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

     2. Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 4 ad un'attività che è stata oggetto di una notifica in attuazione dell'Articolo 4, paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

 

     Art. 32. Testi autentici

     L'originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

     Annesso I

     SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

     I quantitativi indicati in appresso si riferiscono a ciascuna attività o gruppo di attività. Quando una categoria di quantitativi è riportata nella Parte I, il quantitativo limite è costituito dai quantitativi massimi forniti per ciascuna categoria. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, è il quantitativo minimo indicato in ciascuna categoria che diverrà il quantitativo limite, salvo emendamento.

     Quando una sostanza o preparato designati nominativamente nella Parte II appartengono ad una categoria della Parte I, si applica il quantitativo limite indicato nella Parte II.

     Per individuare le attività a rischio, le Parti tengono conto della possibilità prevedibile di aggravamento dei rischi connessi, nonché dei quantitativi di sostanze a rischio e della loro prossimità, e del fatto che la responsabilità sia assunta da uno o più operatori.

     Parte I. Categorie di sostanze e di preparati che non sono specificamente designati nella Parte II

 

Categoria

Quantitativo limite

 

(tonnellate)

1. Gas infiammabili 1 a), compreso il GPL

200

2. Liquidi molto infiammabili 1 b)

50 000

3. Sostanze molto tossiche 1 c)

20

4. Sostanze tossiche 1 d)

500-200

5. Sostanze ossidanti 1 e)

500-200

6. Sostanze esplosive 1 f)

200- 50

7. Liquidi infiammabili 1 g) (manipolati a condizioni speciali di pressione e di temperatura)

200

8. Sostanze pericolose per l'ambiente 1 h)

200

 

     Parte II. Sostanze designate nominativamente

 

Sostanza

Quantitativo limite

 

(tonnellate)

1. Ammoniaca

500

2. a Nitrato di ammonio 2/

2 500

b Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzanti 3/

10 500

3. Acrilonitrile

200

4. Cloro

25

5. Ossido di etilene

50

6. Cianuro d'idrogeno

20

7. Fluoruro d'idrogeno

50

8. Solfuro d'idrogeno

50

9. Biossido di zolfo

250

10. Triossido di zolfo

75

11. Piombo alchili

50

12. Fosgeno

0.75

13. Isocianato di metile

0.15

 

     NOTE

     1. Criteri indicativi. In mancanza di altri criteri appropriati, le Parti possono adottare i seguenti criteri per classificare le sostanze o i preparati ai fini della Parte I del presente Annesso.

     a) GAS INFIAMMABILI: sostanze che, allo stato gassoso, a pressione normale ed in miscela con l'aria, divengono infiammabili ed il cui punto di ebollizione a pressione normale è pari o inferiore a 20 gradi;

     b) LIQUIDI MOLTO INFIAMMABILI: sostanze la cui temperatura di ignizione è inferiore a 21 gradi ed il cui punto di ebollizione a pressione normale è superiore a 20 gradi;

     c) SOSTANZE MOLTO TOSSICHE: sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle enunciate alle tabelle 1 o 2 in appresso e che, a causa delle loro proprietà fisiche o chimiche, sono suscettibili di dar luogo a rischi di incidenti industriali.

     Tabella 1

 

DL 50 (ingestione) 1)

DL50 (assorbimento cutaneo) 2)

CL50 3)

mg/kg di massa del corpo

mg kg di massa del corpo

mg/1

 

 

(inalazione)

DL50 ≤ 25

DL50 ≤ 50

CL50 ≤ 0,5

 

     1) DL50 per ingestione nel ratto

     2) DL50 per assorbimento cutaneo nel ratto o nel coniglio

     3) CL50 per inalazione (quattro ore) nel ratto

     Tabella 2

 

Dose di reazione discriminante

 

mg/kg di massa del corpo

< 5

 

     se la tossicità acuta per ingestione delle sostanze negli animali, è stata determinata mediante il metodo delle dosi fisse.

     d) SOSTANZE TOSSICHE: sostanze le cui proprietà corrispondono a quelle indicate nelle tabelle 3 o 4 e che, a causa delle loro proprietà fisiche e chimiche sono suscettibili di dar luogo a rischi di incidenti industriali.

     Tabella 3

 

DL 50 (ingestione) 1)

DL50 (assorbimento cutaneo) 2)

CL50 3)

mg/kg di massa del corpo

mg/kg di massa del corpo

mg/1

 

 

(inalazione)

DL50 ≤ 200

DL50 ≤ 400

0,5 CL50 ≤ 2

 

     1) DL50 per ingestione nel ratto

     2) DL50 per assorbimento cutaneo nel ratto o nel coniglio

     3) CL50 per inalazione (quattro ore) nel ratto

     Tabella 4

 

Dose di reazione discriminante

 

mg/kg di massa del corpo

= 5

 

     se la tossicità acuta per ingestione delle sostanze nell'animale, è stata determinata mediante il metodo delle dosi fisse.

     e) SOSTANZE OSSIDANTI: sostanze che, a contatto con determinate sostanze - soprattutto se queste ultime sono infiammabili - danno luogo a reazioni fortemente esotermiche.

     f) SOSTANZE ESPLOSIVE: sostanze che sono suscettibili di esplodere per effetto di una fiamma o che sono più sensibili del dinitro-benzene agli urti o a frizione.

     g) LIQUIDI INFIAMMABILI: sostanze la cui temperatura di ignizione è inferiore a 55 gradi e che restano liquidi sotto pressione, al punto che condizioni particolari di trattamento, ad esempio ad alta pressione ed a temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali.

     h) SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE: sostanze che presentano una tossicità acuta per l'ambiente acquatico alle concentrazioni indicate alla Tabella 5.

     Tabella 5

 

CL50 1)

CE50 2)

CI50 3)

mg/1

mg/1

mg/1

CL50 ≤ 10

CE 50 ≤ 10

CI50 ≤ 10

 

     1) CL50 nel pesce (96 ore)

     2) CE50 nella dafnie (48 ore)

     3) CI50 nelle alghe (72 ore)

     quando la sostanza non è agevolmente degradabile o quando log Poe > 3,0 (a meno che il FBC determinato sperimentalmente non sia pari o inferiore a 100).

     i) DL = dose letale

     j) CL = concentrazione letale

     k) CE = concentrazione effettiva

     l) CI = concentrazione inibente

     m) Poe = coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua

     n) FBC = fattore di bioconcentrazione

     2. Quanto sopra si applica al nitrato di ammonio ed alle miscele di nitrato di ammonio, quando il tenore in azoto corrispondente al nitrato di ammonio è superiore a 28% in massa, ed alle soluzioni acquose di nitrato di ammonio, quando la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in massa.

     3. Quanto sopra si applica ai fertilizzanti al nitrato di ammonio, semplici o composti, quanto il tenore in azoto corrispondente al nitrato di ammonio è superiore al 28% in massa (un fertilizzante composto al nitrato di ammonio contiene anche del fosfato e/o del potassio).

     4. Le miscele ed i preparati contenenti tali sostanze saranno trattati allo stesso modo delle sostanze pure a meno che esse non dimostrino più proprietà equivalenti e non siano suscettibili di avere effetti transfrontalieri.

 

     Annesso II

     PROCEDURA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5

     1. La (o le) Parte(i) richiedente(i) notifica(no) il Segretariato che essa(e) sottopone(sottopongono) una (o delle) questione(i) ad una Commissione d'inchiesta istituita secondo le norme del presente Annesso. Tale notifica enuncia l'oggetto dell'inchiesta. Il Segretariato informa immediatamente tutte le parti alla Convenzione di tale richiesta d'inchiesta.

     2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla proceduta d'inchiesta nominano un esperto scientifico e tecnico ed i due esperti in tal modo nominati designano di comune accordo un terzo esperto che è il Presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né essere a servizio di una tra di loro, o essersi già occupato del caso in questione a qualsiasi altro titolo.

     3. Se, entro i due mesi successivi alla nomina del secondo esperto, non è stato designato il Presidente della Commissione d'inchiesta, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle Parti, alla sua nomina, entro un ulteriore termine di due mesi.

     4. Se, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle Parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procederà alla nomina del Presidente della Commissione d'inchiesta entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena sia stato nominato, il Presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla Parte che non ha nominato un esperto, di procedere alla designazione entro un mese. Qualora essa non proceda entro questo termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

     5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il proprio regolamento interno.

     6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni misura appropriata per esercitare le sue funzioni.

     7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta e soprattutto, con ogni mezzo a loro disposizione:

     a) Forniscono alla Commissione d'inchiesta, tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;

     b) consentono alla Commissione d'inchiesta, se del caso, di citare e di sentire testimoni o esperti.

     8. Le Parti e gli esperti tutelano il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.

     9. Se una delle Parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta o si astiene dall'esporre il proprio caso, l'altra Parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di completare i suoi lavori. Il fatto che una Parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il proprio caso, non costituisce ostacolo al proseguimento o al completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.

     10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente in ragione di circostanze particolari del caso, le spese di tale Commissione, compresa la retribuzione dei suoi membri, sono sostenute a parti uguali dalle Parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva un rendiconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.

     11. Ogni Parte che ha un interesse effettivo riguardo all'oggetto della procedura d'inchiesta, e che è suscettibile di essere lesa da un'opinione pronunciata in merito, può intervenire nella procedura con l'accordo della Commissione d'inchiesta.

     12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura devono essere adottate a maggioranza dei membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette il parere della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato se del caso da ogni opinione dissidenti.

     13. La Commissione d'inchiesta pronuncia la sua opinione definitiva entro i due mesi successivi alla data in cui è stata costituita, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata che non dovrebbe superare due mesi.

     13. L'opinione definitiva della Commissione d'inchiesta è fondata su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica la sua opinione definitiva alle Parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

 

     Annesso III

     PROCEDURE DA SEGUIRE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4

     1. La Parte di origine può domandare di consultare un'altra Parte in conformità con i paragrafi 2 e 3 del presente Annesso, al fine di determinare se essa è una Parte colpita.

     2. Se un'Attività proposta o esistente è a rischio, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni appropriate ed efficaci, lo notifica ai livelli appropriati ad ogni Parte suscettibile, a suo parere, di essere colpita, il prima possibile e non oltre il momento in cui informa il suo pubblico riguardo a tale attività proposta o esistente. In caso di attività a rischio esistenti, tale notifica è data non oltre i due anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti della Parte di origine.

     3. La notifica contiene in particolare:

     a) Informazioni sull'attività a rischio, ivi compresa ogni informazione o rapporto disponibile, ad esempio le informazioni fornite in attuazione dell'Articolo 6, sugli effetti transfrontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale;

     b) l'indicazione di un termine ragionevole per la comunicazione di una risposta a titolo del paragrafo 4 del presente Annesso, in considerazione della natura dell'attività;

     Possono essere incluse in detta notifica, le informazioni menzionate al paragrafo 6 del presente Annesso.

     4. Le parti che hanno ricevuto la notifica rispondono alla Parte di origine entro il termine specificato nella notifica accusando ricevuta di quest'ultima ed indicando se esse hanno intenzione di iniziare delle consultazioni.

     5. Se una Parte che ha ricevuto la notifica, fa sapere che non è intenzionata ad iniziare delle consultazioni, oppure se essa non risponde entro il termine specificato nella notifica, non vengono applicate le norme contenute nei seguenti paragrafi del presente Annesso. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della parte di origine di determinare se essa debba procedere ad una valutazione e ad un'analisi in base alla sua legislazione e prassi nazionale.

     6. Se una Parte da essa notificata le comunica il suo desiderio di iniziare delle consultazioni, la Parte d'origine fornisce a detta Parte, qualora non lo abbia ancora fatto:

     a) Informazioni pertinenti relative al programma per lo svolgimento dell'analisi, con una indicazione dei tempi per la comunicazione di osservazioni;

     b) informazioni pertinenti sull'attività a rischio e sugli effetti transfrontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale;

     c) la possibilità di partecipare alla valutazione delle informazioni o di ogni rapporto che provi la possibilità di eventuali effetti transfrontalieri.

     7. La Parte colpita fornisce alla Parte di origine, su richiesta di quest'ultima, le informazioni che possono ragionevolmente essere ottenute concernenti la zona sotto la sua giurisdizione suscettibile di essere colpita, qualora tali informazioni siano necessarie per procedere alla predisposizione della valutazione e dell'analisi ed adottare provvedimenti. Le informazioni saranno fornite rapidamente e, come appropriato, attraverso un organo comune qualora esista.

     8. La Parte di origine fornisce alla Parte colpita, direttamente, se del caso, o tramite un organo comune, qualora esista; i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione descritti all'Annesso V, paragrafi 1 e 2.

     9. Le Parti interessate informano il pubblico nelle zone che, sono ragionevolmente suscettibili di essere colpite dall'attività a rischio ed adottano provvedimenti affinché i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione siano distribuiti al pubblico ed alle autorità nelle zone pertinenti. Le parti offrono loro la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni riguardo all'attività a rischio e fanno in modo che le loro opinioni siano trasmesse all'autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine, in tempi ragionevoli.

     10. Quando i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione sono pronti, la Parte d'origine inizia, senza indebito ritardo, consultazioni con la Parte colpita riguardo in particolare agli effetti transfrontalieri dell'attività a rischio in caso di incidente industriale ed alle misure atte a limitare tali effetti o ad eliminarli. Le consultazioni possono vertere:

     a) su eventuali soluzioni alternative all'attività a rischio, compresa l'opzione “zero” e su provvedimenti che potrebbero essere adottati per attenuare gli effetti transfrontalieri a spese della Parte di origine;

     b) su altre forme praticabili, di assistenza reciproca per ridurre ogni effetto transfrontaliero;

     c) su ogni altra questione pertinente.

     Le Parti interessate convengono, all'inizio di tali consultazioni, di un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazioni. Tali consultazioni potranno essere svolte mediante un organo comune appropriato, qualora ne esista uno.

     11. Le Parti interessate vigilano affinché si tenga debitamente conto dell'analisi e della valutazione nonché delle osservazioni ricevute in attuazione del paragrafo 9 del presente Annesso e dei risultati delle consultazioni menzionate al paragrafo 10 del presente Annesso.

     12. La Parte di origine notifica alle Parti colpite ogni decisione adottata in merito all'attività nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa si fonda.

     13. Qualora giungano a conoscenza di una Parte interessata, informazioni supplementari pertinenti riguardo agli effetti transfrontalieri di un'attività a rischio, che non erano disponibili nel momento in cui tale attività è stata oggetto di consultazioni, detta Parte interessata ne informa immediatamente l'altra (o le altre) Parte(i) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, si terranno nuove consultazioni.

 

     Annesso IV

     MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6

     Le misure in appresso possono essere attuate secondo la legislazione e le prassi nazionali, dalle Parti, dalle autorità competenti o dagli operatori o nel quadro di sforzi concertati:

     1. istituzione di obiettivi generali o specifici in materia di sicurezza;

     2. adozione di norme legislative o di direttive relative alle misure di sicurezza ed alle norme di sicurezza;

     3. individuazione di attività a rischio che esigono l'attuazione di particolari misure preventive, compreso se del caso un sistema di licenze o di autorizzazioni;

     4. valutazione delle analisi di rischio o degli studi di sicurezza relativi alle attività a rischio nonché di un piano d'azione in vista dell'attuazione delle misure necessarie;

     5. fornire alle Autorità competenti le informazioni necessarie per valutare i rischi;

     6. applicare la tecnologia più appropriata, al fine di prevenire gli incidenti industriali e proteggere gli essere umani e l'ambiente;

     7. impartire, a tutte le persone che partecipano ad attività a rischio in situ, sia in situazioni normali che in situazioni anomale, una formazione ed un addestramento appropriato al fine di prevenire gli incidenti industriali;

     8. istituire strutture e prassi di gestione interna che consentano l'attuazione ed il mantenimento effettivi dei regolamenti di sicurezza;

     9. sorvegliare le attività a rischio ed effettuare verifiche ed ispezioni.

 

     Annesso V

     ANALISI E VALUTAZIONE

     1. L'analisi e la valutazione dell'attività a rischio dovranno essere effettuate con una portata ed un approfondimento variabile a seconda dello scopo per il quale sono effettuate.

     2. La tabella seguente illustra gli elementi da prendere in considerazione nell'analisi e nella valutazione, ai fini previsti nei relativi Articoli ed enumerati in appresso:

 

Oggetti dell'analisi

Elementi da prendere in considerazione

Preparazione alle situazioni di emergenza in attuazione dell'Articolo 8

 

 

1) Quantità e proprietà delle sostanze a rischio presenti in situ;

 

2) Brevi scenari descrittivi di un campione rappresentativo di incidenti industriali suscettibili di essere provocati dall'attività a rischio con l'indicazione delle probabilità di ciascuno;

 

3) per ogni scenario:

 

a) La quantità approssimativa di sostanza fuoruscita;

 

b) la portata e la gravità delle conseguenze derivanti sia sulle persone che sull'ambiente, in condizioni favorevoli e sfavorevoli, compresa l'estensione delle zone a rischio risultanti;

 

c) i tempi entro i quali l'evento iniziale potrebbe degenerare in incidente industriale;

 

d) ogni azione che potrebbe essere intrapresa per limitare nella misura del possibile la probabilità di un aggravamento.

 

4) L'importanza e la ripartizione della popolazione nelle vicinanze, compresa ogni vasta concentrazione di persone suscettibili di trovarsi nella zona a rischio;

 

5) L'età, la mobilità e la vulnerabilità di tale popolazione.

Adozione di decisioni sulla scelta del sito in attuazione dell'Articolo 7

 

 

Oltre agli elementi di cui ai capoversi (1) a (5) di cui sopra:

 

6) la gravità del danno inflitto alle persone ed all'ambiente secondo la natura e le circostanze della sostanza fuoruscita;

 

7) la distanza dal sito dell'attività a rischio alla quale potrebbero ragionevolmente verificarsi effetti nocivi per le persone e l'ambiente in caso di incidente industriale;

 

8) le stesse informazioni, tenendo conto non solo della situazione presente ma anche di sviluppi futuri programmati o che si possono ragionevolmente prevedere.

Informazione del pubblico in attuazione dell'Articolo 9

 

 

Oltre agli elementi di cui ai capoversi 1) a 4) di cui sopra:

 

9) le persone che possono essere colpite da un incidente industriale.

Misure preventive in attuazione dell'Articolo 6

 

 

Oltre agli elementi di cui ai capoversi 4) a 9) di cui sopra, saranno necessarie versioni più dettagliate delle descrizioni e delle valutazioni di cui ai capoversi 1) a 3) in vista dell'adozione di misure preventive. Oltre a queste descrizioni e valutazioni, occorrerà prendere in considerazione i seguenti elementi:

 

10) i quantitativi di materie a rischio manipolate e le condizioni di manipolazione;

 

11) una lista di scenari dei vari tipi di incidenti industriali aventi effetti gravi, compresi esempi che includono la gamma completa di tutti gli incidenti possibili, dal meno importante al più importante, e la possibilità di effetti prodotti da attività svolte nel vicinato;

 

12) per ogni scenario, una descrizione degli eventi che potrebbero essere all'origine di un incidente industriale ed le fasi che potrebbero determinarne l'aggravamento;

 

13) una valutazione almeno in termini generali del grado di probabilità che ciascuna di queste fasi si verifichi, tenuto conto delle misure previste al capoverso 14);

 

14) una descrizione delle misure preventive relative sia al materiale che alle procedure, miranti a ridurre le probabilità che ciascuna fase avvenga;

 

15) una valutazione degli effetti che potrebbero essere causati da un eventuale malfunzionamento rispetto alle normali condizioni operative, nonché i provvedimenti adottati per fermare in sicurezza l'attività a rischio o qualsiasi sua fase in caso di emergenza, nonché l'esigenza di una formazione del personale per garantire che malfunzionamenti potenzialmente gravi siano individuati in una fase iniziale e che si provveda all'azione appropriata;

 

16) una valutazione che indichi fino che punto le modifiche, i lavori di riparazione ed i lavori di manutenzione relativi all'attività a rischio potrebbero compromettere le misure di controllo e le conseguenti disposizioni da adottare affinché questo controllo sia mantenuto.

 

     Annesso VI

     ADOZIONE DI DECISIONI RELATIVA ALLA SCELTA DEL SITO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7

     Le disposizioni in appresso illustrano gli elementi da prendere in considerazione in attuazione dell'Articolo 7:

     1. i risultati dell'analisi e della valutazione del rischio, compresa una valutazione in attuazione dell'Annesso V, delle caratteristiche fisiche della zona in cui si prevede di impiantare l'attività a rischio;

     2. i risultati delle consultazioni e del processo di partecipazione del pubblico;

     3. un'analisi dell'aumento o della diminuzione del rischio determinato da ogni nuovo elemento sul territorio della Parte colpita in relazione ad un'attività a rischio esistente sul territorio della Parte di origine;

     4. la valutazione dei rischi ambientali, compreso ogni effetto transfrontaliero;

     5. una valutazione delle nuove attività a rischio che potrebbero essere fonte di rischi;

     6. un attento esame della localizzazione dove impiantare attività a rischio nuove e modificare in maniera significativa le attività a rischio esistenti, ad una distanza di sicurezza dagli agglomerati esistenti, nonché della costituzione di una zona di sicurezza introo alle attività a rischio; all'interno di tali zone gli sviluppi suscettibili di aumentare i rischi per la popolazione, o di aumentare in ogni altro modo la gravità del rischio dovrebbero essere esaminati da vicino.

 

     Annesso VII

     MISURE DI PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8

     1. Tutti i piani di emergenza sia sul sito che all'esterno del sito, dovranno essere coordinati in maniera tale da fornire una risposta globale ed efficace agli incidenti industriali.

     2. I piani di emergenza dovrebbero includere le azioni necessarie per localizzare le emergenze e prevenire o ridurre al minimo i loro effetti transfrontalieri. Essi dovrebbero altresì includere misure per avvisare la popolazione, e, qualora appropriato, misure di evacuazione, altre azioni di protezione o di soccorso e servizi sanitari.

     3. I piani di emergenza dovrebbero fornire al personale in situ, alle persone che potrebbero essere colpite all'esterno del sito ed alle forze di soccorso, dettagli sulle procedure tecniche ed organizzative appropriate per far fronte nel caso di un incidente industriale suscettibile di avere effetti transfrontalieri, e prevenire e ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione, sia sul sito che fuori di esso.

     4. I piani di emergenza attuabili sul sito potrebbero includere ad esempio le seguenti misure:

     a) indicazione delle competenze e le responsabilità organizzative sul sito in caso di emergenze;

     b) descrizione dei passi da intraprendere in caso di incidenti industriali o di minaccia imminente di tali incidenti, al fine di tenere a bada la situazione o l'evento, oppure indicare dove poter reperire tale descrizione;

     c) illustrazione del materiale e delle risorse disponibili;

     d) indicare i provvedimenti da prendere per allertare rapidamente in caso di incidente industriale, l'autorità pubblica incaricata dei primi soccorsi fuori del sito, nonché il tipo di informazioni da comunicare nella fase di allerta iniziale e le misure da prendere in vista di fornire informazioni più dettagliate non appena saranno divenute disponibili;

     e) indicare i provvedimenti previsti per formare il personale alle funzioni che sarà chiamato a svolgere.

     5. I piani di emergenza applicabili all'esterno del sito potrebbero ad esempio contenere le seguenti misure:

     a) Indicare le competenze e le responsabilità organizzative fuori dal sito in caso di situazione di emergenza, in particolare le modalità d'integrazione con i piani applicabili in situ;

     b) indicare i metodi e le procedure da seguire per il personale di soccorso ed il personale medico;

     c) indicare i metodi da attuare per determinare rapidamente la zona colpita;

     d) indicare le disposizioni da adottare affinché l'incidente industriale sia prontamente notificato alle Parti colpite o suscettibili di esserlo e affinché questo collegamento sia poi mantenuto;

     e) individuare le risorse necessarie per eseguire il piano ed il dispositivo di coordinamento;

     f) indicare le disposizioni previste per informare il pubblico, compreso, se del caso, il dispositivo previsto per completare e ri-divulgare le informazioni già comunicate in attuazione dell'Articolo 9;

     g) indicare le disposizioni previste in materia di formazione e di esercizi.

     6. I piani di emergenza potrebbero includere misure per: la gestione, la raccolta, la pulizia, l'immagazzinaggio, la rimozione e l'eliminazione in sicurezza delle sostanze a rischio e del materiale contaminato, nonché il ripristino.

 

     Annesso VIII

     ELEMENTI DI INFORMAZIONE DA COMUNICARE AL PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9

     1. Denominazione della società, indirizzo dove si svolge l'attività a rischio e l'individuazione, in base alla posizione, della persona che comunica l'informazione;

     2. Spiegazione, in termini semplici, dell'attività a rischio, compresi i rischi;

     3. Denominazione comune o denominazione generica o classifica generale di pericolo delle sostanze e preparati utilizzati nel quadro dell'attività a rischio e indicazione delle loro principali caratteristiche di pericolo;

     4. Informazioni generali tratte da una valutazione dell'impatto ambientale, qualora siano disponibili e pertinenti;

     5. Informazioni generali relative alla natura dell'incidente industriale suscettibile di prodursi nel quadro dell'attività a rischio, nonché ai potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente;

     6. Appropriate informazioni sul modo con il quale la popolazione colpita sarà allertata e tenuta informata in caso di incidente industriale;

     7. Informazioni appropriate sui provvedimenti che la popolazione colpita dovrebbe prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente industriale;

     8. Informazioni appropriate sulle misure adottate nei confronti dell'attività a rischio, compresi i collegamenti con i servizi di soccorso per far fronte agli incidenti industriali, ridurne la gravità ed attenuarne gli effetti;

     9. Informazioni generali sul piano di emergenza fuori dal sito, istituito dai servizi di soccorso per lottare contro ogni effetto di un incidente industriale, compresi i suoi effetti transfrontalieri;

     10. Informazioni generali in merito alle esigenze ed alle particolari condizioni cui l'attività a rischio deve soddisfare secondo la regolamentazione e/o le disposizioni amministrative nazionali pertinenti, compresi i sistemi di licenza o di autorizzazioni;

     11. Indicazioni su dove ottenere ulteriori informazioni pertinenti.

 

     Annesso IX

     SISTEMI DI NOTIFICA DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10

     1. I sistemi di notifica degli incidenti industriali consentono di trasmettere il più rapidamente possibile dati e previsioni secondo codici preliminarmente stabiliti utilizzando sistemi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati per dare l'allarme ed intervenire in emergenze, e per adottare misure per ridurre e circoscrivere le conseguenze di effetti transfrontalieri, in considerazione delle diverse esigenze ai vari livelli.

     2. Gli elementi da notificare in caso di incidente industriale sono in particolare i seguenti:

     a) Il tipo e l'ampiezza dell'incidente industriale, le sostanze a rischio implicate (qualora siano note) e la gravità degli eventuali effetti;

     b) l'ora ed il luogo esatto dell'incidente;

     c) ogni altra informazione disponibile, necessaria per far fronte efficacemente all'incidente industriale.

     3. La notifica di un incidente industriale deve essere completata, ad intervalli appropriati, oppure ogni qualvolta ciò sia richiesto, dalla notifica di altre informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione relativa agli effetti transfrontalieri.

     4. Saranno regolarmente effettuati collaudi ed esami per verificare l'efficacità dei sistemi di notifica degli incidenti industriali, compresa la regolare formazione del personale interessato. Se del caso, tali collaudi, esami ed attività di formazione saranno svolti congiuntamente.

 

     Annesso X

     ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 12

     1. La direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione generale dell'assistenza incombono alla Parte che richiede l'assistenza. Il personale che partecipa all'operazione di assistenza, agisce secondo la legislazione pertinente della Parte che richiede l'assistenza. Le autorità competenti di quest'ultima cooperano con l'autorità designata dalla Parte che fornisce l'assistenza in attuazione dell'Articolo 17, per assumere la diretta supervisione operativa del personale e del materiale fornito dalla Parte che fornisce l'assistenza.

     2. La Parte che richiede l'assistenza fornisce, nella misura dei suoi mezzi, strutture e servizi locali per la buona e corretta amministrazione dell'assistenza e garantisca la protezione del personale, dell'equipaggiamento e del materiale trasportati sul suo territorio a tal fine dalla Parte che fornisce l'assistenza o per conto di essa.

     3. Salvo diverso accordo tra le Parti interessate, l'assistenza è fornita a spese della Parte che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza può in ogni tempo rinunciare in tutto o in parte al rimborso delle sue spese.

     4. La Parte che richiede l'assistenza fa del suo meglio per concedere alla Parte che fornisce l'assistenza ed alle persone che agiscono a suo nome, i privilegi, le immunità o le agevolazioni loro necessarie per adempiere prontamente ai loro compiti di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza non è tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi concittadini o residenti permanenti né a garantire loro i privilegi e le immunità di cui sopra.

     5. Le Parti si sforzano, a richiesta della Parte che richiede l'assistenza o della Parte che la fornisce, di agevolare il transito sul loro territorio - a destinazione o in provenienza dal territorio della Parte che richiede l'assistenza - del personale, del materiale e dei beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza, che sono stati oggetto di una notifica in buona e debita forma.

     6. La Parte che richiede l'assistenza agevolerà l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio nazionale del personale debitamente oggetto di una notifica, nonché del materiale e dei beni utilizzati nell'ambito dell'operazione di assistenza.

     7. Per quanto riguarda gli atti derivanti direttamente dall'assistenza fornita, la Parte richiedente, in caso di decesso o di lesioni alle persone, di perdita di beni o di danni materiali o di danni all'ambiente causati sul suo territorio nazionale durante la fornitura dell'assistenza richiesta, riterrà esente da responsabilità ed indennizzerà la Parte che fornisce l'assistenza o le persone agenti per suo conto e le risarcirà in caso di decesso di tali persone o di danni all'equipaggiamento o ad altri beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza avrà la responsabilità di trattare i reclami presentati da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro le persone che operano per suo conto.

     8. Le Parti interessate cooperano strettamente in vista di agevolare la soluzione dei procedimenti giuridici e dei reclami cui potrebbero dar luogo le operazioni di assistenza.

     9. Ogni Parte può richiedere assistenza in relazione al trattamento medico o alla re-installazione temporanea sul territorio di un'altra parte di persone vittime di un incidente.

     10. La Parte colpita o che richiede l'assistenza può in ogni tempo, dopo aver proceduto a consultazioni appropriate e per via di notifica, chiedere la cessazione dell'assistenza ricevuta o fornita in base alla presente Convenzione. Dopo che tale domanda sarà stata effettuata, le Parti interessate si consultano in vista di adottare disposizioni per porre fine, come convenga, all'assistenza.

 

     Annesso XI

     SCAMBIO DI INFORMAZIONI SECONDO L'ARTICOLO 15

     Le informazioni scambiate comprendono i seguenti elementi che possono anche dar luogo ad una cooperazione multilaterale e bilaterale:

     a) misure legislative e amministrative, politiche, obiettivi e priorità concernenti la prevenzione, la preparazione e la lotta, attività scientifiche e misure tecniche per ridurre il rischio di incidenti industriali a seguito di attività a rischio, ed in particolare attenuare gli effetti transfrontalieri;

     b) misure e piani di emergenza a livello appropriato, con incidenze su altre Parti;

     c) programmi di sorveglianza, di pianificazione e di ricerca-sviluppo, compresa la loro attuazione ed il loro controllo;

     d) misure adottate per la prevenzione degli incidenti industriali, preparazione e lotta contro di essi;

     e) esperienza acquisita in materia di incidenti industriali e di cooperazione per far fronte ad incidenti industriali con effetti transfrontalieri;

     f) elaborazione ed attuazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di una migliore protezione ambientale e di una migliore sicurezza;

     g) preparazione alle situazioni di emergenza e misure di lotta;

     h) metodi utilizzati per la previsione dei rischi, compresi i criteri per il monitoraggio e la valutazione degli effetti transfrontalieri.

 

     Annesso XII

     COMPITI DI ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 4

     1. Raccolta ed divulgazione di informazioni e di dati

     a) Installazione e gestione di un sistema di notifica degli incidenti industriali che consenta di fornire informazioni sugli incidenti industriali e sugli esperti, al fine di associare questi ultimi il più rapidamente possibile in operazioni di assistenza;

     b) costituzione e questione di una banca dati per la ricezione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni necessarie sugli incidenti industriali, compresi i loro effetti, e sulle misure attuate e loro efficacità;

     c) elaborazione e mantenimento di una lista di sostanze a rischio, precisandone le caratteristiche ed indicando come procedere in caso di incidente industriale implicante tali sostanze;

     d) istituzione e mantenimento di un registro di esperti atti a fornire servizi consultivi ed altri tipi di assistenza per quanto riguarda le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, compresi i provvedimenti di ripristino;

     e) mantenimento di una lista delle attività a rischio;

     f) produzione e mantenimento di una lista di sostanze a rischio coperte dalle disposizioni dell'Annesso I, Parte I.

     2. Ricerca, formazione e metodologie

     a) sviluppo e fornitura di modelli fondati sull'esperienza acquisita in materia di incidenti industriali, nonché di scenari di prevenzione, di preparazione e di lotta;

     b) promozione dell'istruzione e della formazione, organizzazione di convegni internazionali e promozione della cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo.

     3. Assistenza tecnica

     a) Prestazione di servizi consultivi in vista di rafforzare la capacità delle Parti di applicare misure di prevenzione, di preparazione e di lotta;

     b) ispezione, dietro richiesta di una Parte, delle sue attività a rischio e fornitura di un aiuto per consentire a quest'ultima di organizzare le sue ispezioni nazionali secondo i requisiti della presente Convenzione.

     4. Assistenza in casi di situazioni di emergenza

     Concessione, dietro richiesta di una Parte, di assistenza, mediante l'invio inter alia sul sito di un incidente industriale, di esperti incaricati di fornire servizi consultivi ed altri tipi assistenza per far fronte all'incidente industriale.

 

     Annesso XIII

     ARBITRATO

     1. La Parte o le Parti ricorrenti notificano il Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo l'articolo 21, par. 2 della presente Convenzione. La notifica deve enunciare l'oggetto dell'arbitrato ed includere in particolare, gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

     2. Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l'altra (o le altre) Parte(i) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né essere al servizio di una di loro o essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.

     3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.

     4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato in arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi.

     5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.

     6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni del presente Annesso stabilisce il proprio regolamento procedurale.

     7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

     8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti.

     9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

     a) gli forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;

     b) lo autorizzano, se del caso, a notificare testimoni o esperti ed a ricevere la loro testimonianza.

     10. Le Parti alla controversia e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura del Tribunale arbitrale.

     11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari interinali.

     12. Se una delle Parti alla controversia non compare dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sentenza definitiva. Se una Parte non compare o non fa valere i suoi mezzi, ciò non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura.

     13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere contro - ricorsi direttamente collegati all'oggetto della controversia.

     14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale mantiene un rendiconto di tutte le spese e ne fornisce in estratto finale alle Parti.

     15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura, con il consenso del Tribunale.

     16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.