§ 94.1.B52 - Legge 2 febbraio 2001, n. 20.
Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:02/02/2001
Numero:20

§ 94.1.B52 - Legge 2 febbraio 2001, n. 20.

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999

(G.U. 22 febbraio 2001, n. 44)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina

 

     Art. 1.

     Le Parti decidono di creare un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, per la trattazione di questioni bilaterali e multilaterali di particolare rilevanza.

     Le consultazioni - il cui funzionamento, formato e agenda verranno disciplinati da un Protocollo esecutivo del presente Trattato - saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina, o in loro vece dai Ministri degli Affari Esteri che assicureranno il coordinamento in materia.

     Gli incontri avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Buenos Aires, almeno una volta ogni due anni, senza escludere la possibilità di riunioni straordinarie, anche a margine di altri incontri internazionali.

 

     Art. 2.

     Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative in campo internazionale, l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori Internazionali anche per quel che concerne le candidature nelle Organizzazioni Internazionali, l'ulteriore coordinamento nel settore degli interventi umanitari e delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, la conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione regionale e di riforme istituzionali, nonché il dialogo tra i settori privati delle loro rispettive società.

 

     Art. 3.

     Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori privati di entrambi gli Stati.

     Il meccanismo potrà essere reso operativo, in particolare, attraverso l'associazione fra imprese - soprattutto quelle piccole e medie - e con l'attiva partecipazione delle organizzazioni non governative, delle cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e degli enti bancari e finanziari.

 

     Art. 4.

     Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in un Protocollo esecutivo un Programma Economico della durata di tre anni.

     In tale Protocollo saranno definite le condizioni dei finanziamenti che potranno essere concessi per gli investimenti e/o per i progetti di cooperazione economica realizzati, con partecipazione maggioritaria, dal settore imprenditoriale privato.

     Le Parti, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, favoriranno l'ingresso nel proprio territorio dei beni necessari all'esecuzione dei progetti di cooperazione identificati nell'ambito del presente Trattato.

 

     Art. 5.

     Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le attività e la competitività delle piccole e medie imprese di una Parte nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali azioni verrà fatto ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private.

     Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di tecnologia e le attività di formazione definite nel Programma Economico.

     Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti italiani e argentini nei rispettivi mercati.

     Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo termine, così come alle tecniche produttive volte a sviluppare le esportazioni.

 

     Art. 6.

     Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una continuità di quei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione, con il proposito di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o regionale, in modo da potenziare quanto già realizzato dalla suddetta cooperazione.

     Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformità con le regolamentazioni finanziarie internazionali in materia.

 

     Art. 7.

     Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra i loro popoli e nel quadro delle loro intense relazioni culturali, manifestano la volontà di rafforzare i legami tra i due Paesi, in particolare in settori quali:

     - la diffusione delle rispettive lingue, anche a livello accademico;

     - lo scambio di manifestazioni nei settori del cinema, del teatro, della musica e dell'arte;

     - la conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni artistici;

     - la collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato nei settori summenzionati, utilizzando le possibilità offerte nelle sedi multilaterali, nonché nel quadro dei rispettivi processi di integrazione.

     I Protocolli Esecutivi Culturali firmati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale in vigore specificheranno le attività da realizzare nell'ambito dei rispettivi settori di cooperazione culturale.

     Le Parti studieranno la possibilità di identificare nuove fonti di finanziamento per programmi, progetti e azioni di cooperazione culturale, secondo gli impegni stabiliti negli accordi in vigore.

     Le Parti favoriranno, altresì, la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica.

 

     Art. 8.

     Al fine di promuovere il rafforzamento dell'importante ruolo che la storica collettività italiana in Argentina continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i campi, le Parti decidono di assecondare qualsiasi iniziativa suscettibile di favorirne - nel rispetto della sua piena integrazione nella società argentina - la conservazione dell'identità culturale. In tale ambito, le Parti si impegnano in particolare ad approfondire gli aspetti relativi alla sicurezza sociale, all'insegnamento della lingua italiana, all'informazione ed alle funzioni consolari.

     Le Parti porranno particolare attenzione nel creare le condizioni più favorevoli per promuovere un maggiore e più attivo coinvolgimento delle nuove generazioni.

 

     Art. 9.

     Il monitoraggio dell'attuazione del presente Trattato verrà svolto dai rispettivi Ministeri degli Esteri di concerto con l'Ambasciata dell'altra Parte, mediante riunioni periodiche che si svolgeranno almeno una volta all'anno.

 

     Art. 10.

     Il presente Trattato è soggetto a ratifica e entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso avrà una durata indeterminata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia diverrà effettiva dopo sei mesi dalla data della notifica.

     Fatto a Buenos Aires, il 6 Aprile, 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

 

Protocollo aggiuntivo al trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 6 aprile 1998, per regolamentare le consultazioni politiche ad alto livello

 

     Preambolo

     La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate “le Parti”,

     Tenendo conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 e il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito, il Trattato, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, che stabilisce negli Articoli 1 e 2 un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, il cui funzionamento deve essere regolamentato attraverso un Protocollo Aggiuntivo,

     Convengono quanto segue:

 

     Art. 1.

     Il meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello si realizzerà mediante la celebrazione di riunioni ordinarie e di carattere straordinario. Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta ogni due anni. Le stesse saranno organizzate, per la Parte italiana, dal Ministero degli Affari Esteri e, per la Parte argentina, dal Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto.

 

     Art. 2.

     Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in Italia ed Argentina, di preferenza all'inizio del secondo semestre dell'anno della riunione e con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data di realizzazione di dette riunioni sarà concordata attraverso le rispettive Ambasciate nel corso del primo trimestre del medesimo anno.

 

     Art. 3.

     Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri. Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre Autorità e funzionari, di cui si ritenga opportuna la presenza in ogni caso.

 

     Art. 4.

     Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti proporranno un progetto di agenda il cui testo finale dovrà essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto argentino con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di inizio della riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto indicato negli Articoli 1 e 2 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana e dalle aree politiche competenti del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto per la Parte argentina.

 

     Art. 5.

     Quando le circostanze lo richiedano, le Parti potranno convocare riunioni straordinarie, anche in un terzo Stato, come nella Sede delle Nazioni Unite a New York durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

 

     Art. 6.

     Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello, incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per esaminare questioni di comune interesse.

 

     Art. 7.

     Il presente Protocollo entrerà in vigore alla stessa data del Trattato. Esso potrà essere denunciato da qualunque delle Parti mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di notifica.

     Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali, rispettivamente in italiano e in spagnolo, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

 

Protocollo esecutivo del trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 6 aprile 1998 per l'istituzione di un programma economico

 

     Preambolo

     La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate “le Parti”;

     Considerando che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, sottoscritto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 esprime la volontà di rafforzare ed approfondire le relazioni in campo politico, economico, sociale e culturale fra i due Paesi;

     Coscienti che detto Trattato Generale è basato sui vincoli esistenti fra i due popoli che condividono comuni valori democratici e sono uniti sia da vincoli di sangue che di cultura;

     Convinti che il “Trattato per l'Istituzione di una Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina” ed il complesso degli strumenti finanziari sottoscritti successivamente allo stesso hanno facilitato la mobilizzazione di mezzi di cooperazione economica, commerciale e finanziaria e la realizzazione di iniziative che hanno contribuito allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi;

     Visto che il Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate dispone la creazione di un Programma Economico della durata di tre anni;

     Considerando che il Trattato sopra menzionato privilegia le piccole e medie imprese come fattore dinamico di creazione di occupazione e generatore di ricchezza;

     Tenuto conto dell'interesse delle Parti a sviluppare l'interscambio commerciale bilaterale ed i rapporti di collaborazione industriale, gli scambi di tecnologia e di know-how, le joint-ventures nonché gli investimenti;

     Convinti che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti firmato a Buenos Aires il 22 maggio 1990 e la Convenzione per evitare la Doppia Imposizione in materia di Imposte sul Reddito e sul Patrimonio e per Prevenire le Evasioni Fiscali firmata a Roma il 15 novembre 1979 definiscono un quadro di sicurezza giuridica per il flusso di investimenti tra i due Paesi;

     Tenendo in considerazione che la Repubblica Italiana, come Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica Argentina, come Stato membro del Mercato Comune del Sud, si propongono di cooperare al consolidamento delle strutture regionali d'integrazione che possano servire per rafforzare i legami di cooperazione tra le rispettive regioni;

     hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. 1.

     Con il presente Protocollo Esecutivo, adottato in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica Italiane e la Repubblica Argentina firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, si definiscono i meccanismi ed i programmi idonei ad ampliare la collaborazione economica, finanziaria e commerciale secondo quanto stabilito nel Trattato stesso. Ciò al fine di promuovere nei due Paesi uno sviluppo economico i cui protagonisti principali siano le imprese del settore privato, e specialmente le piccole e medie imprese.

     In questo contesto le Parti attribuiscono particolare importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo termine ed agli accordi tra le organizzazioni rappresentative dei diversi settori economici tra i due Paesi. Tali accordi e strumenti finanziari, che saranno compatibili con gli accordi internazionali vigenti e con i rispettivi vincoli di bilancio, favoriranno lo sviluppo di progetti di interesse comune e di iniziative congiunte di collaborazione tra le imprese.

 

     Art. 2.

     1) La Parte italiana considererà con favore:

     a) La concessione da parte delle banche italiane per il periodo 1999-2001 di finanziamenti destinati alle esportazioni di beni e servizi italiani alla Repubblica Argentina, preferibilmente per progetti del settore privato, volti a migliorare la tecnologia, ad aumentare la capacità d'esportazione ed a creare nuova occupazione.

     b) La concessione da parte di banche italiane ad istituzioni finanziarie argentine di linee di credito di ammontare compatibile con le esistenti disponibilità, per la realizzazione di progetti, indicativamente di sviluppo agricolo, industriale, infrastrutturale e di investimenti “greenfield”, da realizzare nell'ambito del presente Protocollo Esecutivo.

     c) Il possibile rinnovo delle medesime linee di credito da parte delle banche dopo il loro esaurimento.

     I crediti previsti sotto a), b) e c) potranno essere ammessi ad usufruire delle garanzie assicurative della SACE nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.

     2) Le Parti esamineranno di comune accordo e in occasione della Prima Riunione della Commissione Economica Bilaterale prevista dal presente Protocollo Esecutivo le possibilità e le modalità esistenti per la concessione dei finanziamenti.

     3) La Parte argentina favorirà l'accesso al proprio mercato di beni e servizi necessari all'esecuzione dei progetti identificati nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale.

     4) Il trattamento tariffario e/o impositivo saranno trattati da detta Commissione in conformità con la legislazione vigente, la natura dei crediti e gli accordi bilaterali in vigore tra i due Paesi in materia di cooperazione economica.

 

     Art. 3.

     Le Parti collaboreranno per facilitare la realizzazione di reciproci investimenti. A questo fine, esse daranno luogo, in conformità con le proprie legislazioni, ad attività congiunte con i seguenti scopi:

     identificazione, promozione e diffusione di opportunità d'investimento attraverso le istituzioni pubbliche e private di ciascun paese;

     individuazione dei progetti d'interesse comune suscettibili di essere presentati alle istituzioni finanziarie multilaterali;

     stimolo ed appoggio allo studio e realizzazione di investimenti congiunti in paesi terzi.

     Per conseguire tali obiettivi entrambe le Parti si impegnano ad agevolare al massimo la presenza delle imprese italiane nella Repubblica Argentina e delle imprese argentine nella Repubblica Italiana, favorendone l'attività e gli investimenti, specialmente di quelli destinati:

     alla creazione di infrastrutture e nuovi servizi;

     allo sviluppo di iniziative industriali nel settore a tecnologia avanzata;

     all'apertura di nuove unità produttive destinate alla crescita dell'occupazione e delle esportazioni;

     al potenziamento dei distretti industriali;

     all'ampliamento del tessuto di piccole e medie imprese.

     Particolare attenzione sarà riservata alla promozione degli investimenti nel settore della piccola e media impresa.

     La Parte italiana, dal canto suo, si impegna a diffondere e favorire i progetti e le iniziative che mirano all'estensione della rete di piccole e medie imprese italiane in Argentina, ed allo stesso modo a favorire lo stabilimento in Argentina di cittadini italiani, che intendano costituire nuove imprese, mediante apporto di capitali.

     A questo fine la Parte italiana favorirà in conformità con la legislazione nazionale vigente, la creazione di società miste italo-argentine, come egualmente la partecipazione finanziaria italiana nelle piccole e medie imprese da costituirsi e/o costituite con la presenza di un socio italiano. Nell'ambito della Commissione Economica Bilaterale verranno definite le modalità per la messa in opera del presente articolo prendendo in considerazione anche la collaborazione di Mediocredito Centrale, della Società Italiana per le Imprese Miste all'Estero (SIMEST) e di altre istituzioni finanziarie italiane.

     Per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese argentine, la Parte italiana favorirà il trasferimento di tecnologia e delle esperienze maturate nei distretti industriali italiani.

 

     Art. 4.

     Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi Internazionali apporti destinati a progetti da realizzarsi tra i due Paesi.

 

     Art. 5.

     Al fine di sviluppare le relazioni economiche ed attuare gli obiettivi del presente Protocollo Esecutivo ed al fine di aumentare il valore dell'interscambio commerciale tra i due Paesi, le Parti si impegnano ad appoggiare le attività di promozione economica e commerciale, con particolare riferimento a fiere, esposizioni, missioni imprenditoriali, incontri settoriali e multisettoriali, convegni atti ad incentivare lo scambio di informazioni e la conoscenza reciproca.

     A tale scopo le Parti incentiveranno altresì la conclusione di accordi di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero della Repubblica Italiana e la Fondazione EXPORT-AR della Repubblica Argentina, nonché fra gli altri organismi cui fa riferimento l'Art. 3 del Trattato Generale. Tali accordi definiranno i settori di interesse accordando alle imprese, specialmente a quelle piccole e medie, gli elementi che permettano di migliorare la propria competitività.

     Come attività complementari, le Parti promuoveranno altresì la creazione di meccanismi per lo scambio di informazioni, specie con riferimento a ricerche di mercato, banche dati, diffusione selettiva di informazioni, legislazioni specifiche, incentivi allo sviluppo, aree di sviluppo agevolato, studi e profili di mercato che siano di utilità agli obiettivi citati.

 

     Art. 6.

     Nell'intento di promuovere gli scambi commerciali, le Parti faciliteranno le intese tra piccole e medie imprese italiane ed argentine interessate allo sviluppo di nuove iniziative comuni nei due Paesi e nei mercati terzi, favorendo, tra l'altro, la costituzione in Argentina di consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese avvalendosi in proposito dell'esperienza italiana nel settore consortile.

     Si studierà la possibilità di creare un Istituto che faciliti l'ottenimento di garanzie alle piccole e medie imprese.

     La Parte italiana e la Parte argentina manifestano la loro disponibilità a consultarsi e, nella misura del possibile, armonizzare le proprie posizioni nell'ambito delle relazioni economiche tra l'Unione Europea ed il Mercosur.

 

     Art. 7.

     Le Parti concordano sulla necessità di sostenere il processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di commercializzazione del settore privato argentino, con particolare attenzione alla piccola e media impresa, attraverso la cooperazione tecnica nella formazione imprenditoriale, informatizzazione, controllo di qualità, licenze e brevetti, marketing, leasing, franchising, valutazione di progetti ed altri settori d'interesse per le Parti attraverso corsi, seminari e missioni di studio. Verranno organizzate e finanziate borse di studio per la formazione e la specializzazione di tecnici italiani in imprese argentine e di tecnici argentini in imprese italiane.

 

     Art. 8.

     Per assicurare i seguiti attuativi del presente Protocollo Esecutivo delle intese raggiunte, è istituita una Commissione Economica Bilaterale.

     Tale Commissione sarà presieduta:

     - per la parte italiana dal Direttore Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri, e, per le materie di sua competenza, dal Direttore Generale competente del Ministero del Commercio con l'Estero;

     - per la parte argentina, dal Sottosegretario per i Negoziati Economici Internazionali con la partecipazione del Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale del Ministero degli Affari Esteri, Commercio Internazionale e Culto della Repubblica Argentina.

     Alla Commissione Economica Bilaterale sono demandati, specialmente, i seguenti compiti:

     a) esaminare lo stato e le prospettive delle relazioni economiche bilaterali, con particolare riferimento all'andamento dell'interscambio commerciale ed al flusso degli investimenti;

     b) determinare i settori prioritari, i progetti ed i programmi specifici che saranno segnalati alle Autorità competenti delle due Parti per le determinazioni sulla loro promozione e sostegno in collaborazione con l'imprenditoria di entrambi i Paesi;

     c) concordare azioni di promozione di investimenti reciproci e/o di investimenti comuni, alle quali potranno partecipare sia enti pubblici che soggetti privati;

     d) definire ed indicare i mezzi e le risorse che possano facilitare lo sviluppo della cooperazione ed i contatti tra le imprese di entrambi i Paesi;

     e) individuare e proporre azioni concertate in paesi terzi per l'esecuzione congiunta di progetti tra imprese e entità economiche italiane ed argentine, compresa la possibilità di cofinanziamenti;

     f) studiare l'ampliamento e l'intensificazione delle relazioni di cooperazione economica di comune interesse;

     g) esaminare altre forme di cooperazione ed incrementare, ove ritenuto opportuno, l'ammontare dei finanziamenti necessari;

     h) scambiare informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, finanziarie, sanitarie, doganali e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi;

     i) costituire i meccanismi ritenuti più opportuni per l'esecuzione dei progetti di cui all'Art. 2.

     Alle riunioni della Commissione Economica Bilaterale potranno essere invitati ad assistere esponenti degli ambienti imprenditoriali dei due Paesi.

     La Commissione Economica Bilaterale potrà costituire gruppi di lavoro addizionali per trattare singole questioni di attualità e studiare azioni o proposte specifiche.

     La Commissione si riunirà alternativamente a Roma e a Buenos Aires con frequenza annuale, ovvero quando una delle Parti ne faccia richiesta e l'altra Parte vi acconsenta.

 

     Art. 9.

     Il presente Protocollo Esecutivo entrerà in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti avranno provveduto alla reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie alla sua entrata in vigore. Avrà una validità di tre anni e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti attraverso notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica.

     Fatto a Roma il 29 marzo 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.