Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 09/10/2000 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.B44 - Legge 9 ottobre 2000, n. 288.
Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste
(G.U. 18 ottobre 2000, n. 244)
1. Ad integrazione di quanto disposto dalla
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.