Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 23/11/1991 |
Numero: | 391 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione. |
Art. 2. Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria. |
Art. 3. Informazione. |
Art. 4. Certificazione delle attività. |
Art. 5. Monografie professionali. |
Art. 6. Capacità professionale. |
Art. 7. Attività del dirigente d'azienda. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 94.1.897 - D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 391.
Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).
(G.U. 12 dicembre 1991, n. 291).
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle A, B e C, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.
Art. 2. Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria.
1. Qualora per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.
2. Qualora l'esercizio delle attività di cui alla tabella A, lettera o), e alla tabella B, lettere e), f), g) e lettere da l) ad s), possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori, previsti da leggi statali o regionali, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti. L'attestato concerne i fatti presi in considerazione dall'ordinamento giuridico.
3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.
5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.
6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.
8. I documenti o gli attestati di cui al presente articolo devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.
Art. 3. Informazione.
1. Le amministrazioni statali, anche a mezzo dei propri uffici periferici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici sono tenuti a fornire ai richiedenti, secondo le proprie rispettive competenze, chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici ad essi facenti capo possono essere richieste tali informazioni.
Art. 4. Certificazione delle attività.
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle A, B e C, svolte in Italia in forma indipendente.
2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.
Art. 5. Monografie professionali.
1. Qualora l'accesso alle attività di cui alla tabella A, o il loro esercizio, sia subordinato al possesso di conoscenze generali, commerciali o professionali, le amministrazioni competenti in materia ne rendono edotta la Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
2. Le amministrazioni stesse redigono inoltre, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le monografie professionali descrittive delle attività di cui alla tabella A e sulla base di esse rilasciano le attestazioni di cui agli articoli 3 e 4. Le monografie ed i loro eventuali aggiornamenti sono comunicate alla Commissione CEE tramite il Ministero degli affari esteri.
Art. 6. Capacità professionale.
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella A, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
b) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno cinque anni;
d) per cinque anni consecutivi con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
3. L'autorizzazione ad esercitare le attività in questione è concessa su richiesta, allorché le attività attestate corrispondono nei punti essenziali alle monografie professionali di cui all'art. 5, comma 2, e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla legge.
4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella B e alla tabella C, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.
5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda;
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti;
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo dipendente l'attività in questione per almeno tre anni;
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli organismi professionali competenti.
6. Nei casi previsti dalle lettere a) e c) di cui ai commi 2 e 5, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.
7. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.
8. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.
Art. 7. Attività del dirigente d'azienda.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio in un'impresa industriale o commerciale del settore professionale corrispondente con le mansioni di:
a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;
b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;
c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.
Art. 8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Pesca nelle acque interne.
b) Costruzione navale e riparazione navi.
c) Costruzione di materiale da trazione e rotabile ferroviario.
d) Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale).
e) Servizio letti e di ristorazione su carrozze ferroviarie; manutenzione,
riparazione e riclassamento del materiale rotabile e da trazione nelle
officine di riparazione e pulizia del materiale stesso.
f) Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano
di viaggiatori.
g) Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori
(quali automobili, autocarri, taxi).
h) Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale
(quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali,
parcheggi, depositi di autobus e tram).
i) Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e
manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la
navigazione interna; rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico
e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di
battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche).
l) Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle attività che non vengono
esercitate in esclusiva dallo Stato, anche mediante concessione o appalto.
m) Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria.
n) Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività
di fotoreporter.
o) Manutenzione e pulitura di immobili e di locali.
Tabella B
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni.
b) Trasporti su strada dei passeggeri, esclusi trasporti effettuati con
autoveicoli.
c) Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e
di altri prodotti chimici liquidi.
d) Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici.
e) Attività nel settore sportivo (quali gestioni di terreni sportivi,
organizzazioni di riunioni sportive) escluse le attività di istruttore
sportivo.
f) Attività di gioco quali scuderie di cavalli, gestione di terreni da
gioco, campi di corse (sono, comunque, escluse le attività di lotteria, di
concorsi pronostici e altre attività di gioco, il cui esercizio è
riservato, per legge, ad enti od organismi pubblici).
g) Altre attività ricreative quali circhi, parchi di attrazione ed altri
divertimenti.
h) Servizi domestici.
i) Istituti di bellezza ad attività di manicure e di massaggio facciale
estetico, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure
di bellezza e di parrucchiere, nonché le attività di massaggiatore
chinesiterapeuta (massaggio sanitario, massaggio sportivo).
l) Disinfezione e lotta contro gli animali nocivi escluse le attività
comportanti l'impiego di prodotti tossici.
m) Locazione di vestiti e guardaroba.
n) Agenzie matrimoniali e servizi analoghi.
o) Attività a carattere divinatorio e congetturale.
p) Servizi igienici ed attività connesse escluse le attività comportanti
l'impiego di prodotti tossici.
q) Pompe funebri e manutenzione cimiteri.
r) Accompagnatore turistico o corriere ai sensi dell'art. 11, comma quarto,
della
s) Interpreti turistici.
Tabella C
(prevista dall'art. 1, comma 1)
a) Acquisto, vendita e somministrazione di merci in forma ambulante.
b) Acquisto, vendita e somministrazione di merci nei mercati coperti, con
esclusione delle attività esercitate in posti fissi, e nei mercati
scoperti.