Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 30/12/1989 |
Numero: | 440 |
Sommario |
Art. 1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Ungheria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla [...] |
Art. 2. E' consentito alle navi mercantili battenti bandiera ungherese di poter utilizzare il porto di Trieste come porto di armamento |
Art. 3. La Parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalità doganali, nel rispetto delle normative vigenti, per l'immediato [...] |
Art. 4. L'Ente Autonomo del porto di Trieste, previe intese, facilita la messa a disposizione, con carattere di permanenza, nell'ambito del territorio del porto franco, di spazi [...] |
Art. 5. Per il trasporto delle merci da e per l'Ungheria in importazione ed esportazione attraverso il porto franco di Trieste le tariffe ferroviarie dalle stazioni dei confini [...] |
Art. 6. Le imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attività inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella città quando nel porto franco di [...] |
Art. 7. La Parte ungherese si impegna a promuovere ogni iniziativa utile allo scopo di sviluppare i traffici con il porto di Trieste. In particolare informa le imprese delle [...] |
Art. 8. La Commissione Mista intergovernativa italo-ungherese costituita in fase all'Accordo decennale sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica firmato [...] |
Art. 9. Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica popolare [...] |
Art. 10. Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali |
Art. 11. Il presente Protocollo è valido per un periodo di cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di cinque anni in cinque anni, sempre che una delle Parti Contraenti [...] |
§ 94.1.863 - Legge 30 dicembre 1989, n. 440.
Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.
(G.U. 22 gennaio 1989, n. 17, S.O.)
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del protocollo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente Ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1990, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". A decorrere dall'anno 1993 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese sull'utilizzazione del porto franco di Trieste
E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Ungheria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.
E' consentito alle navi mercantili battenti bandiera ungherese di poter utilizzare il porto di Trieste come porto di armamento.
Questa concessione non può esentare le suddette navi dall'obbligo di rispettare le disposizioni generali e speciali concernenti il regolamento di soggiorno delle navi nel porto nonché nelle zone di operazioni commerciali e in quelle destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in costruzione o in disarmo.
Le navi ed i marittimi ungheresi durante il loro soggiorno nel porto devono, inoltre, osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza del porto emanate dall'Autorità marittima.
La Parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalità doganali, nel rispetto delle normative vigenti, per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per l'Ungheria.
L'Ente Autonomo del porto di Trieste, previe intese, facilita la messa a disposizione, con carattere di permanenza, nell'ambito del territorio del porto franco, di spazi per deposito di merci di provenienza o destinazione ungherese, di grandezza sufficiente, sia coperti che scoperti e dietro la corresponsione di un canone a misura ridotta.
Vengono concesse agevolazioni sulle tariffe relative alle operazioni portuali d'imbarco, sbarco, deposito, trasbordo e movimento delle merci.
Per il trasporto delle merci da e per l'Ungheria in importazione ed esportazione attraverso il porto franco di Trieste le tariffe ferroviarie dalle stazioni dei confini di Stato a quelle del porto franco di Trieste vengono stabilite applicando un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalle vigenti Condizioni e Tariffe dell'Ente Ferrovie dello Stato italiano.
Tutte le questioni concernenti il servizio ferroviario, incluse le tariffe, formeranno oggetto di una convenzione separata da stipularsi tra l'Ente Ferrovie dello Stato e le Ferrovie ungheresi previa concertazione con le altre Amministrazioni ferroviarie degli Stati transitari.
Tale convenzione prevederà graduali agevolazioni tariffarie concesse dalle amministrazioni ferroviarie di entrambe le Parti che terranno conto anche dei traffici di transito.
Le imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attività inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella città quando nel porto franco di Trieste, oltre alle libertà previste dalle disposizioni vigenti per il porto franco, beneficiano alle stesse condizioni previste per le imprese italiane dei diritti e facilitazioni di natura fiscale e di quant'altro previsto per similari imprese italiane.
La Parte ungherese si impegna a promuovere ogni iniziativa utile allo scopo di sviluppare i traffici con il porto di Trieste. In particolare informa le imprese delle agevolazioni previste dal presente Protocollo, nonché favorisce con tutti i mezzi possibili le consultazioni fra le suddette imprese e l'Amministrazione dell'Ente Autonomo del porto di Trieste. Incoraggia infine insediamenti per attività commerciali e industriali a Trieste; a tale scopo le due Parti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera di Commercio di Ungheria, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del porto di Trieste.
La Commissione Mista intergovernativa italo-ungherese costituita in fase all'Accordo decennale sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica firmato a Budapest il 25 maggio 1974 e rinnovato a Roma il 17 febbraio 1987, è incaricata di seguire l'applicazione del presente Protocollo.
Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica popolare ungherese.
Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Il presente Protocollo è valido per un periodo di cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di cinque anni in cinque anni, sempre che una delle Parti Contraenti non ne notifichi la denuncia sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.
Fatto a Trieste e firmato il 19 aprile 1988 in due esemplari, ognuno nella lingua italiana e ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.