§ 94.1.725 - Legge 25 gennaio 1983, n. 23.
Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:25/01/1983
Numero:23


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 94.1.725 - Legge 25 gennaio 1983, n. 23. [1]

Norme di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

(G.U. 5 febbraio 1983, n. 35)

 

     Art. 1.

     La presente legge si applica in caso di danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero Parte della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, nelle disposizioni seguenti denominata convenzione.

     Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell'art. I della convenzione.

 

          Art. 2.

     Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'art. 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'art. VIII, n. 1, della convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subìti.

     Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'art. VIII, n. 1, della convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subìti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'art. VIII della convenzione.

     Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'art. 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'art. VIII della convenzione.

 

          Art. 3.

     Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'art. 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'art. VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

 

          Art. 4.

     Le persone di cui all'art. 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

 

          Art. 5.

     La responsabilità dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'art. 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 2, secondo comma, e dell'art. 3 la misura del risarcimento è stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 del codice civile.

 

          Art. 6.

     Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adìto direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L. 13 giugno 2025, n. 89.