Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 03/02/1979 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso |
§ 94.1.648 - Legge 3 febbraio 1979, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.
(G.U. 2 marzo 1979, n. 61, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti
(Omissis)