§ 94.1.645 - D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.
Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/01/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7)
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue
Art. 4.      E' aggiunto dopo l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente art. 32-bis
Art. 5.      Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppressi
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 94.1.645 - D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.

Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971.

(G.U. 30 gennaio 1979, n. 29)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente punto 7):

     "7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

     "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

 

          Art. 3.

     L'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:

     "I diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica durano cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa abbia luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera è stata prodotta. Se tale termine è stato sorpassato la tutela dura cinquanta anni a partire dall'anno successivo a quello in cui l'opera è stata prodotta".

 

          Art. 4.

     E' aggiunto dopo l'art. 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il seguente art. 32-bis:

     "I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano cinquanta anni dall'anno di produzione dell'opera".

 

          Art. 5.

     Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppressi.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è modificato come segue:

     "Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali hanno diritto ad una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali, delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione".

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.