§ 94.1.563 - Legge 5 maggio 1976, n. 426.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:05/05/1976
Numero:426


Sommario
Art. I.      Ai fini della presente Convenzione
Art. II.      Lo Stato di lancio ha la totale responsabilità di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo
Art. III.      In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, [...]
Art. IV.      1. In caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto [...]
Art. V.      1. Qualora due o più Stati lancino congiuntamente un oggetto spaziale, essi sono responsabili in solido dei danni cagionati
Art. VI.      1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio è esente da responsabilità nella misura in cui uno Stato di lancio prova che il [...]
Art. VII.      Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio
Art. VIII.      1. Uno Stato che subisca danni, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscano danni, può chiedere allo Stato di lancio il risarcimento di tali danni
Art. IX.      La richiesta di risarcimento dei danni è presentata allo Stato di lancio attraverso i canali diplomatici. Se uno Stato non intrattiene relazioni diplomatiche con lo [...]
Art. X.      1. Una richiesta di risarcimento di danni può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno dalla data in cui si sono verificati i danni o è stato [...]
Art. XI.      1. La presentazione di una richiesta di risarcimento di danni ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiede il preventivo esaurimento delle [...]
Art. XII.      L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sarà tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sarà determinato in conformità del diritto [...]
Art. XIII.      A meno che lo Stato richiedente e lo Stato che deve provvedere al risarcimento ai sensi della presente Convenzione concordino su un'altra forma di risarcimento, [...]
Art. XIV.      Se nessuna composizione della richiesta è stata raggiunta attraverso negoziati diplomatici, come previsto nell'articolo IX, entro un anno dalla data in cui lo Stato [...]
Art. XV.      1. La Commissione per il regolamento delle richieste è composta di tre membri: uno designato dallo Stato richiedente, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo [...]
Art. XVI.      1. Se una delle parti non può provvedere alla designazione di competenza entro il termine previsto, il Presidente costituirà, su richiesta dell'altra parte, la [...]
Art. XVII.      Nessun aumento del numero dei membri della Commissione per il regolamento delle richieste ha luogo per il fatto che due o più Stati richiedenti o due o più Stati di [...]
Art. XVIII.      La Commissione per il regolamento delle richieste decide sul merito della richiesta di risarcimento e determina, ove del caso, l'ammontare del risarcimento da pagare
Art. XIX.      1. La Commissione per il regolamento delle richieste agisce in conformità delle disposizioni dell'articolo XII
Art. XX.      Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente
Art. XXI.      Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il [...]
Art. XXII.      1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati sono applicabili a qualsiasi organizzazione internazionale [...]
Art. XXIII.      1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi
Art. XXIV.      1. La presente Convenzione è aperta a tutti gli Stati per la firma. Uno Stato che non firmi la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità con [...]
Art. XXV.      Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore per ciascuno Stato parte della [...]
Art. XXVI.      Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione della revisione della presente Convenzione sarà inclusa nell'ordine del giorno provvisorio [...]
Art. XXVII.      Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante [...]
Art. XXVIII.      La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari


§ 94.1.563 - Legge 5 maggio 1976, n. 426.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

(G.U. 19 giugno 1976, n. 160, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della convenzione stessa.

 

Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali

 

(Traduzione non ufficiale)

     Art. I.

     Ai fini della presente Convenzione:

     a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni degli Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle organizzazioni intergovernative internazionali;

     b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio;

     c) per "Stato di lancio" si intende:

     i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto spaziale;

     ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale;

     d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un oggetto spaziale nonché il suo veicolo di lancio e le sue parti.

 

          Art. II.

     Lo Stato di lancio ha la totale responsabilità di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.

 

          Art. III.

     In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale o di un altro Stato di lancio, quest'ultimo è responsabile soltanto se il danno è dovuto a sua colpa o a colpa di persone di cui è tenuto a rispondere.

 

          Art. IV.

     1. In caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, e in caso di danno in tale circostanza causato ad un terzo Stato o a sue persone fisiche o giuridiche, i primi due Stati sono responsabili in solido verso il terzo Stato, nei limiti seguenti:

     a) se il danno è stato causato al terzo Stato sulla superficie terrestre o all'aeromobile in volo, la loro responsabilità verso il terzo Stato è assoluta;

     b) se il danno è stato causato ad un oggetto spaziale del terzo Stato o a persone e beni a bordo di detto oggetto spaziale in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilità verso il terzo Stato è fondata sulla colpa dell'uno o dell'altro dei primi due Stati o sulla colpa di persone di cui ciascuno di essi è tenuto a rispondere.

     2. In tutti i casi di responsabilità solidale e di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento dei danni è ripartito fra i primi due Stati in proporzione al grado della loro colpa; se il grado della colpa di ciascuno di questi Stati non può essere stabilito, l'onere del risarcimento è ripartito in parti uguali fra di loro. Tale ripartizione non pregiudica il diritto del terzo Stato di richiedere l'intero risarcimento dovuto in virtù della presente Convenzione da parte di alcuni o di tutti gli Stati di lancio che sono solidalmente responsabili.

 

          Art. V.

     1. Qualora due o più Stati lancino congiuntamente un oggetto spaziale, essi sono responsabili in solido dei danni cagionati.

     2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha diritto di agire nei confronti degli altri partecipanti al lancio congiunto. I partecipanti al lancio congiunto possono concludere accordi relativi alla ripartizione fra di loro per l'onere finanziario per il quale sono solidalmente responsabili. Tali accordi non pregiudicano il diritto di uno Stato che ha subìto il danno di richiedere l'intero risarcimento dovuto ai sensi della presente Convenzione ad uno qualsiasi od a tutti gli Stati di lancio che sono responsabili in solido.

     3. Uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale è considerato come partecipante al lancio congiunto.

 

          Art. VI.

     1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio è esente da responsabilità nella misura in cui uno Stato di lancio prova che il danno è risultato interamente o parzialmente da colpa grave o da un atto od omissione perpetrati, con l'intento di causare danni, da parte di uno Stato richiedente o di persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta.

     2. Nessun esonero è concesso nei casi in cui il danno sia derivato da attività svolte da uno Stato di lancio che non siano in conformità con il diritto internazionale, ivi inclusi, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite e il Trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti.

 

          Art. VII.

     Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:

     a) a cittadini di detto Stato di lancio;

     b) a cittadini stranieri durante il periodo in cui partecipano alle attività di funzionamento di detto oggetto spaziale dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase successiva fino alla sua discesa, o durante il periodo in cui essi si trovino nelle immediate vicinanze di un'area di previsto lancio o recupero quali invitati da parte di detto Stato di lancio.

 

          Art. VIII.

     1. Uno Stato che subisca danni, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscano danni, può chiedere allo Stato di lancio il risarcimento di tali danni.

     2. Se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità non ha chiesto il risarcimento, un altro Stato può, per quanto riguarda il danno subìto sul suo territorio da parte di una persona fisica o giuridica, presentare una domanda in tal senso ad uno Stato di lancio.

     3. Se né lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalità né lo Stato nel cui territorio è stato subìto il danno hanno chiesto il risarcimento o notificato la propria intenzione di richiederlo, un altro Stato può, per quanto riguarda i danni subìti dai suoi residenti permanenti, chiedere il risarcimento a uno Stato di lancio.

 

          Art. IX.

     La richiesta di risarcimento dei danni è presentata allo Stato di lancio attraverso i canali diplomatici. Se uno Stato non intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio in questione, può chiedere a un altro Stato di presentare la richiesta in sua vece a detto Stato di lancio o di rappresentare altrimenti i suoi interessi ai sensi della presente Convenzione presso lo Stato di lancio suddetto. Esso può anche presentare la sua richiesta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, purché lo Stato richiedente e lo Stato di lancio siano ambedue membri delle Nazioni Unite.

 

          Art. X.

     1. Una richiesta di risarcimento di danni può essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno dalla data in cui si sono verificati i danni o è stato identificato lo Stato di lancio responsabile.

     2. Se, tuttavia, uno Stato non conosce la data in cui si sono verificati i danni o non è stato in grado di identificare lo Stato di lancio responsabile, può presentare la richiesta entro un anno dalla data in cui è venuto a conoscenza dei fatti suddetti; tuttavia, tale periodo non dovrà in nessun caso superare un anno dalla data in cui si potrebbe ragionevolmente presumere che lo Stato sia venuto a conoscenza dei fatti, esercitando la massima diligenza.

     3. I limiti di tempo specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se può non essere conosciuta la complessiva entità del danno. In tal caso, comunque, lo Stato richiedente ha diritto a modificare la richiesta e presentare ulteriore documentazione dopo la scadenza di tali termini fino a un anno dopo che sia conosciuta la complessiva entità del danno.

 

          Art. XI.

     1. La presentazione di una richiesta di risarcimento di danni ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiede il preventivo esaurimento delle azioni interne che possano essere a disposizione di uno Stato richiedente o delle persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta.

     2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce ad uno Stato, o alle persone fisiche o giuridiche che esso può rappresentare, di presentare una richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Uno Stato, tuttavia, non ha diritto a presentare una richiesta a termini della presente Convenzione per quanto riguarda un danno per cui è stata presentata richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio, e neppure a termini di un altro accordo internazionale dal quale gli Stati interessati fossero legati.

 

          Art. XII.

     L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sarà tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sarà determinato in conformità del diritto internazionale e dei princìpi di giustizia ed equità, di modo che il risanamento del danno sia tale da reintegrare la persona, fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale richiedente nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.

 

          Art. XIII.

     A meno che lo Stato richiedente e lo Stato che deve provvedere al risarcimento ai sensi della presente Convenzione concordino su un'altra forma di risarcimento, quest'ultimo è pagato nella valuta dello Stato richiedente o, se detto Stato così richiede, nella valuta dello Stato tenuto al risarcimento.

 

          Art. XIV.

     Se nessuna composizione della richiesta è stata raggiunta attraverso negoziati diplomatici, come previsto nell'articolo IX, entro un anno dalla data in cui lo Stato richiedente notifica allo Stato di lancio di aver presentato la documentazione giustificativa delle sue richieste, le parti interessate istituiscono su richiesta di una di esse una Commissione per il regolamento delle richieste.

 

          Art. XV.

     1. La Commissione per il regolamento delle richieste è composta di tre membri: uno designato dallo Stato richiedente, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo membro, il Presidente, da scegliersi di comune accordo dalle due parti. Ciascuna parte provvederà alla sua designazione entro due mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione di regolamento delle richieste.

     2. Se non viene raggiunto alcun accordo sulla scelta del Presidente entro quattro mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, l'una o l'altra parte può chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

 

          Art. XVI.

     1. Se una delle parti non può provvedere alla designazione di competenza entro il termine previsto, il Presidente costituirà, su richiesta dell'altra parte, la Commissione per il regolamento delle richieste composta da lui soltanto.

     2. Il posto che possa rendersi vacante in seno alla Commissione per una ragione qualsiasi viene coperto con la stessa procedura adottata per la designazione iniziale.

     3. La Commissione stabilisce la propria procedura.

     4. La Commissione stabilisce il luogo o i luoghi della sua sede, così come ogni altra questione di carattere amministrativo.

     5. Tranne il caso di decisioni e sentenze rese dalla Commissione composta da un solo membro, tutte le decisioni e i pareri della Commissione sono resi a maggioranza di voti.

 

          Art. XVII.

     Nessun aumento del numero dei membri della Commissione per il regolamento delle richieste ha luogo per il fatto che due o più Stati richiedenti o due o più Stati di lancio si trovino ad essere parti in un procedimento iniziato dinanzi alla Commissione. Gli Stati richiedenti, parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione nello stesso modo e alle stesse condizioni che se vi fosse un solo Stato richiedente. Quando due o più Stati di lancio si trovino ad essere parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione, nello stesso modo. Se gli Stati richiedenti o gli Stati di lancio non provvedono alla designazione entro i termini stabiliti, il Presidente istituirà la Commissione composta da lui soltanto.

 

          Art. XVIII.

     La Commissione per il regolamento delle richieste decide sul merito della richiesta di risarcimento e determina, ove del caso, l'ammontare del risarcimento da pagare.

 

          Art. XIX.

     1. La Commissione per il regolamento delle richieste agisce in conformità delle disposizioni dell'articolo XII.

     2. La decisione della Commissione ha carattere definitivo e vincolante se le parti hanno così convenuto; altrimenti, la Commissione emette un parere definitivo, che vale come raccomandazione, che le parti si impegnano a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione specifica i motivi della sua decisione o del suo parere.

     3. La Commissione emette la propria decisione o il proprio parere il più rapidamente possibile e non oltre un anno dalla data della sua costituzione, a meno che una proroga di tale termine non sia ritenuta necessaria dalla Commissione.

     4. La Commissione rende pubblica la propria decisione o il proprio parere. Essa rilascia copia certificata della propria decisione o del proprio parere a ciascuna delle parti e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

          Art. XX.

     Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente.

 

          Art. XXI.

     Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti e in particolare lo Stato di lancio esamineranno la possibilità di dare adeguata e rapida assistenza allo Stato che ha subìto il danno, quando esso così richieda. Tuttavia, il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati parti a termini della presente Convenzione.

 

          Art. XXII.

     1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati sono applicabili a qualsiasi organizzazione internazionale intergovernativa che svolga attività spaziali se l'organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sono parti della presente Convenzione e del Trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti.

     2. Gli Stati membri di tali organizzazioni che sono parti della presente Convenzione adottano tutte le misure appropriate al fine di assicurare che l'organizzazione faccia una dichiarazione in conformità con il precedente paragrafo.

     3. Se un'organizzazione internazionale intergovernativa è responsabile di danni in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, detta organizzazione e quelli fra i suoi membri che sono Stati parti della presente Convenzione sono solidalmente responsabili, purché, tuttavia:

     a) qualsiasi richiesta di risarcimento di detti danni sia dapprima presentata alla organizzazione;

     b) soltanto nel caso in cui l'organizzazione non abbia pagato, entro un periodo di sei mesi, la somma concordata o stabilita quale risarcimento per tali danni, lo Stato richiedente possa invocare la responsabilità dei membri che sono Stati parti della presente Convenzione per il pagamento di tale somma.

     4. Qualsiasi richiesta di risarcimento di danni presentata in virtù delle disposizioni della presente Convenzione, per danni causati ad una organizzazione che ha fatto una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, deve essere presentata da uno Stato membro dell'organizzazione che è parte della presente Convenzione.

 

          Art. XXIII.

     1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi.

     2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedirà agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni.

 

          Art. XXIV.

     1. La presente Convenzione è aperta a tutti gli Stati per la firma. Uno Stato che non firmi la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo può aderirvi in qualsiasi momento.

     2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America, che sono qui designati Governi depositari.

     3. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.

     4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o adesione siano depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.

     5. I Governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica e di adesione alla presente Convenzione, della data della sua entrata in vigore e di ogni altra notizia.

     6. La presente Convenzione sarà registrata dai Governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

          Art. XXV.

     Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore per ciascuno Stato parte della Convenzione che accetti gli emendamenti dopo il loro accoglimento da parte della maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione e, in seguito, per ciascuno degli altri Stati parti alla data dell'accettazione da parte di detti emendamenti.

 

          Art. XXVI.

     Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione della revisione della presente Convenzione sarà inclusa nell'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce della passata applicazione della Convenzione, se essa richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, su richiesta di un terzo degli Stati parti della Convenzione, e con il consenso della maggioranza degli Stati parti, sarà convocata una conferenza degli Stati parti al fine di rivedere la presente Convenzione.

 

          Art. XXVII.

     Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta ai Governi depositari. Tale recesso avrà effetto un anno dopo la data di ricezione di tale notifica.

 

          Art. XXVIII.

     La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sarà depositata negli archivi dei Governi depositari.

     Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

     In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.