§ 94.1.559 - Legge 28 aprile 1976, n. 400.
Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/04/1976
Numero:400


Sommario
Art. 1.      Ciascuna delle Parti contraenti ha il libero uso, sul territorio dell'altra, gratuitamente e senza limite di durata, dei terreni su cui si trovano i rispettivi cimiteri [...]
Art. 2.      I terreni sui quali sono stati eretti i cimiteri di Roma, Miano e Venafro, destinati all'inumazione dei militari francesi caduti durante l'ultima guerra, sono [...]
Art. 3.      Ciascuna delle Parti contraenti accorda all'altra concessioni perpetue per quanto riguarda le sepolture dei militari inumati nei cimiteri comunali
Art. 4.      Ognuno dei due Governi deve provvedere, a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione, come pure ad ogni sistemazione e lavori di abbellimento dei propri cimiteri. [...]
Art. 5.      Il regolamento delle questioni relative ai cimiteri militari ed ai monumenti commemorativi che ognuna delle Parti contraenti detiene sul territorio dell'altra compete [...]
Art. 6.      Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse più motivo di essere conservato, ne avviserà l'altra [...]
Art. 7.      Ciascuna delle Parti contraenti può importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro [...]
Art. 8.      La presente Convenzione abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno [...]


§ 94.1.559 - Legge 28 aprile 1976, n. 400.

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

(G.U. 12 giugno 1976, n. 154, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 della convenzione stessa.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra

 

     Art. 1.

     Ciascuna delle Parti contraenti ha il libero uso, sul territorio dell'altra, gratuitamente e senza limite di durata, dei terreni su cui si trovano i rispettivi cimiteri ed ossari di guerra, nonché i monumenti commemorativi militari i cui elenchi sono allegati alla presente Convenzione.

 

          Art. 2.

     I terreni sui quali sono stati eretti i cimiteri di Roma, Miano e Venafro, destinati all'inumazione dei militari francesi caduti durante l'ultima guerra, sono gratuitamente ceduti in uso dal Governo Italiano al Governo Francese. Rimane inteso che la cessione di questi terreni durerà fintantoché il Governo Francese manterrà la loro destinazione a cimiteri di guerra.

 

          Art. 3.

     Ciascuna delle Parti contraenti accorda all'altra concessioni perpetue per quanto riguarda le sepolture dei militari inumati nei cimiteri comunali.

     Il Governo al quale le concessioni sono accordate procede a sue spese alla manutenzione delle tombe.

     Nel caso in cui una necessità pubblica assoluta esiga che i terreni sui quali si trovino delle sepolture di guerra, come indicato nel primo comma del presente articolo, siano utilizzati ad altri scopi, la Parte richiedente metterà a disposizione dell'altra Parte altri terreni idonei ed assumerà le spese di traslazione delle salme come pure quelle di sistemazione delle nuove tombe. La scelta dei nuovi terreni, la loro sistemazione nonché la traslazione delle salme avranno luogo previo mutuo accordo.

 

          Art. 4.

     Ognuno dei due Governi deve provvedere, a proprie spese, alla custodia, alla manutenzione, come pure ad ogni sistemazione e lavori di abbellimento dei propri cimiteri. Tuttavia, è richiesto l'assenso dell'altra Parte per l'erezione di monumenti commemorativi e per la costruzione di abitazioni destinate ad alloggi del personale addetto alla manutenzione.

     Inoltre ciascun Governo deve avere cura che siano assicurate buone condizioni sanitarie mediante appropriate installazioni e conformarsi alle leggi e regolamenti di protezione dei luoghi di sepoltura vigenti sul territorio dell'altra Parte.

     I terreni e le costruzioni, come pure i lavori di miglioria e di manutenzione sono esenti da ogni imposta o tassa da parte di ciascuna delle Parti contraenti, secondo le modalità della propria regolamentazione. L'esenzione si estende agli atti e contratti conchiusi al riguardo.

     Entrambi i Governi si impegnano a garantire la protezione delle tombe di guerra e si adopereranno per preservare le adiacenze dei cimiteri militari ed i monumenti commemorativi da qualsiasi installazione incompatibile con la dignità dei luoghi.

 

          Art. 5.

     Il regolamento delle questioni relative ai cimiteri militari ed ai monumenti commemorativi che ognuna delle Parti contraenti detiene sul territorio dell'altra compete alla relativa Ambasciata e, per delega di essa, ai Consolati territorialmente competenti che godono delle facilitazioni occorrenti allo scopo.

 

          Art. 6.

     Qualora una delle Parti contraenti stimasse che uno dei suoi cimiteri, ossari o monumenti commemorativi non avesse più motivo di essere conservato, ne avviserà l'altra Parte, ed una decisione al riguardo sarà presa di comune accordo.

     La soppressione di tale cimitero, ossario o monumento comporterà ipso facto la perdita del diritto di uso sul terreno di sedime ove era situato.

 

          Art. 7.

     Ciascuna delle Parti contraenti può importare sul territorio dell'altra le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali e le forniture originarie di uno Stato membro della Comunità Economica Europea, o in libera pratica all'interno della Comunità, i quali siano necessari all'esecuzione delle operazioni previste dalla presente Convenzione:

     a) le attrezzature e i mezzi di trasporto beneficiano del regime doganale di temporanea importazione per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile: l'impegno di riesportazione non è accompagnato da garanzia finanziaria;

     b) i materiali e le forniture destinati alla costruzione, alla decorazione ed alla manutenzione delle tombe, monumenti e cimiteri, sono ammessi in franchigia dei diritti e tasse di importazione su presentazione ai servizi doganali, a corredo della dichiarazione di importazione regolamentare:

     -di un elenco dettagliato dei prodotti importati,

     -di una dichiarazione con cui le Autorità competenti si impegnano ad utilizzare i detti prodotti esclusivamente ai fini previsti dalla presente Convenzione.

     Dette Autorità sono:

     in Italia: il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in guerra;

     in Francia: le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

     I prodotti di cui al precedente paragrafo b), importati da una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra, i quali non fossero ulteriormente necessari agli scopi previsti dalla presente Convenzione, devono essere riesportati. In mancanza di ciò possono essere ammessi, a titolo eccezionale, a rimanere nel territorio, a condizione che sia effettuato il pagamento dei diritti e tasse di importazione a cui sono soggetti.

     Ciascuna delle Parti contraenti si impegna ad esaminare tutte le altre domande di esenzione suscettibili di essere accordate in materia fiscale.

 

          Art. 8.

     La presente Convenzione abroga e sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Francia relativo alle sepolture di guerra, concluso mediante scambio di lettere del 20 giugno 1950.

     Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali richieste per l'esecuzione della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti attestanti l'avvenuto adempimento di tali formalità. Lo scambio avrà luogo a Roma.

     La presente Convenzione avrà durata illimitata. Essa potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne avrà ricevuto notifica.

     Fatto a Parigi, il due dicembre 1970 in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

 

     Sepolture militari italiane in Francia

 

Comuni

Dipartimenti

Numero delle tombe

Osservazioni

 

 

Guerre

 

 

 

1915-1918

1940-1945

 

Champs

Aisne

1

 

Cimitero nazionale francese

Soupir

Aisne

592

 

Cimitero militare italiano

Cannes

Alpes-Maritimes

8

 

Cimitero comunale

Dijon

Côte-d'Or

14

 

Cimitero di Péjoces - riquadro -"Alleati" del settore militare

Briis-sous-Forge

Essonne

1

 

Riquadro militare cimitero comunale

Rueil-Malmaison

Hauts-de-Seine

1

 

Vecchio cimitero

Bligny (Chambrecy)

Marne

3.440

 

Cimitero militare italiano (di cui 400 in ossario)

Labry

Meurthe-et-Moselle

123

 

Cimitero nazionale francese

Montmedy

Meuse

49ª

 

Cimitero militare tedesco

Basse-Yutz

Moselle

83

 

Cimitero comunale (in ossario dal 1928)

Metz-Chambiere

Moselle

85

 

Cimitero nazionale misto

Moyeuvre

Moselle

3

 

Cimitero comunale (collocati sotto un monumento)

Lyon-la-Doua

Rhône

66

 

Cimitero nazionale francese

Lyon-la Gauillotiere

Rhône

68

 

Cimitero comunale

Pantin

Seine-Saint-Denis

1

 

Cimitero parigino di Pantin

Ivry

Val-de-Marne

36

 

Cimitero parigino (tombe raggruppate nella 46 divisione)

Joigny

Yonne

10

 

Cimitero comunale

Saint-Mandrier

Var

 

969

Cimitero militare italo-francese (di cui 104 ignoti)

 

     Sepolture militari francesi in Italia

 

Comuni

Provincia

Numero delle tombe

Osservazioni

 

 

Guerre

 

 

 

1799

1859

1914-18

1940-45

 

Torino

 

 

 

4

 

Cimitero civile

Novara

 

 

159

 

 

Cripta ossario cimitero civile

Milano

 

 

 

51

 

Cimitero civile Musocco

Castiglione delle Stiviere

Mantova

 

5

 

 

Cimitero civile

Solferino

Mantova

 

 

 

 

Monumento ossario

Brescia

 

 

 

 

 

Cripta e targa commemorativa

Venezia

 

 

 

19

 

Cimitero civile di San Michele isola

Pederobba

Treviso

 

 

1.000

 

Monumento ossario - cimitero civile

San Leonardo in Passiria

Bolzano

230

 

 

 

Cimitero francese

Genova

 

 

 

7

 

Monumento ossario - cimitero civile

Dueville

Vicenza

 

 

2

 

Cimitero militare britannico

Livorno

 

 

 

55

 

Monumento ossario - cimitero civile

Civitavecchia

Roma

 

310 (1)

 

 

Monumento ossario - cimitero civile

Cagliari

 

 

 

 

 

Monumento del Generale de Perregaux

Roma

 

 

 

19

 

Monumento ossario - cimitero civile del Verano

Roma

 

 

 

 

1.900

Cimitero militare francese

Milano

Napoli

 

 

 

1.811

Cimitero militare francese (di cui 60 in ossario)

Castrignano del Capo

Lecce

 

 

22

 

Cappella funeraria cimitero civ.

Venafro

Campobasso

 

 

 

3.414

Cimitero militare francese (di cui 260 in ossario)

Taranto

 

 

 

188

 

t"> t"> Cimitero civile (di cui 22 in ossario)

Sciacca

Agrigento

 

 

19

 

Cimitero civile - ossario delle vittime del "Dixmude"

Palermo

 

 

 

1

 

Cimitero civile Rotoli

(1) Avvertenza - Successivamente alla firma della Convenzione è risultato che il numero 310, che non va riferito alla data 1859, deve essere rettificato in 311 così suddiviso: 302 sotto le date dal 1849 al 1870, 1 sotto la data 1914-18 e 8, non caduti in guerra, sotto la data 1872 (marinai dell'"Orenoque").