Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 12/02/1974 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 84 della convenzione [...] |
§ 94.1.505 - Legge 12 febbraio 1974, n. 112.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.
(G.U. 30 aprile 1974, n. 111, S.O.)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 84 della convenzione stessa.