Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 12/12/1967 |
Numero: | 1313 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO [...] |
Art. 3. Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'art. 1, il paragrafo 2 dell'art. 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'art. 5 del [...] |
Art. 4. Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali [...] |
§ 94.1.421 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1313.
Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964.
(G.U. 18 gennaio 1968, n. 14)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;
b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.
Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'art. 1, il paragrafo 2 dell'art. 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'art. 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.
Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.
Allegato
(Omissis)