§ 94.1.421 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1313.
Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:12/12/1967
Numero:1313


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO [...]
Art. 3.      Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'art. 1, il paragrafo 2 dell'art. 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'art. 5 del [...]
Art. 4.      Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali [...]


§ 94.1.421 - Legge 12 dicembre 1967, n. 1313.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964.

(G.U. 18 gennaio 1968, n. 14)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

     a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

     b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'art. 1, il paragrafo 2 dell'art. 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'art. 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

 

          Art. 4.

     Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

     Allegato

     (Omissis)