Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 03/12/1962 |
Numero: | 1799 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della [...] |
§ 94.1.337 - Legge 3 dicembre 1962, n. 1799.
Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.
(G.U. 16 gennaio 1963, n. 13)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XVIII della Convenzione medesima.