Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 14/04/1962 |
Numero: | 1263 |
§ 94.1.325 - D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263.
Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.
(G.U. 25 agosto 1962, n. 214)
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, con scambi di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 28 dell'Accordo stesso.
Art. 2.
Il direttore generale del Tesoro, ove occorra, stipulerà con la Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, apposita convenzione da approvarsi, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
Art. 3.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, e per l'industria e commercio, verrà determinata la composizione da parte italiana, della Commissione mista governativa prevista dall'art. 16 dell'Accordo.
Con decreto del Ministro per il tesoro verrà altresì determinata la misura per il compenso da corrispondere ai membri italiani della Commissione mista di cui al comma precedente, in relazione ai lavori svolti.
Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario
Parte I
QUESTIONI ECONOMICHE
Art. 1.
1. La Repubblica Federale di Germania versa alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
2. Questa somma sarà trasferita su un conto, da aprirsi al nome del Ministero del tesoro italiano presso la Banca Nazionale del Lavoro, in due rate ciascuna di 20 milioni di marchi tedeschi; la prima rata sarà versata un mese e la seconda rata un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 2.
1. Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.
Art. 3.
Il presente Accordo non riguarda la materia delle restituzioni esterne e dei beni asportati.
Art. 4.
1. Il presente Accordo non riguarda, inoltre, i conti aperti su ordine delle Autorità di occupazione alleate, come quelli di Rastatt, Amburgo e Düsseldorf ed eventualmente di altre città, a favore di ex-prigionieri di guerra, deportati e operai stranieri nella Repubblica Federale di Germania.
2. Per detti conti gli aventi diritto italiani godranno dello stesso trattamento concesso ai cittadini dei Paesi con i quali è stato raggiunto un accordo in materia.
Parte II
DISSEQUESTRO DEI BENI TEDESCHI IN ITALIA
Art. 5.
1. I beni tedeschi in Italia non saranno più sequestrati o venduti a scopo di liquidazione.
2. Le disposizioni speciali italiane per il sequestro e la liquidazione dei beni tedeschi sono abrogate.
Art. 6.
1. I beni tedeschi sequestrati, ma non ancora liquidati, verranno restituiti agli aventi diritto. Sono considerati beni non ancora liquidati anche i beni la cui liquidazione, benché disposta prima del 29 marzo 1957, non sia stata attuata o portata a compimento.
2. Gli oneri inerenti all'amministrazione dei beni sequestrati e all'attuazione della procedura di dissequestro verranno addebitati all'avente diritto soltanto nei limiti in cui possano essere coperti dai proventi delle singole gestioni accumulatisi durante il periodo di sequestro.
3. Il Governo italiano provvederà al dissequestro entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 7.
Per i casi in cui beni tedeschi siano stati venduti a condizione di non essere trasferiti a persone fisiche o giuridiche tedesche, il Governo italiano libera con il presente Accordo gli acquirenti di tali beni dall'obbligo di osservare detta condizione.
Art. 8.
1. Il Governo italiano restituirà a richiesta dagli aventi diritto i proventi dei beni liquidati prima del 29 marzo 1957, qualora risulti che tale restituzione sia giustificata da motivi giuridici o di fatto.
2. Le domande di riesame dei relativi casi dovranno essere presentate all'Amministrazione competente italiana per il tramite dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore del presente Accordo.
3. L'obbligo di rimborso da parte del Governo italiano di cui al paragrafo 1 è limitato alla somma complessiva di trecento milioni di lire. Ove tale importo non dovesse risultare sufficiente per soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, l'Amministrazione italiana competente si consulterà con l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma per una distribuzione pro-quota dell'importo medesimo tra i vari interessati. Qualora, invece, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo si avesse un residuo disponibile, questo verrà messo a disposizione del Governo della Repubblica Federale di Germania per assistenza a favore di cittadini tedeschi bisognosi in Italia.
Art. 9.
Qualora i beni di cui al precedente art. 6 e gli importi di cui al precedente art. 8 non possano essere messi a disposizione degli aventi diritto, saranno consegnati ad un fiduciario da designarsi dalla Repubblica Federale di Germania.
Art. 10.
L'Amministrazione italiana competente fornirà, a richiesta, alle autorità competenti tedesche informazioni sul sequestro e la liquidazione di beni tedeschi.
Art. 11.
I diritti di creditori tedeschi, garantiti da ipoteche o simili privilegi su beni immobili siti in Germania, ivi compreso il Land Berlino, di proprietà di cittadini italiani, non costituiscono beni nemici sequestrabili agli effetti delle disposizioni di guerra vigenti in Italia.
Parte III
MARCHI D'IMPRESA TEDESCHI IN ITALIA
Art. 12.
1. I marchi di fabbrica e di commercio tedeschi depositati in Italia ed iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa prima del 16 settembre 1947 ed i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi iscritti, prima di tale data ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, nel registro internazionale a nome di persone fisiche o giuridiche tedesche, restano nella piena disponibilità di dette persone o dei loro successori od aventi causa.
2. Se i marchi di cui al comma precedente risultano invece iscritti nel registro italiano dei marchi d'impresa o nel registro internazionale a nome di ditte esistenti in Italia, già controllate da capitale tedesco, i marchi stessi verranno trasferiti alle persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico o ai loro successori od aventi causa.
3. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 13.
1. Per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi concernenti merci fabbricate in Italia, legittimamente usati da ditte già controllate da capitale tedesco dal 13 ottobre 1943 al 29 marzo 1957 ed ancora legittimamente usati dalle stesse ditte alla data di entrata in vigore del presente Accordo per i quali sussistano speciali condizioni che ne consiglino la restituzione all'originario titolare tedesco o il trasferimento in proprietà alle persone fisiche o giuridiche tedesche, al cui nome il marchio risulti registrato nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico od ai loro successori od aventi causa, gli interessi delle persone a cui la ditta fu venduta saranno salvaguardati con la concessione a tali persone di un diritto di licenza obbligatoria per l'Italia.
2. Nell'ipotesi che le parti private interessate, che potranno all'uopo avvalersi dei buoni uffici dei due Governi, non riuscissero ad accordarsi sulla stipulazione di licenze contrattuali, le condizioni della licenza obbligatoria saranno equamente fissate dai competenti organi del Governo italiano, tenuti presenti i giusti interessi delle parti private.
3. Tra le condizioni della licenza obbligatoria potrà essere prevista la facoltà del titolare del marchio tedesco di introdurre le merci contraddistinte con il marchio nel caso che il licenziatario non soddisfi il fabbisogno del mercato italiano.
4. Il controllo sull'adempimento da parte del licenziatario delle condizioni della licenza obbligatoria verrà esercitato dai competenti organi del Governo italiano, che avranno potere di revoca ed a cui dovrà essere demandata dalle parti private interessate ogni modificazione delle condizioni della licenza obbligatoria.
5. Avverso i provvedimenti degli organi competenti italiani relativi alla fissazione delle condizioni della licenza obbligatoria, alla modificazione delle condizioni od alla revoca, le parti private interessate potranno ricorrere all'autorità giudiziaria italiana.
Art. 14.
1. Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo il Governo italiano non prenderà alcuna decisione in merito ai marchi considerati nel precedente articolo.
2. Durante tale periodo le parti interessate italiana e tedesca potranno raggiungere un'intesa sulla proprietà o sull'uso del marchio, avvalendosi a tal fine anche dei buoni uffici dei due Governi.
3. In caso d'intesa non applicheranno le misure coercitive previste al precedente art. 13.
Art. 15.
Per le intese riguardanti i marchi di cui all'art. 13, concluse fra le parti private interessate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, vale quanto segue:
a) Restano ferme le intese contenenti una disposizione, secondo la quale le intese medesime resteranno in vigore anche nel caso di conclusione di un accordo fra i due Governi in questa materia.
b) Restano valide anche le intese che non contengono una disposizione del genere; se tuttavia un'intesa di questa specie viene denunciata dall'interessato tedesco senza giustificato motivo prima della scadenza di due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o se l'intesa viene a scadere entro questo termine, gli interessi della parte italiana verranno tutelati concedendole una licenza obbligatoria per l'Italia. L'art. 13, paragrafo 2, sarà applicato in modo che le condizioni della licenza obbligatoria non debbano, per nessuna delle parti interessate, essere meno favorevoli delle condizioni delle intese private vigenti sino a tal momento.
c) Le intese, che prevedano esplicitamente la cessazione della loro validità all'atto della conclusione di un accordo in merito tra i due Governi, non vengono prorogate con il presente Accordo. Saranno conseguentemente applicate le disposizioni dell'art. 13, salvo che vengano stipulate nuove intese fra le parti private interessate.
Art. 16.
Se una delle parti private interessate vuol servirsi dei buoni uffici dei due Governi, ognuno degli Stati contraenti può chiedere all'altro Stato contraente di convocare una Commissione mista governativa, che dovrà essere subito nominata e che avrà il compito di aiutare le parti interessate a raggiungere un'intesa amichevole.
Art. 17.
La restituzione dei marchi ai titolari tedeschi non pregiudica i diritti delle persone fisiche o giuridiche, che abbiano fatto legittimo uso dei marchi stessi anteriormente al 16 settembre 1947.
Art. 18.
Qualora l'importo di canoni per l'uso di marchi di fabbrica e di commercio di cui al precedente art. 12 sia stato versato in un conto presso un Istituto di credito italiano, esso verrà messo a disposizione, senza altre limitazioni che la percezione di imposte eventualmente dovute secondo il diritto italiano per questi canoni, degli originari titolari o dei loro successori od aventi causa al momento della firma o al più tardi dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 19.
Il Governo italiano si riserva di radiare dal registro dei marchi d'impresa i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi annullati in Germania dalle Potenze alleate e di sottoporre ad analoghe restrizioni in Italia i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi, il cui uso sia stato sottoposto a restrizioni ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Federale di Germania.
Art. 20.
Il periodo che, in virtù dell'art. 7 dell'Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale del 30 aprile 1952, non viene preso in considerazione nel computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione italiana, viene prorogato sino all'entrata in vigore del presente Accordo per i marchi di fabbrica e di commercio tedeschi di cui al successivo art. 22.
Art. 21.
La restituzione dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi agli originari titolari tedeschi ed il trasferimento in proprietà dei marchi di fabbrica e di commercio tedeschi a persone fisiche o giuridiche tedesche al cui nome i marchi risultano registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico od ai loro successori od aventi causa, saranno effettuati senza alcuna limitazione oltre quelle previste nel presente Accordo e saranno esenti da tasse ed imposte.
Art. 22.
L'espressione "marchi di fabbrica e di commercio tedeschi" usata nei precedenti articoli comprende:
a) marchi d'impresa, i cui titolari siano persone fisiche di cittadinanza tedesca ai sensi dell'art. 116, paragrafo 1 del "Grundgesetz" del 23 maggio 1949 della Repubblica Federale di Germania, e persone giuridiche a norma del diritto germanico, in quanto abbiano domicilio o sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania ivi compreso il Land Berlino o, al di fuori della Germania, in uno Stato il quale abbia una rappresentanza nella Repubblica Federale di Germania, oppure parificato a tale Stato in base ad una concorde dichiarazione degli Stati contraenti;
b) marchi d'impresa di persone fisiche e giuridiche aventi domicilio o sede nel territorio di occupazione sovietica in Germania, che siano stati registrati nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico a nome di una persona fisica o giuridica rientrante nelle categorie contemplate nella precedente lettera a).
La prova di tale registrazione deve essere fornita a mezzo di una attestazione dell'Ufficio brevetti germanico, non soggetta a legalizzazione.
In caso di restituzione di marchi d'impresa ai sensi dei precedenti articoli sarà trascritto, su domanda, nel Registro italiano dei brevetti per marchi d'impresa il trasferimento del marchio al nome della persona che ne risulti titolare nel registro dei marchi di fabbrica e di commercio dell'Ufficio brevetti germanico;
c) marchi d'impresa i cui titolari siano persone giuridiche italiane controllate da capitale tedesco alla data dell'8 maggio 1945.
Parte IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 23.
1. I beni tedeschi in Italia saranno restituiti agli aventi diritto tedeschi nello stato in cui si trovano al momento della restituzione, salvo disposizioni diverse del presente Accordo.
2. Eventuali rivendicazioni per danni, perdite o modifiche dovuti ad azioni od omissioni degli organi preposti alla loro amministrazione, pubblici o privati, non potranno essere fatte valere da parte della Repubblica Federale di Germania o dei proprietari dei beni medesimi.
Art. 24.
La Repubblica Federale di Germania considera la regolamentazione prevista dal presente Accordo come definitiva. Essa e i suoi cittadini non potranno far valere, nei confronti della Repubblica Italiana, altre pretese e diritti relativi al sequestro, alla liquidazione dei beni tedeschi in Italia e alle misure adottate in merito ai marchi di fabbrica e di commercio tedeschi in Italia.
Art. 25.
1. Controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo devono essere, nella misura del possibile, risolte dai Governi dei due Stati contraenti.
2. Se una controversia non potesse essere risolta in tal modo, essa dovrà, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale.
3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito di volta in volta; ciascuno degli Stati contraenti nominerà un membro e i due membri così nominati si metteranno d'accordo per la scelta del presidente su una persona appartenente ad un terzo Stato, la quale sarà nominata dai Governi dei due Stati contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che uno degli Stati contraenti avrà informato l'altro che desidera sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.
4. Se i termini menzionati al paragrafo 3 non sono mantenuti, in mancanza di altra intesa, ognuno degli Stati contraenti può pregare il presidente della Corte delle Comunità Europee, di procedere alle necessarie nomine. Se il presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti o se è impedito per altra ragione, il suo sostituto procederà alle nomine.
5. Se anche il sostituto del presidente ha la nazionalità di uno dei due Stati contraenti oppure se anche egli è impedito, il membro della Corte successivo in rango, che non abbia la nazionalità di uno dei due Stati contraenti, procederà alle nomine.
6. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato contraente sostiene le spese del suo arbitro e quelle risultanti dalla sua rappresentanza nella causa davanti al Tribunale arbitrale; le spese per il presidente nonché le altre spese saranno sopportate in parti uguali dai due Stati contraenti. Il Tribunale arbitrale può stabilire diversamente circa le spese. Per il resto la procedura è stabilita dal Tribunale arbitrale.
Art. 26.
Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo la Repubblica Italiana aderirà all'Accordo sui debiti esteri tedeschi del 27 febbraio 1953.
Art. 27.
Il presente Accordo vale anche per il Land Berlino, a meno che entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso il Governo della Repubblica Federale di Germania non faccia al Governo della Repubblica Italiana una comunicazione contraria.
Art. 28.
Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che i Governi dei due Stati contraenti si saranno reciprocamente comunicati l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla rispettiva legislazione interna per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Scambio di Note
(Omissis)