Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 01/02/1962 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione [...] |
§ 94.1.323 - Legge 1 febbraio 1962, n. 306.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
(G.U. 7 giugno 1962, n. 142)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione stessa.