§ 94.1.323 - Legge 1 febbraio 1962, n. 306.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:01/02/1962
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione [...]


§ 94.1.323 - Legge 1 febbraio 1962, n. 306.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.

(G.U. 7 giugno 1962, n. 142)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione stessa.