Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 03/11/1961 |
Numero: | 1553 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 34, [...] |
§ 94.1.316 - Legge 3 novembre 1961, n. 1553.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi Internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma.
(G.U. 14 febbraio 1962, n. 40)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 34, 34 e 13.