§ 94.1.316 - Legge 3 novembre 1961, n. 1553.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi Internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:03/11/1961
Numero:1553


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 34, [...]


§ 94.1.316 - Legge 3 novembre 1961, n. 1553.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi Internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma.

(G.U. 14 febbraio 1962, n. 40)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:

     Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;

     Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;

     Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 34, 34 e 13.