Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 09/03/1955 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore |
§ 94.1.219 - Legge 9 marzo 1955, n. 471.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
(G.U. 13 giugno 1955, n. 134)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.