§ 94.1.217 - Legge 9 marzo 1955, n. 286.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/03/1955
Numero:286


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore


§ 94.1.217 - Legge 9 marzo 1955, n. 286. [1]

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

(G.U. 26 aprile 1955, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.