| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali | 
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali | 
| Data: | 13/06/1952 | 
| Numero: | 687 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, [...] | 
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 94.1.172 - Legge 13 giugno 1952, n. 687.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione sulle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.
(G.U. 2 luglio 1952, n. 151)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica la Convenzione relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, firmato a Parigi il 10 maggio 1948.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
(Omissis)