§ 94.1.64 - D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 1019 .
Approvazione dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/04/1948
Numero:1019


Sommario
Art. I.  Trasferimento di responsabilità
Art. II.  Raccolta di fondi
Art. III.  Uso del Fondo Lire
Art. IV.  Stanziamento di somme
Art. V.  La Riserva
Art. VI.  Disposizioni per le rimanenze non spese
Art. VII.  Relazioni con l'U.N.R.R.A. - E.R.O
Art. VIII.  Relazioni con le Nazioni Unite
Art. IX.  Limiti dei nuovi programmi o categorie
Art. X.  Esecuzione dei termini dell'Accordo
Art. XI.  Durata dell'Accordo


§ 94.1.64 - D.Lgs. 10 aprile 1948, n. 1019 [1] .

Approvazione dell'Accordo tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite, concluso a Roma il 12 novembre 1947, per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

(G.U. 3 agosto 1948, n. 178)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 12 novembre 1947 tra il Governo Italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire, supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 12 novembre 1947.

 

Accordo tra il Governo italiano e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione sull'uso del Fondo lire supplementare agli Accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946.

 

     Art. I. Trasferimento di responsabilità

     Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo i poteri e la responsabilità per lo stanziamento di somme dal Fondo Lire, che prima della suddetta data erano esercitati congiuntamente dal Governo e dall'U.N.R.R.A., sono esercitati dal Governo, con le modalità previste dal presente Accordo.

 

          Art. II. Raccolta di fondi

     Il Governo richiederà il pronto pagamento di tutte le somme dovute al Fondo Lire dai consegnatari dei rifornimenti importati dall'U.N.R.R.A. e da ogni altra fonte. In particolare il Governo completerà al più presto possibile l'accertamento e la determinazione delle effettive spese di trasporto, magazzinaggio e distribuzione e dei gravami fiscali che, in base all'art. V a) dell'Accordo Supplementare possono essere trattenuti dai consegnatari delle merci di importazione U.N.R.R.A., ed assicurerà il pagamento al Fondo Lire del totale dei proventi netti.

 

          Art. III. Uso del Fondo Lire

     Le parti contraenti accettano il principio che il Fondo Lire debba essere usato nel più breve tempo possibile e che si debba dare la precedenza all'azione svolta a fronteggiare i più immediati bisogni della popolazione italiana derivanti dalle conseguenze della guerra.

 

          Art. IV. Stanziamento di somme

     1. Il Fondo Lire sarà usato dal Governo entro cinque anni dal 1° gennaio 1947 per le categorie di programmi di assistenza e riabilitazione elencate nell'Allegato I, e secondo quella rata annuale di spesa indicata nell'allegato stesso.

     2. I singoli programmi di assistenza e di riabilitazione concordati dal Governo e dall'U.N.R.R.A. alla data del presente Accordo sono elencati nell'Allegato II.

     3. In ogni anno le somme autorizzate per i singoli programmi approvati saranno erogate dall'organo governativo previsto dal secondo comma dell'art. X del presente Accordo, alla rata richiesta dalla necessità di fronteggiare i bisogni operativi dei programmi stessi.

     4. Tutte le somme che alla fine di un dato anno non sono erogate a un progetto approvato secondo la rata concordata per l'anno stesso saranno riportate all'anno successivo per il medesimo progetto, sempre che il progetto stesso non sia già stato completato.

 

          Art. V. La Riserva

     1. Ogni somma raccolta nel Fondo Lire al di là dell'ammontare totale di cinquantacinque miliardi di lire indicato nell'Allegato I, costituirà la Riserva.

     2. La Riserva sarà impiegata dal Governo con il seguente ordine di precedenza:

     a) Per il pagamento di qualsiasi residua passività dell'U.N.R.R.A ivi inclusi i reclami da parte di terzi originati da obbligazioni contrattuali, extracontrattuali o da qualsiasi altra ragione.

     b) Per il pagamento delle spese sostenute in Italia in valuta italiana - e che ai sensi degli Accordi stipulati tra il Governo e dalle singole Organizzazioni Internazionali sono a carico del Governo - dalle Organizzazioni Internazionali che succederanno all'U.N.R.R.A., ivi incluse (ma non esclusivamente) l'Organizzazione Internazionale per i Profughi (I.R.O.), l'Organizzazione Sanitaria Mondiale (W.H.O.), l'Organizzazione per i Viveri e l'Agricoltura (F.A.O.) e il Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia (I.C.E.F.). Le somme che a questo scopo dovranno essere stanziate dal Fondo Lire saranno concordate dal Governo e dalle Organizzazioni Internazionali interessate.

     c) Per fronteggiare possibili aumenti di costi che potranno verificarsi per i progetti già concordati con l'U.N.R.R.A.

     d) Per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'U.N.R.R.A. ma che rientrino nelle categorie indicate nell'Allegato I, fermo restando quanto disposto nell'art. VII del presente Accordo.

     e) Per l'esecuzione di progetti che non siano già concordati con l'U.N.R.R.A., né rientranti nelle categorie indicate nell'Allegato I, purché tali programmi abbiano scopi di assistenza e di riabilitazione e fermo restando quanto disposto dagli articoli VII e VIII del presente Accordo.

     3. Qualsiasi somma stanziata dalla Riserva per gli scopi enumerati nel precedente paragrafo 2) sarà in aggiunta agli esborsi annuali indicati nell'Allegato I, e sarà pagabile, a mano a mano che se ne manifesti la necessità, dall'Ente Governativo di cui all'art. X del presente Accordo.

 

          Art. VI. Disposizioni per le rimanenze non spese

     Le Parti Contraenti accettano il principio che l'intero ammontare del Fondo Lire sarà speso entro cinque anni a partire dal 1° gennaio 1947. Se tuttavia alla fine del suddetto periodo rimarranno nel Fondo Lire somme non spese o crediti in conto di prestiti recuperabili o per qualsiasi altra ragione, tali somme saranno considerate come parte della Riserva e usate in base a quanto disposto dal precedente art. V.

 

          Art. VII. Relazioni con l'U.N.R.R.A. - E.R.O

     1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo il Governo presenterà all'U.N.R.R.A. - E.R.O. rapporti trimestrali sulla utilizzazione del Fondo Lire. Tali rapporti saranno compilati sul modello EF2 (Allegato III) o su altro modello che sarà in seguito stabilito.

     2. Inoltre, il Governo presenterà all'U.N.R.R.A. - E R.O. ogni proposta di assegnazione di somme dal Fondo Lire per programmi che non siano già stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. L'U.N.R.R.A. - E.R.O. farà avere al Governo le sue osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di consegna; in mancanza di osservazioni entro tale termine le proposte diverranno esecutive.

 

          Art. VIII. Relazioni con le Nazioni Unite

     1. A partire dalla data che sarà notificata dall'U.N.R.R.A., il Governo presenterà i rapporti trimestrali di cui all'art. VII 1) al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato.

     2. Inoltre, a partire dalla stessa data, il Governo comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite o all'Ente da esso nominato ogni cambiamento nelle assegnazioni dal Fondo Lire in rapporto a categorie o programmi che non siano già stati concordati tra il Governo e l'U.N.R.R.A. Il Governo notificherà le proposte di cambiamenti in tempo utile perché il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o l'Ente da esso designato possa esprimere le sue eventuali osservazioni su tali proposte. Se nessuna osservazione perverrà al Governo entro trenta giorni dalla data di consegna le proposte diverranno esecutive.

 

          Art. IX. Limiti dei nuovi programmi o categorie

     Qualsiasi nuovo programma o categoria che possa venire stabilito in base agli articoli VII 2) e VIII 2) dovrà rientrare negli scopi di assistenza e di riabilitazione, e non dovrà discostarsi dai principi contenuti negli Accordi tra il Governo e l'U.N.R.R.A.

 

          Art. X. Esecuzione dei termini dell'Accordo

     Il Governo adotterà le disposizioni ed i provvedimenti che si rendessero necessari per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.

     L'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali di cui al D. L. 1006 del 19 settembre 1947, è l'organo governativo direttamente responsabile per l'esecuzione di quanto disposto dal presente Accordo.

 

          Art. XI. Durata dell'Accordo

     Il presente Accordo avrà vigore dalla data di oggi. Esso rimarrà in vigore fino all'esaurimento di tutte le risorse del Fondo Lire, sotto forma sia di liquidi, sia di crediti, sia di ogni altra attività.

     I testi italiano ed inglese fanno entrambi fede.

     Fatto in Roma, il 12 novembre 1947.

     (Si omettono le firme).

 

     Allegato I - Rateizzazione del piano di reimpiego del fondo lire U.N.R.R.A.

 

 

1947

1948

1949

1950

1951

Totale

 

(in milioni di lire)

Sanità

2.500

3.500

2.000

1.500

1.500

11.000

Assistenza

4.000

6.000

4.000

1.000

-

15.000

Edilizia

4.000

4.000

4.000

1.000

1.000

14.000

Agricoltura

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Enti Comunali di Consumo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

UNRRA-Tessili (Riserva speciale)

-

2.000

2.000

-

-

4.000

Enti Successori dell'UNRRA

1.000

-

-

-

-

1.000

 

13.500

17.500

14.000

5.500

4.500

55.000

UNRRA-Tessili (prestiti)

7.000

7.000

 

 

 

 

 

20.500

24.500

 

 

 

 

 

     Allegato II

     Lista dei progetti di reimpiego del Fondo Lire U.N.R.R.A. concordati tra il Governo Italiano e l'U.N.R.R.A., nell'ambito del piano di 55 miliardi di cui all'AIlegato I

 

Sanità

 

 

 

Campagna antimalarica in Italia

 

 

 

(App. 16 - 8-1-47)

L.

1.179.075.000

 

Lotta antitubercolare

 

 

 

(App. 23 - 27-3-47)

"

2.560.349.230

 

Campagna antitracomatosa

 

 

 

(App. 24 - 27-3-47)

"

1.994.124.490

 

Stazioni Sanitarie

 

 

 

(App. 25 - 27-3-47)

"

250.632.311

 

Campagna antimalarica in Sardegna - E.R.L.A.A.S.

 

 

 

(App. 29 - 7-3-47)

"

1.294.337.925

 

Istituto di Ortogenesi

 

 

 

(App. 43 - 30-5-47)

"

340.634.000

 

Centro Schermografico Nazionale

 

 

 

(App. 44 - 30-5-47)

"

149.724.940

 

Trasporto Materiale Sanitario

 

 

 

(App. 51 - 25-8-47)

"

100.000.000

 

Fabbrica produzione penicillina

 

 

 

(App. 65 - 11-11-47)

"

300.000.000

 

Colonie post-sanatoriali

 

 

 

(App. 67 - 11-11-47)

"

535.937.135

 

O.N.M.I.

 

 

 

(App. 68 - 11-11-47)

"

1.500.000.000

 

Croce Rossa Italiana

 

 

 

(App. 69 - 11-11-47)

"

735.184.969

 

Campagna anti T. B. C. - Borse di studio

 

 

 

(App. 66 - 11-11-47)

"

60.000.000

11.000.000.000

Assistenza

 

 

 

Programma assistenza alimentare

 

 

 

(App. 62 - 11-11-47)

"

15.000.000.000

15.000.000.000

Edilizia

 

 

 

Programma Housing

 

 

 

(App. 63 - 11-11-47)

"

14.000.000.000

14.000.000.000

Agricoltura

 

 

 

Programma quinquennale di reimpiego

 

 

 

(App. 56 - 24-9-47)

"

5.000.000.000

5.000.000.000

Enti Comunali di Consumo

 

 

 

Autorizzazione in data 7-10-47

"

5.000.000.000

5.000.000.000

Riserva Speciale Tessili

 

 

 

(App. 64 - 11-11-47)

"

4.000.000.000

4.000.000.000

Enti Successori dell'UNRRA

 

 

 

(App. 59 - 23-10-1947)

"

1.000.000.000

1.000.000.000

Totale Piano Quinquennale di Reimpiego Fondo Lire

L.

 

55.000.000.000

 

     Allegato III - Ammontare ed utilizzazione dei ricavi per la vendita di merci UNRRA

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.