§ 94.1.45 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1621.
Approvazione dell'Accordo concluso a Roma tra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947, relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/12/1947
Numero:1621


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni stabilite dal presente Accordo si applicano all'emigrazione in Svezia ed all'impiego nelle aziende svedesi di un massimo di 500 operai italiani [...]
Art. 2.      Gli operai italiani s'impegnano prima della loro partenza dall'Italia ad affiliarsi al momento del loro arrivo in Svezia alla organizzazione sindacale della loro [...]
Art. 3.      Gli operai italiani godranno in Svezia della piena parità nei confronti degli operai svedesi per ciò che riguarda le condizioni del lavoro. Essi godranno pertanto dello [...]
Art. 4.      Gli operai italiani dovranno pagare le tasse in Svezia conformemente alla vigente legislazione in misura eguale a quella stabilita per gli operai svedesi
Art. 5.      Gli operai italiani beneficieranno in Svezia della protezione garantita dall'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni e le malattie in conformità alla [...]
Art. 6.      La Commissione statale svedese per la mano d'opera provvederà a che agli operai italiani vengano assegnati alloggi dello stesso tipo ed alle stesse condizioni praticate [...]
Art. 7.      La Commissione statale svedese per la mano d'opera si impegna di far conoscere alle competenti Autorità italiane, perché ne possano essere informati gli operai, le [...]
Art. 8.      Gli operai che desiderano emigrare, selezionati dalle competenti Autorità italiane secondo le indicazioni di un questionario concordato con la Commissione statale [...]
Art. 9.      Agli operai definitivamente ingaggiati verrà consegnato da parte delle Autorità svedesi, un riassunto bilingue delle condizioni di lavoro fissate per la categoria cui [...]
Art. 10.      Il centro di raccolta ove avrà sede l'Ufficio di collegamento svedese di cui all'art. 8 del presente Accordo sarà stabilito, in un primo tempo, a Torino. I successivi [...]
Art. 11.      Le spese di viaggio degli operai dal centro di raccolta in Italia al luogo di lavoro in Svezia, saranno a carico della Commissione statale svedese per la mano d'opera. [...]
Art. 12.      Gli operai italiani che si trasferiscono in Svezia in dipendenza del presente Accordo saranno muniti dalle Autorità competenti italiane di regolare passaporto [...]
Art. 13.      Il primo collocamento degli operai italiani in Svezia avverrà per il tramite della Commissione statale svedese per la mano d'opera
Art. 14.      Gli operai italiani potranno trasferire in Italia i loro risparmi fino a concorrenza di una somma corrispondente alle retribuzioni percepite, detratte le spese normali [...]
Art. 15.      Le disposizioni di cui all'art. 14 resteranno in vigore sino a quando non sarà concluso un altro Accordo in materia
Art. 16.      Le Autorità competenti italiane e svedesi si terranno in stretto contatto onde far si che i trasferimenti di valuta derivanti dall'applicazione del presente Accordo [...]
Art. 17.      Il presente Accordo è concluso per un periodo di due anni ed entra in vigore il giorno della firma


§ 94.1.45 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1621.

Approvazione dell'Accordo concluso a Roma tra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947, relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.

(G.U. 3 febbraio 1948, n. 27)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, conclusi a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947:

     a) Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia;

     b) Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo alla emigrazione di operai italiani in Svezia.

 

     Art. 2.

     La presente legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 aprile 1947.

 

Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia.

 

     Art. 1.

     Le disposizioni stabilite dal presente Accordo si applicano all'emigrazione in Svezia ed all'impiego nelle aziende svedesi di un massimo di 500 operai italiani specializzati e qualificati nell'industria meccanica.

     La Commissione statale svedese per la mano d'opera ("Statens arbetsmarknadskommission") dovrà comunicare per normale via diplomatica alle competenti Autorità italiane il numero di operai delle rispettive categorie (specialità professionali) che potranno trovare un impiego in Svezia. Contemporaneamente comunicherà le condizioni relative all'età, lo stato di salute ed altri requisiti degli operai.

 

          Art. 2.

     Gli operai italiani s'impegnano prima della loro partenza dall'Italia ad affiliarsi al momento del loro arrivo in Svezia alla organizzazione sindacale della loro categoria professionale, nonché di mantenere tale affiliazione durante il loro periodo di residenza in Svezia. Mediante ciò assumono i doveri e godranno dei diritti prescritti dai regolamenti dei sindacati.

 

          Art. 3.

     Gli operai italiani godranno in Svezia della piena parità nei confronti degli operai svedesi per ciò che riguarda le condizioni del lavoro. Essi godranno pertanto dello stesso trattamento in materia di salari (salari orari, salari a cottimo e retribuzione del lavoro straordinario), orario di lavoro vacanze e provvidenze ricreative, che è assicurato dalla legislazione svedese o/e dai contratti collettivi ai lavoratori svedesi della stessa categoria professionale e nella medesima azienda.

     Durante la permanenza in Svezia degli operai italiani, questi avranno facoltà, secondo le norme in vigore nel Paese, di trasferirsi liberamente da un'impresa ad altra.

 

          Art. 4.

     Gli operai italiani dovranno pagare le tasse in Svezia conformemente alla vigente legislazione in misura eguale a quella stabilita per gli operai svedesi.

 

          Art. 5.

     Gli operai italiani beneficieranno in Svezia della protezione garantita dall'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni e le malattie in conformità alla legislazione svedese vigente in materia, con la modifica relativa all'assicurazione malattie di cui al protocollo addizionale allegato al presente Accordo.

 

          Art. 6.

     La Commissione statale svedese per la mano d'opera provvederà a che agli operai italiani vengano assegnati alloggi dello stesso tipo ed alle stesse condizioni praticate per i lavoratori svedesi nella stessa località.

     Nei casi in cui si dovrà ricorrere ad abitazioni di tipo provvisorio esse dovranno essere dichiarate idonee dai competenti ispettori svedesi. Saranno altresì adottate provvidenze atte ad assicurare agli operai italiani un'alimentazione rispondente per quanto possibile alle loro abitudini.

 

          Art. 7.

     La Commissione statale svedese per la mano d'opera si impegna di far conoscere alle competenti Autorità italiane, perché ne possano essere informati gli operai, le condizioni salariali e generali fissate per ogni singola categoria dai contratti collettivi di lavoro in vigore.

 

          Art. 8.

     Gli operai che desiderano emigrare, selezionati dalle competenti Autorità italiane secondo le indicazioni di un questionario concordato con la Commissione statale svedese per la mano d'opera, saranno avviati, a cura di dette Autorità italiane, al centro di raccolta dove sarà istituito l'ufficio di collegamento svedese. In tale centro avverrà l'ingaggio definitivo a cura dell'ufficio di collegamento svedese previo controllo sanitario e professionale, effettuato da un medico appositamente prescelto dalle Autorità svedesi e dagli esperti tecnici, in collaborazione con i rappresentanti competenti italiani.

 

          Art. 9.

     Agli operai definitivamente ingaggiati verrà consegnato da parte delle Autorità svedesi, un riassunto bilingue delle condizioni di lavoro fissate per la categoria cui l'operaio è stato assegnato.

 

          Art. 10.

     Il centro di raccolta ove avrà sede l'Ufficio di collegamento svedese di cui all'art. 8 del presente Accordo sarà stabilito, in un primo tempo, a Torino. I successivi eventuali spostamenti saranno tempestivamente concordati. Le competenti Autorità italiane metteranno a disposizione dei rappresentanti svedesi i locali necessari ed il materiale sanitario previsto per il controllo medico.

     La Commissione statale svedese per la mano d'opera rimborserà alle Autorità italiane le spese per le visite mediche effettuate da parte italiana nella misura concordata in lire 400 per persona.

 

          Art. 11.

     Le spese di viaggio degli operai dal centro di raccolta in Italia al luogo di lavoro in Svezia, saranno a carico della Commissione statale svedese per la mano d'opera. Durante il viaggio (comprese le eventuali soste dovute a forza maggiore, e il periodo di soggiorno nel Centro di raccolta in Svezia) ogni operaio riceverà una diaria di 5 corone nonché il vitto e l'alloggio gratuiti.

     La Commissione statale svedese per la mano d'opera mette gratuitamente a disposizione degli operai, al loro arrivo in Svezia, alcuni capi di vestiario che saranno specificati nel protocollo di cui all'art. 5.

 

          Art. 12.

     Gli operai italiani che si trasferiscono in Svezia in dipendenza del presente Accordo saranno muniti dalle Autorità competenti italiane di regolare passaporto individuale. Le competenti Autorità svedesi si incaricheranno di ottenere i visti di transito necessari al viaggio degli operai stessi.

 

          Art. 13.

     Il primo collocamento degli operai italiani in Svezia avverrà per il tramite della Commissione statale svedese per la mano d'opera.

 

          Art. 14.

     Gli operai italiani potranno trasferire in Italia i loro risparmi fino a concorrenza di una somma corrispondente alle retribuzioni percepite, detratte le spese normali di sostentamento.

     La Banca svedese, presso la quale tali risparmi saranno versati dagli operai italiani, provvederà a convertire l'ammontare incassato in dollari USA. L'importo in dollari così ottenuto verrà accreditato in conti tenuti dalle Banche negli Stati Uniti d'America indicate da quelle italiane che svolgono il servizio delle rimesse.

     La conversione in dollari di cui sopra sarà effettuata dalla Banca svedese sulla base del cambio ufficiale tra la corona svedese ed il dollaro USA in vigore a Stoccolma il giorno stesso in cui l'importo in dollari verrà accreditato alla Banca italiana.

     La procedura suddetta sarà seguita anche in occasione del trasferimento degli importi versati dagli operai italiani per il mantenimento delle assicurazioni in Italia in conformità al Protocollo di cui all'art. 5 e di tutte le somme dovute da parte svedese in relazione all'applicazione del presente Accordo.

 

          Art. 15.

     Le disposizioni di cui all'art. 14 resteranno in vigore sino a quando non sarà concluso un altro Accordo in materia.

 

          Art. 16.

     Le Autorità competenti italiane e svedesi si terranno in stretto contatto onde far si che i trasferimenti di valuta derivanti dall'applicazione del presente Accordo avvengano regolarmente e con la maggiore sollecitudine.

 

          Art. 17.

     Il presente Accordo è concluso per un periodo di due anni ed entra in vigore il giorno della firma.

     L'Accordo sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da una delle parti almeno tre mesi prima del giorno della sua scadenza.

     Le Autorità italiane e svedesi si manterranno in contatto durante il periodo di validità dell'Accordo per quanto concerne la sua applicazione.

 

     Protocollo addizionale all'Accordo italo-svedese relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia, firmato a Roma il 19 aprile 1947

     I

     Si prende nota che la protezione assicurativa menzionata all'art. 5 e all'art. 14 dell'Accordo comprende:

     In Svezia: disoccupazione, infortuni e malattie.

     La Delegazione svedese ha consegnato alla Delegazione italiana un promemoria con dettagliate informazioni in merito a queste assicurazioni. Si precisa che l'assicurazione contro la disoccupazione si ottiene automaticamente con l'affiliazione all'organizzazione sindacale. L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. L'assicurazione contro le malattie è facoltativa e si ottiene affiliandosi ad una Cassa Malattie locale o centrale riconosciuta dallo Stato. Le Autorità italiane inviteranno gli operai italiani ad affiliarsi ad una Cassa Malattie al loro arrivo in Svezia. Durante il cosiddetto periodo di aspettativa, che è generalmente di 90 giorni, gli operai italiani che si sono affiliati ad una tale Cassa Malattie riconosciuta, riceveranno in caso di malattia un sussidio nella misura prescritta dai regolamenti della Cassa.

     Tale sussidio sarà concesso per un periodo massimo di due anni (730 giorni) in caso di malattia continuata e solo per il periodo di residenza in Svezia dell'operaio, assumendosi la Commissione statale svedese per la mano d'opera il versamento di tale sussidio per il suddetto periodo.

     In Italia: tubercolosi, malattia, invalidità-vecchiaia e superstiti.

     La Delegazione italiana ha consegnato alla Delegazione svedese un promemoria con dettagliate informazioni in merito a queste assicurazioni. L'ammontare dei contributi assicurativi, incluse le contribuzioni base, per mese e per operaio, sarà comunicato alle Autorità svedesi prima della partenza degli operai.

     Tali Autorità provvederanno alla esazione dei contributi assicurativi ed al loro trasferimento in Italia all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

     II

     Ai cittadini italiani, che tramite la Commissione statale svedese troveranno un impiego in Svezia come assistenti o personale di cucina al seguito degli operai italiani, verranno applicate le stesse disposizioni dell'Accordo relative al trasferimento in Italia delle economie ed al pagamento dei contributi assicurativi.

     III

     La Delegazione italiana informa che, fino a nuovo avviso, la conversione in lire italiane in favore degli aventi diritto in Italia delle somme in dollari USA accreditate presso le Banche negli Stati Uniti d'America - secondo quanto previsto dall'art. 14 dell'Accordo - sarà effettuato come segue:

     per il 50% da cedersi all'Ufficio Italiano dei Cambi, al cambio ufficiale maggiorato della quota di adeguamento e diminuito dello scarto d'uso;

     per il residuo 50%, da cedersi ai conti valutari 50%, al cambio del dollaro di esportazione in vigore il giorno della ricezione dell'avviso di accreditamento da parte delle Banche italiane incaricate del servizio delle rimesse.

     IV

     Gli operai italiani, onde fruire delle riduzioni fiscali fissate dalla Legge svedese per coloro che hanno carico di famiglia, presenteranno all'atto dell'ingaggio lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

     V

     I capi di vestiario, di cui all'art 11 dell'Accordo, consisteranno in: un pastrano, un abito borghese completo, un paio di scarpe da lavoro ed una tuta.

     VI

     Si prende nota che la Delegazione italiana ritiene che non sia necessario per il momento ricorrere a speciali disposizioni per fornire agli operai italiani in Svezia del vino in modo diverso da quanto vi sia abituate: la questione potrà essere riesaminata in seguito all'esperienza dei primi arrivi di operai italiani in Svezia.

     VII

     La Delegazione svedese ha comunicato alla Delegazione italiana le attuali razioni alimentari in Svezia ed ha promesso la sua collaborazione affinché vengano consentite certe modifiche alla razione del pane.

     La Delegazione svedese studierà in Svezia in qual modo, tenendo conto delle abitudini alimentari degli operai italiani, sarebbe desiderabile l'importazione in Svezia di certi generi alimentari come la pasta, l'olio d'oliva, la conserva di pomodoro, ecc.

     VIII

     Si prende nota che la Delegazione svedese ha messo in rilievo l'importanza che il trasferimento degli operai indicati nell'Accordo avvenga al più presto e che il primo contingente di essi possa partire al più tardi il 1° giugno 1947: la Delegazione italiana ha promesso di fare il possibile a tale scopo.

     IX

     Si prende nota che l'eventuale estensione dell'Accordo ad altre categorie di lavoratori nonché ad un maggior numero di operai sarà oggetto, a richiesta di una delle Parti, di nuove trattative tra di Esse.

     Roma, addì 19 aprile 1947

     Roma, li 19 aprile 1947

     Caro Direttore Generale,

     con riferimento all'Accordo svedese-italiano relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia, e al suo Protocollo addizionale, Le confermo che ho firmato tali documenti quale rappresentante della Commissione statale svedese per la mano d'opera e con riserva di approvazione da parte della medesima.

     Voglia gradire, caro Direttore Generale, l'espressione della mia alta considerazione.