§ 94.1.40 - Legge 13 novembre 1947, n. 1452.
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:13/11/1947
Numero:1452

§ 94.1.40 - Legge 13 novembre 1947, n. 1452.

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

(G.U. 31 dicembre 1947, n. 301)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Argentina, in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal giorno dello scambio delle ratifiche.

 

Accordo fra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione

 

     1. – Il Governo italiano, in base alle seguenti condizioni, permetterà la libera emigrazione in Argentina dei lavoratori, artigiani e tecnici di qualsiasi mestiere e professione conformemente alle circostanze e alle necessità dei due Paesi.

     2. – Gli immigranti italiani in Argentina avranno, in conformità di quanto è stabilito nella Costituzione argentina, gli stessi diritti ed obblighi degli abitanti del Paese, a parità di condizioni per ciò che si riferisce, in special modo, alle leggi del lavoro, assicurazioni e previdenza sociale e ai diritti sindacali.

     3. – Il Governo argentino, in conformità della Costituzione Nazionale, applicherà le più severe sanzioni contro ogni tentativo di sfruttamento dell'emigrante. Il Governo italiano, da parte sua, reprimerà ogni tentativo di emigrazione che abbia scopi diversi da quello del lavoro.

     4. – La Delegazione argentina di immigrazione in Europa stabilirà una sede permanente in Italia. Essa si occuperà, per quanto la concerne, di tutto ciò che si riferisce all'immigrazione in Argentina e tratterà, a questo effetto, unicamente con le Autorità italiane.

     5. – Ambedue i Governi si impegnano a stabilire per mezzo, rispettivamente della Delegazione argentina di immigrazione in Europa e dei Delegati osservatori italiani cui si riferisce l'art. 13, uno scambio periodico di informazioni sulle circostanze e le necessità alle quali si riferisce l'art. 1.

     6. – Il reclutamento degli emigranti sarà effettuato sopra la base delle liste complete provenienti dagli uffici italiani competenti e le richieste e specificazioni che saranno comunicate periodicamente dalla Delegazione argentina di immigrazione in Europa. Queste ultime saranno accompagnate, per ciascuna categoria di mestiere o professione, da informazioni sulle condizioni minime di lavoro, sulle località di impiego, e da qualunque altro dato che permetta a chi aspira ad emigrare di completare la conoscenza delle condizioni nelle quali svolgerà la sua attività.

     7. – Salvo impedimenti, di cui la Delegazione argentina di immigrazione in Europa informerà opportunamente, le Autorità italiane competenti avvieranno gli aspiranti ad emigrare compresi nelle liste presentate, ai centri di reclutamento che verranno fissati di comune accordo.

     8. – Nei centri di reclutamento gli aspiranti ad emigrare saranno sottoposti ad un esame sanitario e tecnico da parte degli organi competenti italiani ed argentini. Le Autorità italiane si occuperanno del ritorno al luogo di residenza di quegli aspiranti che non venissero riconosciuti idonei dalla Delegazione argentina di immigrazione in Europa.

     9. – Il Governo italiano provvederà alla organizzazione necessaria per l'avviamento e il trasporto degli aspiranti riconosciuti idonei verso i centri di reclutamento e i porti di imbarco, alle date stabilite.

     10. – Il trasporto marittimo degli emigranti si effettuerà conformemente alle leggi rispettive vigenti nella materia e alle condizioni che saranno concordate fra le due Parti.

     L'importo del viaggio sarà anticipato dall'Istituto argentino per l'incremento dell'intercambio nei casi in cui gli interessati non possano provvedervi prima dell'imbarco. Il sistema di rimborso farà oggetto di separata nota.

     11. – Nell'Hotel de Immigrante di Buenos Aires o di qualsiasi altro porto, si converranno gli accordi di lavoro tra gli imprenditori e i lavoratori, artigiani e tecnici, giusta le leggi vigenti in Argentina.

     12. – I sopradetti accordi saranno stabiliti sotto la vigilanza della Commissione di ricevimento e avviamento, la quale curerà con la massima diligenza che i lavoratori, artigiani e tecnici vengano instradati a seconda della loro professione o del loro mestiere e della loro capacità.

     13. – Il Governo italiano accrediterà presso la Commissione di ricevimento e avviamento uno o più Delegati osservatori i quali svolgeranno tutti gli interventi che si ritengano necessari.

     14. – Perderà la condizione di immigrante e i diritti e benefici inerenti alla stessa, colui che prima di due anni abbandoni, senza causa notoriamente giustificata, l'attività, la professione o il mestiere dichiarati al momento di ottenere il permesso di entrata nel Paese, o abbandoni la località in cui si è stabilito.

     15. – Ambedue i Governi faciliteranno l'emigrazione in Argentina di cooperative o di altri nuclei lavorativi.

     16. – Gli immigranti potranno effettuare liberamente le rimesse che desiderino al tasso di cambio che verrà stabilito a tempo opportuno.

     17. – Gli immigranti italiani godranno di tutte le facilitazioni, benefici o privilegi che siano riconosciuti agli immigranti di qualsiasi altro Paese.

     18. – I Delegati osservatori italiani accreditati presso la Commissione di ricevimento e avviamento e i membri della Delegazione argentina di immigrazione in Europa saranno riconosciuti come agenti diplomatici.

     19. – La Delegazione argentina di immigrazione in Europa e la Direzione generale dell'emigrazione del Ministero affari esteri d'Italia da una parte; la Commissione di ricevimento e avviamento e i Delegati osservatori italiani accreditati presso di essa, dall'altra; si terranno in comunicazione permanente ai fini del presente Accordo, sia per mantenere un attivo scambio di vedute per la migliore applicazione delle norme convenute, sia per studiare e proporre ad ambedue i Governi il perfezionamento delle medesime.

     Fatto in due esemplari dello stesso tenore, nelle lingue italiana e spagnola, nella Città di Roma, addì 21 febbraio 1947.

     Annesso 1

     1. – Il prezzo del biglietto di passaggio da un porto italiano ad un porto argentino di destinazione dovrebbe essere uguale per tutti gli espatrianti a seconda della categoria della nave e qualunque sia la sua bandiera.

     Detto prezzo sarà anticipato dall'Istituto argentino di incremento dell'intercambio, nei casi in cui gli emigranti non possano pagarlo prima della partenza.

     2. – Ove l'emigrante provveda in anticipo al pagamento parziale del prezzo del biglietto, l'Istituto finanziatore argentino anticiperà unicamente la differenza.

     3. – L'emigrato può provvedere alla restituzione parziale o totale del prezzo del biglietto in qualunque momento, una volta giunto in territorio argentino, prescindendo dalle norme di carattere generale che saranno di comune accordo fissate per il rimborso.

     4. – Gli emigranti debbono impegnarsi all'atto della partenza a restituire il prezzo del biglietto come sopra anticipato per loro conto dall'Istituto finanziatore argentino. La restituzione dovrà avvenire possibilmente nel termine di 40 mesi dalla data dell'imbarco.

     5. – In linea di principio la restituzione avverrà o mediante trattenuta sul salario dell'emigrato, o con trattenute sulle rimesse da trasferire in Italia, ovvero con altro opportuno sistema.

     6. – Resta inteso che il debito contratto dall'emigrante è personale e sarà soddisfatto con i versamenti che lo stesso effettuerà a tale scopo.

     7. – I casi di emigrati che per ragioni gravi debitamente giustificate rimpatrino prima di aver rimborsato per intero il debito contratto all'atto della partenza dall'Italia saranno risolti con spirito di massima comprensione.

     8. – Per quanto concerne il trasporto, verranno applicate alle persone di famiglia di primo grado le stesse norme vigenti per l'emigrante, sia che viaggino con esso o separatamente.

     9. – Con scambio di note saranno fissate le modalità di applicazione dei principì sopra enunciati.

     Roma, 21 febbraio 1947.

     Annesso 2

     A chiarimento degli articoli 10 e 11 dell'Accordo di emigrazione firmato oggi, resta convenuto quanto segue:

     1. – Il datore di lavoro per mezzo dell'Istituto argentino di incremento dell'intercambio proporrà o offrirà l'impiego. Il datore di lavoro non sceglierà personalmente l'immigrante.

     2. – Dell'accordo di lavoro concluso fra le parti, attraverso la Commissione di ricevimento e avviamento, sarà presa nota dalle Autorità argentine allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali vertenze.

     3. – L'immigrante potrà indirizzarsi alla Commissione di ricevimento e di avviamento in ogni momento e in tutti i casi in cui ritenga opportuno di farlo.

     Roma, 21 febbraio 1947.