§ 94.1.32 - D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 304 .
Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946 tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento doganale dei carburanti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/02/1947
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946, tra l'Italia e la Svizzera, concernente il trattamento doganale dei [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° agosto 1946


§ 94.1.32 - D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 304 [1] .

Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946 tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera

(G.U. 13 maggio 1947, n. 108)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946, tra l'Italia e la Svizzera, concernente il trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° agosto 1946.


[1]  Decreto ratificato dall'art. unico, allegato 2 della L. 17 aprile 1956, n. 561.