| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali | 
| Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali | 
| Data: | 14/02/1947 | 
| Numero: | 304 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946, tra l'Italia e la Svizzera, concernente il trattamento doganale dei [...] | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° agosto 1946 | 
§ 94.1.32 - D.Lgs.C.P.S. 14 febbraio 1947, n. 304 [1] .
Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946 tra l'Italia e la Svizzera, relativo al trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera
(G.U. 13 maggio 1947, n. 108)
Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo provvisorio stipulato in Roma il 24-26 luglio 1946, tra l'Italia e la Svizzera, concernente il trattamento doganale dei carburanti e lubrificanti utilizzati dagli apparecchi delle linee aeree regolari fra l'Italia e la Svizzera.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° agosto 1946.
[1]  Decreto ratificato dall'art. unico, allegato 2 della