§ 94.1.25 - R.D.L. 22 marzo 1934, n. 646 .
Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e la repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:22/03/1934
Numero:646


Sommario
Art. 1.      Fra l'Italia e il Salvador esisterà amicizia e reciproca piena ed intera libertà di commercio e navigazione
Art. 2.      I sudditi di ciascuna delle alte parti contraenti potranno, in conformità delle leggi e regolamenti locali, liberamente entrare, uscire, viaggiare, soggiornare o [...]
Art. 3.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia, potranno, in conformità colle leggi del paese, ed a pari condizioni dei nazionali o dei cittadini [...]
Art. 4.      Per quanto concerne il diritto di acquistare, possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di riceverli o trasmetterli per successione, sia ab intestato o per [...]
Art. 5.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nelle forze di terra, di mare e dell'aria, [...]
Art. 6.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno di completa libertà per regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia [...]
Art. 7.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno della più completa libertà di coscienza e di culto. Potranno costruire e possedere chiese, [...]
Art. 8.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia non saranno sottoposti al pagamento di imposte, tasse, contribuzioni o diritti differenti o più [...]
Art. 9.      I commercianti e fabbricanti domiciliati nella giurisdizione di una delle alte parti contraenti potranno agire come viaggiatori, tanto in persona, quanto per mezzo di [...]
Art. 10.      Le società civili e commerciali (comprese fra queste le società industriali, finanziarie, bancarie, di trasporti terrestri, marittimi o aerei, ecc, e gli istituti [...]
Art. 11.      I prodotti naturali o fabbricati in ognuno dei due paesi, siano essi trasportati da navi delle due parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno [...]
Art. 12.      Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel precedente articolo, i prodotti naturali o fabbricati, provenienti dall'Italia o dalle sue colonie e possedimenti, [...]
Art. 13.      Le disposizioni degli art. 11 e 12 non sono applicabili
Art. 14.      Le alte parti contraenti s'impegnano a non porre ostacoli di nessuna specie al commercio reciproco dei due paesi, con proibizioni o restrizioni d'importazione, di [...]
Art. 15.      Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle alte parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato di origine, attestante che [...]
Art. 16.      Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, dei comuni o di altri enti, il quale gravi attualmente o possa gravare, in avvenire, sulla produzione, sulla [...]
Art. 17.      Le navi dell'una delle alte parti contraenti saranno trattate nei porti dell'altra, sia all'entrata, sia durante la loro permanenza, sia all'uscita, come navi nazionali [...]
Art. 18.      Saranno completamente esenti dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti di ciascuna delle alte parti contraenti
Art. 19.      La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono
Art. 20.      In caso d'investimento, naufragio od altro sinistro di una nave di una delle alte parti contraenti sulle coste o sulle rive dell'altra parte, la nave ed il suo carico [...]
Art. 21.      I sudditi di una delle alte parti contraenti avranno libertà di far uso, nel territorio dell'altra, nelle stesse condizioni, e pagando gli stessi diritti e tasse che i [...]
Art. 22.      Le imprese italiane di colonizzazione dei lavoratori italiani nel Salvador godranno di tutti i benefici, facilitazioni e privilegi che siano accordati o venissero [...]
Art. 23.      I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno degli stessi diritti e privilegi di cui godranno i nazionali, in materia di riparazione [...]
Art. 24.      Nel caso in cui sorgesse controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente trattato, ed una delle alte parti contraenti chiedesse di sottomettere la [...]
Art. 25.      In rispetto alla procedura da seguire nel caso in cui l'arbitrato abbia luogo secondo l'articolo precedente, le alte parti contraenti convengono quanto segue
Art. 26.      Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in San Salvador quanto prima possibile. Il presente trattato entrerà in vigore immediatamente dopo [...]


§ 94.1.25 - R.D.L. 22 marzo 1934, n. 646 [1] .

Approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e la repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934.

(G.U. 27 aprile 1934, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di navigazione tra il regno d'Italia e la repubblica del Salvador, firmato a San Salvador il 19 marzo 1934, con protocollo finale e uno scambio di note di pari data.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto, che sarà presentato al parlamento nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e termini stabiliti dal trattato di cui all'articolo precedente.

     Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

 

Trattato di commercio e navigazione italo-salvadoregno.

 

     Art. 1.

     Fra l'Italia e il Salvador esisterà amicizia e reciproca piena ed intera libertà di commercio e navigazione.

 

          Art. 2.

     I sudditi di ciascuna delle alte parti contraenti potranno, in conformità delle leggi e regolamenti locali, liberamente entrare, uscire, viaggiare, soggiornare o stabilirsi nel territorio dell'altra parte. Godranno di protezione piena ed intera per la sicurezza delle loro persone, proprietà e interessi, in condizioni di perfetta eguaglianza coi nazionali.

     I diritti, privilegi, esenzioni, immunità od altri favori qualsiasi di cui in materia di commercio e industria, godranno i nazionali di una delle alte parti contraenti, si estenderanno ai nazionali dell'altra, sotto riserva delle leggi e regolamenti che, per ragioni di ordine pubblico, riservino determinate concessioni ai sudditi nazionali. Il trattamento dei sudditi italiani nel Salvador e dei cittadini salvadoregni in Italia non potrà però essere meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi terzo Stato.

 

          Art. 3.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia, potranno, in conformità colle leggi del paese, ed a pari condizioni dei nazionali o dei cittadini della nazione più favorita, esercitare le professioni, arti e mestieri, per i quali la qualità di cittadino non si esiga espressamente dalle leggi del paese, come condizione essenziale per il loro esercizio.

 

          Art. 4.

     Per quanto concerne il diritto di acquistare, possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di riceverli o trasmetterli per successione, sia ab intestato o per testamento, di dare e prendere in affitto terreni, case, botteghe, magazzini, i nazionali di ognuna delle alte parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra parte, dello stesso trattamento che i cittadini locali o quelli della nazione più favorita, e non saranno assoggettati a tasse, imposte ed oneri, diversi o maggiori di quelli stabiliti per i nazionali.

     Tuttavia, per ciò che riguarda l'acquisto, il possesso e l'uso dei beni immobili, si fa riserva delle eccezioni e restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione delle alte parti contraenti per riguardo alla sicurezza dello Stato, nonché delle limitazioni previste dalle leggi nazionali per quanto riguarda le navi e le aeronavi.

     Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprietà e dei beni in generale potrà essere liberamente esportato dai cittadini di entrambe le parti, senza che essi siano tenuti a pagare diritti di qualsiasi natura, diversi o maggiori di quelli che in eguali circostanze fossero tenuti a pagare i nazionali.

 

          Art. 5.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia saranno esenti da ogni obbligo di servizio militare nelle forze di terra, di mare e dell'aria, senza pregiudizio degli obblighi che, secondo il diritto pubblico di ciascuno degli Stati, permangono o sorgono nei casi di abbandono, di acquisto, o di riacquisto della cittadinanza.

     Essi saranno ugualmente dispensati da qualsiasi funzione obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, ed esonerati da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come dai prestiti forzosi e da ogni speciale contribuzione straordinaria, imposta in tempo di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono tuttavia eccettuati gli oneri concessi al possesso od alla locazione di beni immobili come pure le prestazioni e requisizioni militari, alle quali i nazionali ed i cittadini della nazione più favorita possono essere assoggettati come proprietari, affittuari e locatari di beni immobili.

 

          Art. 6.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno di completa libertà per regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo d'intermediari di loro scelta, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennità ad agenti, commissionari, ecc., di cui non intendessero valersi.

     Essi avranno libero e facile accesso presso tutti i tribunali di ogni grado e giurisdizione, per far valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di mandatari, avvocati e notai di qualunque categoria, secondo le leggi locali e con osservanza delle condizioni e formalità da queste stabilite. In materia giudiziaria godranno degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

 

          Art. 7.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno della più completa libertà di coscienza e di culto. Potranno costruire e possedere chiese, fondere stabilimenti religiosi, istituzioni di beneficenza e di educazione osservando le modalità e condizioni legalmente vigenti nel paese.

 

          Art. 8.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia non saranno sottoposti al pagamento di imposte, tasse, contribuzioni o diritti differenti o più elevati di quelli che fossero applicati in identiche situazioni ai nazionali o ai sudditi della nazione più favorita.

 

          Art. 9.

     I commercianti e fabbricanti domiciliati nella giurisdizione di una delle alte parti contraenti potranno agire come viaggiatori, tanto in persona, quanto per mezzo di agenti o di impiegati, nel territorio dell'altra, allo scopo di estendere i loro affari, effettuare acquisti e raccogliere ordinazioni, senza essere sottoposti, per questa ragione, al pagamento di alcuna imposta in favore sia del fisco, sia dei comuni o di corporazioni pubbliche o private o di istituzioni di qualsiasi natura. A tale scopo dette persone, per far valere i loro diritti, dovranno essere munite di un certificato di legittimazione, conforme al modello allegato al presente trattato, che sarà rilasciato in Italia dai consigli ed uffici provinciali dell'economia corporativa e nel Salvador dall'ufficio designato dalle leggi nazionali, col visto del ministero de Hacienda, e dovrà inoltre essere legalizzato, in esenzione da tassa, dalla autorità consolare della nazione nella quale il viaggiatore intende operare.

     Gli oggetti importati come campioni saranno ammessi in esenzione da dazio, semprechè non abbiano valore commerciale. Si considerano come campioni senza valore commerciale quelli che siano debitamente contrassegnati dalle autorità doganali dell'altra parte, ovvero siano inutilizzati in modo da non poter essere destinati ad altro uso. I campioni aventi valore commerciale saranno ammessi temporaneamente, previo adempimento delle formalità e requisiti richiesti per assicurarne la riesportazione nel termine fissato dalla legge.

     I contrassegni, timbri e suggelli, apposti su detti campioni dalle autorità doganali di una delle alte parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorità dell'altra parte. Però, se i campioni mancassero al loro arrivo di contrassegni di identificazione, o se detti contrassegni non apparissero sufficienti a giudizio dell'amministrazione doganale interessata, questa potrà applicare ai campioni contrassegni supplementari, gratuitamente e senza danneggiare i campioni. La soluzione delle questioni intese a determinare se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia, spetta, in ogni caso, alle autorità competenti del paese nel quale la introduzione ha luogo.

     In ogni caso, per la materia di cui al presente articolo, le alte parti contraenti si assicurano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.

 

          Art. 10.

     Le società civili e commerciali (comprese fra queste le società industriali, finanziarie, bancarie, di trasporti terrestri, marittimi o aerei, ecc, e gli istituti pubblici di qualsiasi specie, semprechè questi ultimi esercitino nel territorio dell'altra parte un'attività di carattere esclusivamente commerciale) regolarmente costituite nel territorio di una delle alte parti contraenti, e che abbiano colà la loro sede centrale, saranno riconosciute di pieno diritto dall'altra parte come esistenti regolarmente.

     La legalità della costituzione di tali società od istituti, del pari che delle loro succursali ed agenzie e la capacità di esercitare i diritti loro spettanti, compreso quello di stare in giudizio, saranno determinate secondo i loro statuti ed in conformità delle leggi del paese nel quale le dette società ed i detti istituti furono costituiti.

     Le società o istituti suddetti potranno stabilirsi nel territorio dell'altra parte o istituirvi filiali, succursali e agenzie, ed esercitare qualsiasi attività industriale e commerciale, secondo le modalità e condizioni che siano stabilite dalle leggi del paese ed applicabili alle società od istituti di qualsiasi altro Stato, e non saranno obbligati a pagare, per l'esercizio delle loro attività commerciali o industriali nel territorio dell'altra parte, imposte, diritti o tasse differenti o più alte di quelle che debbano pagare le società o istituti nazionali; e godranno, in materia giudiziaria, degli stessi diritti e privilegi che i cittadini dei loro paesi di origine.

 

          Art. 11.

     I prodotti naturali o fabbricati in ognuno dei due paesi, siano essi trasportati da navi delle due parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalità, saranno trattati, all'importazione nell'altro, nella stessa maniera di quelli della nazione più favorita, tanto per ciò che riguarda la misura dei dazi e ogni altra tassa o imposta, qualunque ne sia il titolo, tanto per ciò che riguarda le formalità doganali. Alla esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nel Salvador ed alla esportazione verso il Salvador non saranno riscossi in Italia dazi d'uscita, o tasse o imposte d'altro genere, diversi o più elevati di quelli riscossi alla esportazione dei medesimi prodotti verso il paese per tale rispetto più favorito.

     Le merci di ogni specie, in transito attraverso il territorio delle due alte parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia che dette merci transitino direttamente, sia che, durante il transito, fosse necessario trasbordarle, scaricarle, depositarle o ricaricarle.

     Dette merci non potranno, in ogni caso, essere sottoposte, per qualsiasi motivo, a un trattamento meno favorevole di quello accordato alle merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.

 

          Art. 12.

     Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel precedente articolo, i prodotti naturali o fabbricati, provenienti dall'Italia o dalle sue colonie e possedimenti, enumerati nella tabella annessa al presente trattato, saranno ammessi, alla loro importazione in Salvador, col ribasso doganale stabilito nella tabella stessa.

     I prodotti naturali e fabbricati nel Salvador e da questo provenienti saranno ammessi all'importazione in Italia coi diritti più favorevoli, stabiliti o che si stabilissero nel futuro per i prodotti analoghi di qualsiasi altro paese, tanto per ciò che riguarda i dazi propriamente detti, quanto per ciò che riguarda i sopra dazi o diritti addizionali riscossi alla importazione.

 

          Art. 13.

     Le disposizioni degli art. 11 e 12 non sono applicabili:

     a) ai favori attualmente concessi o che si concedessero eccezionalmente da una delle alte parti contraenti ai paesi limitrofi, per facilitare il traffico di frontiera;

     b) agli obblighi contratti da una delle alte parti contraenti in virtù di una unione doganale;

     c) ai privilegi preferenziali che una delle alte parti contraenti abbia concesso o possa in seguito concedere alle sue colonie, protettorati possedimenti;

     d) ai favori che El Salvador abbia concesso o in seguito concedesse, in base a trattati o stipulazioni speciali, esclusivamente alle altre repubbliche del centro America;

     e) ai favori che l'Italia abbia concesso o in seguito concedesse, in base a trattati o stipulazioni speciali, a paesi limitrofi o viciniori del levante europeo.

 

          Art. 14.

     Le alte parti contraenti s'impegnano a non porre ostacoli di nessuna specie al commercio reciproco dei due paesi, con proibizioni o restrizioni d'importazione, di esportazione o di transito.

     Eccezioni a questa regola, sempre che siano applicabili a tutti i paesi od ai paesi che si trovino nelle identiche condizioni, non potranno ammettersi se non nei casi seguenti:

     a) in circostanze eccezionali, per riguardo alle provviste di guerra;

     b) per ragioni di sicurezza pubblica;

     c) per monopoli di Stato attualmente in vigore e che potessero venire stabiliti in futuro;

     d) in vista delle applicazioni alle merci estere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna nei riguardi della produzione di merci similari o della vendita e del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

     e) nei riguardi della polizza sanitaria e in vista della protezione degli animali o delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e soprattutto nell'interesse della salute pubblica ed in conformità dei principi internazionali adottati a tali fini.

 

          Art. 15.

     Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle alte parti contraenti potrà esigere la presentazione di un certificato di origine, attestante che l'articolo importato è di produzione o di fabbricazione nazionale, e che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che ha subito nel paese donde proviene.

     I certificati d'origine saranno rilasciati in Italia dai consigli ed uffici provinciali dell'economia corporativa, e nel Salvador dalle autorità competenti secondo la legge locale e saranno, a titolo di reciprocità, vidimati gratuitamente dalle autorità diplomatiche e consolari rispettive.

     Le polizze di carico, destinate ad accompagnare qualunque genere di merce, dovranno essere vidimate dall'autorità consolare rispettiva.

     Per ciò che riguarda le fatture consolari, il governo di El Salvador s'impegna a prendere in considerazione la possibilità di ridurre il diritto attualmente riscosso per il rilascio od il visto di dette fatture che accompagnino merci provenienti dall'Italia.

 

          Art. 16.

     Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, dei comuni o di altri enti, il quale gravi attualmente o possa gravare, in avvenire, sulla produzione, sulla fabbricazione, sulla vendita o sul consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle alte parti contraenti, sarà per alcuna ragione più elevato o più oneroso per i prodotti originari o provenienti dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari nazionali.

 

          Art. 17.

     Le navi dell'una delle alte parti contraenti saranno trattate nei porti dell'altra, sia all'entrata, sia durante la loro permanenza, sia all'uscita, come navi nazionali ed in tutti i casi in maniera non meno favorevole alle navi di qualsiasi altro paese; e ciò tanto in rispetto ai diritti e alle tasse di qualsiasi natura e titolo, riscossi dallo Stato, dai Comuni, dalle corporazioni, da funzionari pubblici od enti di qualsiasi specie, quanto in rispetto all'ancoraggio, al carico e scarico nei porti, rade, seni, darsene e moli, e in generale a tutte le formalità e prescrizioni di qualunque genere, alle quali possono essere sottoposte le navi e il loro equipaggio ed il carico.

     Il trattamento di nazionali di cui al comma precedente non trova applicazione:

     a) quando si tratta di incoraggiamenti alla marina mercantile nazionale;

     b) quando si tratti di concessioni speciali accordate alle società di sport nautico ed alle navi da diporto;

     c) in materia di emigrazione e di trasporto di emigranti;

     d) nei riguardi dell'esercizio della pesca nelle acque territoriali dell'altra parte contraente;

     e) quando si tratti dell'esercizio del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge.

     Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza ed il salvataggio marittimo.

     Il cabotaggio continua ad essere regolato dalle leggi in vigore o che entrassero in vigore nel futuro in ciascuno dei due paesi.

     In tutti i casi, le navi italiane e salvadoregne potranno passare da un porto di uno dei due paesi contraenti in uno o più porti dello stesso paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o per completare il loro carico destinato all'estero, senza pagare in ciascun porto altri o più elevati diritti che quelli pagati in casi analoghi dalle navi nazionali.

 

          Art. 18.

     Saranno completamente esenti dal pagamento dei diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti di ciascuna delle alte parti contraenti:

     a) le navi che entrino in zavorra o ripartano in zavorra;

     b) le navi che, passando da un porto di una delle alte parti contraenti ad uno dei porti dello stesso Stato, dimostreranno di aver già pagato tali diritti in un altro porto delle stesso Stato, entro il limite di tempo concesso dalle leggi rispettive per le navi nazionali;

     c) le navi che, entrate con carico al porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ripartano senza aver compiuto nessuna operazione commerciale.

     Nel caso di rilascio forzato, non saranno considerate operazioni commerciali lo sbarco ed il reimbarco di merci, resi necessari per riparazione alla nave, il trasbordo su altra nave, in caso d'impossibilità di navigazione della prima, le spese necessarie al vettovagliamento dell'equipaggio e la vendita delle merci avariate, quando sia stata autorizzata dalle autorità doganali.

     S'intende che le stipulazioni del presente articolo non si riferiscono ai diritti sanitari, la cui riscossione viene regolata in base alle rispettive legislazioni.

 

          Art. 19.

     La nazionalità delle navi sarà constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.

     I certificati di stazza rilasciati da una delle alte parti contraenti saranno validi anche nel territorio dell'altra parte per stabilire la capacità delle navi, senza che sia necessario procedere alla revisione del tonnellaggio.

     Eccettuato il caso di vendita giudiziaria, le navi dell'una delle alte parti contraenti non potranno adottare la nazionalità dell'altra, senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'autorità dello Stato cui le navi stesse appartengono.

 

          Art. 20.

     In caso d'investimento, naufragio od altro sinistro di una nave di una delle alte parti contraenti sulle coste o sulle rive dell'altra parte, la nave ed il suo carico godranno delle stesse facilitazioni, immunità e favori che le leggi ed i regolamenti del rispettivo paese accordano, in circostanze analoghe, alle navi nazionali od a quelle della nazione più favorita.

     Soccorso e assistenza saranno prestati, nello stesso modo che per i nazionali, al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, sia per quanto si riferisce alle loro persone, sia per quanto si riferisce alla nave ed al suo carico.

     Le merci salvate non saranno soggette al pagamento di nessun diritto doganale, a meno che non siano destinate al consumo interno.

 

          Art. 21.

     I sudditi di una delle alte parti contraenti avranno libertà di far uso, nel territorio dell'altra, nelle stesse condizioni, e pagando gli stessi diritti e tasse che i nazionali, delle strade ed altri luoghi di passaggio, canali, chiuse, chiatte, lance, ponti fissi e girevoli, porti e luoghi di sbarco, segnali e fuochi indicatori delle acque navigabili, del pilotaggio, delle gru, dei pesi pubblici, dei magazzini e stabilimenti per il salvataggio e il magazzinaggio del carico delle navi e degli altri oggetti, sempre che detti stabilimenti o istituzioni siano destinati all'uso pubblico, siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

     Salvi i regolamenti particolari sui fari e fanali e sul pilotaggio, non sarà percepita alcuna tassa se non sia stato fatto realmente uso degli stabilimenti e delle istituzioni suddette.

 

          Art. 22.

     Le imprese italiane di colonizzazione dei lavoratori italiani nel Salvador godranno di tutti i benefici, facilitazioni e privilegi che siano accordati o venissero accordati nel futuro alle imprese di colonizzazione ed agli immigrati di un terzo paese qualsiasi, anche per ciò che concerne la concessione di terre a scopo di colonizzazione.

 

          Art. 23.

     I sudditi italiani nel Salvador ed i cittadini salvadoregni in Italia godranno degli stessi diritti e privilegi di cui godranno i nazionali, in materia di riparazione degli infortuni nel lavoro.

     Il diritto di un cittadino di uno dei due paesi di ricevere, a qualunque titolo, l'indennità dipendente da infortunio nel lavoro avvenuto nel territorio dell'altro paese, non potrà essere subordinato ad alcuna condizione di residenza nel paese dove l'infortunio è avvenuto.

 

          Art. 24.

     Nel caso in cui sorgesse controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente trattato, ed una delle alte parti contraenti chiedesse di sottomettere la controversia stessa alla decisione di un tribunale arbitrale, l'altra parte dovrà consentire, e ciò anche in rispetto alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tale natura da essere deferita al tribunale arbitrale.

     Il tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni controversia, in modo che ciascuna delle parti nomini come arbitro uno dei suoi sudditi e che le due parti scelgano come terzo arbitro un suddito di un terzo Stato amico.

     Se le parti non fossero d'accordo sulla scelta del terzo arbitro, ne chiederanno, di comune accordo, la nomina al presidente dell'alta corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

     Le alte parti contraenti si riservano il diritto di mettersi d'accordo anticipatamente e per un determinato periodo di tempo rispetto alla persona da designare come terzo arbitro.

     Le decisioni degli arbitri avranno forza obbligatoria.

 

          Art. 25.

     In rispetto alla procedura da seguire nel caso in cui l'arbitrato abbia luogo secondo l'articolo precedente, le alte parti contraenti convengono quanto segue:

     a) la località in cui risiederà il tribunale arbitrale sarà designata di comune accordo fra i due governi;

     b) il tribunale sarà presieduto dal super arbitro;

     c) le decisioni saranno prese a maggioranza di voti;

     d) le alte parti contraenti si metteranno d'accordo, caso per caso o una volta per sempre, rispetto alla procedura del tribunale arbitrale;

     e) in mancanza di tale accordo, la procedura sarà regolata dal tribunale stesso. La procedura potrà essere fatta per iscritto, sempre che nessuna delle parti contraenti vi abbia obbiezione, nel qual caso si potrà derogare alle disposizioni del primo comma in questo articolo;

     f) per la citazione e l'audizione dei testimoni e dei periti, le autorità di ciascuna delle alte parti contraenti, su richiesta del tribunale arbitrale, la quale dovrà essere diretta al rispettivo governo, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei tribunali civili del paese.

     Le parti contraenti si metteranno parimenti d'accordo rispetto alla ripartizione delle spese, sia in occasione di ciascun arbitrato, sia con una disposizione applicabile in ogni caso.

     In mancanza di accordo a questo riguardo, ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese ed una parte eguale delle spese del tribunale.

 

          Art. 26.

     Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in San Salvador quanto prima possibile. Il presente trattato entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche. Le alte parti contraenti si accordano, tuttavia, di farlo entrare in vigore, a titolo provvisorio, mediante scambio di note, nel più breve tempo possibile.

     Il presente trattato non potrà essere denunciato prima del termine di cinque anni. Dopo tale termine potrà essere denunciato in qualunque momento, restando tuttavia in vigore il periodo di un anno a partire dal giorno della denuncia.

     In fede di che i plenipotenziari lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto in San Salvador in doppio esemplare il 19 marzo 1934-XII E. F.

 

     Protocollo finale.

     Al momento di procedere alla firma del trattato di commercio e navigazione concluso oggi stesso fra l'Italia ed il Salvador, i plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni, le quali formano parte integrante del trattato stesso:

     Ad art. 3. Il trattamento della nazione più favorita previsto per l'esercizio delle professioni liberali non potrà essere invocato nel caso delle concessioni che, in questa materia, il Salvador abbia accordato o accordasse nel futuro ai cittadini delle altre repubbliche centro americane.

     Ad art. 14. Allo scopo di realizzare nel più breve termine possibile nella sua integrità il principio stabilito nel primo inciso di tale articolo, le alte parti contraenti s'impegnano:

     a) a non mantenere né istituire alcuna proibizione o restrizione alla importazione o alla esportazione, a meno che non sia assolutamente necessaria in vista di circostanze eccezionali e per il tempo in cui tali circostanze sussistono:

     b) a non sottoporre ad alcuna restrizione né a frapporre ostacoli o ritardi per il rilascio delle divise occorrenti per il pagamento integrale delle merci di reciproco scambio.

     All'art. 4, inciso 1°, dopo la parola "Magazzini" si aggiunge la frase seguente: "ed in materia di doppia tassazione".

 

     Allegato N. 1.

     (Omissis)

 

     Allegato N. 2. - Tabella delle merci italiane alle quali è concessa all'importazione in Salvador, una riduzione doganale del 15 per cento.

 

211-3-02-008

Formaggi non nominati.

212-9-11-001

Olio d'oliva non denominato.

214-1-04-001

Conserve di legumi non denominate (comprese le conserve di pomodoro).

221-1-01-001

Vini bianchi da tavola, fino al 16° (imbottigliati, o in fusti od altri recipienti).

221-1-01-002

Vini rossi da tavola, fino a 16° (imbottigliati, o in fusti od altri recipienti).

221-1-02-001

Vini generosi, dolci o bruschi fino a 20° (imbottigliati, o in fusti od altri recipienti).

221-1-04-001

Vini spumanti bianchi e rossi (imbottigliati, o in fusti od altri recipienti).

223-1-01-001

Acque minerali non denominate.

344-1-01-001

Marmo in blocchi o tavole, tagliati o segati, non puliti.

344-1-02-001

Tavole e blocchi di marmo, puliti.

361-1-01-001

Spugne di mare naturali, lavate, imbiancate o no.

451-4-01-001

Filo di seta artificiale (artisela) ritorto, in matasse o rocchetti, per qualunque uso.

451-6-02-002

Filo o spago di lino o canapa, ritorto, crudo, imbiancato o di colore.

461-4-01-001

Stoffe di tessuto non denominato, costituite dal 90 per cento o più di lana.

461-5-05-001

Stoffe di lana di tessuto non denominato, miste di cotone, sia nei fili o nel tessuto o nella combinazione di entrambi, in quantità dal 10,01 per cento fino al 49,99 per cento.

461-6-01-001

Stoffe di lana, di tessuto non denominato, con tutta la trama od ordito di fibre animali non denominate.

461-6-03-001

Stoffe di lana di tessuto non denominato, con tutta la trama od ordito di cotone.

468-1-01-001

Cappelli di lana o di feltro non denominati.

468-1-01-002

Cappelli di lana o di feltro, guarniti, per donne e bambine.

468-1-05-002

Cappelli di paglia, non denominati.

469-1-05-003

Cappelli di paglia, di palma, di sparto, o fibre consimili, guarniti, per donne e bambine.

469-6-04-001

Ombrelli e parasoli foderati di tessuti costituiti per il 90 per cento e più di cotone.

469-6-04-003

Ombrelli e parasoli foderati di tessuti di cotone misti di seta naturale in quantità dal 10,01 per cento al 49,99 per cento.

469-6-04-004

Ombrelli e parasoli foderati in tessuti di cotone misti di seta artificiale in quantità dal 10,01 per cento al 49,99 per cento.

481-1-02-001

Lapidi di marmo, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito, ed altre pietre consimili.

481-1-03-001

Fontane e parti per le medesime.

481-1-04-001

Statue, vasi e vasi da fiori, di più di 50 cm. d'altezza, di marmo, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito od altre pietre consimili.

481-1-08-001

Statue, monumenti e parti per i medesimi, di marmo, alabastro, porfido, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili, comprese le figure alte meno di 50 cm., semprechè formino parte dei medesimi.

499-2-08-001

Bottoni non denominati, senza fodera, di corozo, corno, osso, od altre materie ordinarie non denominate in altra parte.

511-2-01-001

Oggetti artistici antichi, di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili non denominati.

511-2-01-002

Statue artistiche antiche di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili.

511-2-01-003

Statuette artistiche antiche di più di 50 cm. di altezza, di marmo, alabastro, marmi venati (Jaspe), granito ed altre pietre consimili.

 

     Scambio di Note

     Nota 1

     (Omissis).

     Nota 2

     Il Ministro degli affari esteri del Salvador al ministro d'Italia in San Salvador

     San Salvador, 19 marzo 1934.

     Signor ministro,

     Colla nota in data odierna, n. 401, vostra eccellenza si è compiaciuta di comunicarmi che il governo della repubblica suggerisce che il trattamento della nazione più favorita, previsto per le importazioni salvadoregne in Italia dall'art. 12, capoverso II, del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Salvador, stipulato oggi in San Salvador, sia concesso, per quanto riguarda il caffè, unicamente nel caso in cui risulti che il caffè sia stato caricato nei porti della repubblica, salvochè, per forza maggiore o per causa fortuita, fossero impossibili gli imbarchi nei porti salvadoregni. Tale circostanza di forza maggiore dovrà risultare da apposita dichiarazione apposta dall'autorità consolare italiana sul certificato d'origine che accompagna la merce.

     Su conformi istruzioni del mio governo, ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza che il regio governo d'Italia è d'accordo con quanto precede.

     Approfitto dell'occasione per rinnovarle, signor ministro, gli atti della mia più alta e distinta considerazione.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 14 giugno 1934, n. 1217.