| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.17 veicoli | 
| Data: | 19/02/2007 | 
| Numero: | 14 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] | 
§ 93.17.338 - D.L. 19 febbraio 2007, n. 14. [1]
Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.
(G.U. 20 febbraio 2007, n. 42)
     1. Il comma 2-bis dell'articolo 72 del 
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 23 aprile 2007, n. 94).