Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.17 veicoli |
Data: | 04/11/1997 |
Numero: | 479 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono apportate le [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, è apportata la [...] |
§ 93.17.72 - D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479.
Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240, concernenti la revisione degli autoveicoli, del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.
(G.U. 15 gennaio 1998, n. 11)
1. All'articolo 239 del
a) all'ultimo periodo del comma 3 le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
b) al comma 4, la lettera a) è così sostituita:
"a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;";
c) al comma 4, lettera d.3), le parole: "all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
1. All'articolo 240 del
a) al comma 2 le parole: "essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha richiesto la concessione e deve" sono soppresse.