| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.16 trasporto su strada | 
| Data: | 07/03/1997 | 
| Numero: | 48 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte [...] | 
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, [...] | 
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 93.16.32 - Legge 7 marzo 1997, n. 48.
Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto.
(G.U. 8 marzo 1997, n. 56).
     1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del 
     1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con 
     2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del 
     3. All'articolo 10, comma 17, del 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.