Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.14 trasporto internazionale |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1(a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 93.14.35 - Legge 20 gennaio 1997, n. 16.
Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993
(G.U. 12 febbraio 1997, n. 35, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1(a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Protocollo di emendamento dell'articolo 1(a), articolo 14 (1) e articolo 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)
(Omissis)