Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 08/08/1980 |
Numero: | 430 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il [...] |
§ 93.11.1F - Legge 8 agosto 1980, n. 430.
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci.
(G.U. 18 agosto 1980, n. 225)
L'ultimo comma dell'art. 3 della
“I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
Il secondo comma dell'art. 4 della
"I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".
Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'art. 62 della
Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.