§ 93.11.1F - Legge 8 agosto 1980, n. 430.
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:08/08/1980
Numero:430


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il [...]


§ 93.11.1F - Legge 8 agosto 1980, n. 430.

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci.

(G.U. 18 agosto 1980, n. 225)

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

     “I componenti del comitato centrale durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

     "I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta".

 

          Art. 3.

     Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

     Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.