| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.11 trasporto di cose | 
| Data: | 21/02/1977 | 
| Numero: | 30 | 
| Sommario | 
| Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti [...] | 
§ 93.11.1C - Legge 21 febbraio 1977, n. 30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851 , concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.
(G.U. 22 febbraio 1977, n. 49)
     E' convertito in legge il 
All'articolo 1 le parole: "un anno.” sono sostituite con le seguenti: "dieci mesi.".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
     "Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla 
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".