Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.10 trasporto aereo |
Data: | 19/05/1932 |
Numero: | 841 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 37 della convenzione di cui all'articolo precedente. |
§ 93.10.2 - Legge 19 maggio 1932, n. 841. [1]
Approvazione della convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929.
(G.U. 26 luglio 1932, n. 171).
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per la unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata in Varsavia il 12 ottobre 1929.
La presente legge entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 37 della convenzione di cui all'articolo precedente.
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio 1985, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui da esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929, ratificata dalla presente legge, come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall'art. 1,