Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 22/12/2000 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni [...] |
Art. 2. 1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito [...] |
Art. 3. 1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel [...] |
Art. 4. 1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, [...] |
Art. 5. 1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali [...] |
Art. 6. 1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale [...] |
Art. 7. 1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del [...] |
§ 93.9.75 - D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448.
Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(G.U. 28 febbraio 2001, n. 49)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi.
2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.
2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.
3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilità aggiuntiva, aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è la seguente:
CCNL ANAS |
CCNL Enti locali |
Area |
Categoria |
- |
- |
C1, C |
A1 |
B2 |
B1 |
B1 |
B3 |
B |
C1 |
A1 |
D1 |
A |
D3 |
Dirigente |
Dirigente |
1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'articolo 3.
Tabella A
Criteri di priorità per l'individuazione del personale da trasferire
ANZIANITÀ DI SERVIZIO |
PUNTEGGIO |
Dipendente con anzianità di servizio |
|
Inferiore o uguale a 10 anni |
0 |
Dipendente che abbia già conseguito 40 anni di anzianità di servizio |
0 |
Dipendente con anzianità di servizio |
|
Superiore o uguale a 10 anni |
2 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza di anzianità del dipendente e l'anzianità di 10 anni |
Inferiore a 20 anni |
|
Dipendente con anzianità di servizio Superiore o uguale a 20 anni |
4 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza di anzianità del dipendente e l'anzianità di 20 anni |
CARICHI DI FAMIGLIA |
PUNTEGGIO |
Dipendente con 5 persone o più persone a carico ai fini fiscali |
4 |
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali |
3 |
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali |
2,5 |
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali |
2 |
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali |
1,5 |
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali |
0 |
ETÀ ANAGRAFICA |
PUNTEGGIO |
Dipendente con età anagrafica inferiore ai 25 anni o dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità di servizio |
0 |
Dipendente con età anagrafica superiore ai 25 anni |
1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza d'età del dipendente e l'età di 25 anni |
La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella A. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla
La graduatoria del personale che ha optato per la permanenza nell'Ente è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti partendo dal punteggio più basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla
CRITERIO CONCLUSIVO
A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.