§ 93.9.48 - Legge 28 dicembre 1982, n. 966.
Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:28/12/1982
Numero:966


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione [...]
Art. 2.      Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 l'ANAS è autorizzata di volta in volta ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto a termine, unità di personale in [...]
Art. 3.      Il trattamento economico del personale contrattista è pari a quello corrisposto ai dipendenti di ruolo dell'Azienda, nella medesima carriera a livello retributivo iniziale.
Art. 4.      Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'ANAS può avvalersi di consulenti tecnici esterni di idonea e provata capacità, specializzati nello studio, nella progettazione e nella [...]
Art. 5.      Gli apporti finanziari corrisposti da parte dei Paesi esteri che si avvalgono della collaborazione dell'ANAS, nonchè i dividendi sulle azioni derivanti dalla distribuzione di eventuali utili [...]
Art. 6.      All'onere valutato in lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 242 dello stato di previsione [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 93.9.48 - Legge 28 dicembre 1982, n. 966. [1]

Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero.

(G.U. 7 gennaio 1983, n. 6)

 

     Art. 1.

     Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero.

     L'attività dell'ANAS di cui al comma precedente è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.

 

          Art. 2.

     Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 l'ANAS è autorizzata di volta in volta ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto a termine, unità di personale in possesso della laurea in ingegneria civile, in possesso del diploma di geometra ed in qualità di assistente, nel numero che verrà stabilito con il decreto di cui al successivo comma.

     Le assunzioni sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle effettive necessità ed esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi di assistenza di cui al precedente art. 1.

     Le assunzioni avverranno previo avviso sui maggiori organi di informazione a carattere nazionale ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio attitudinale sulla materie professionali riguardanti le attività da svolgere che avverrà con una commissione di esperti interni ed esterni all'Azienda.

     I candidati dovranno altresì dimostrare una perfetta conoscenza della lingua inglese, nonchè di altra lingua eventualmente richiesta.

     Con il decreto di cui al precedente secondo comma verranno determinate le modalità di partecipazione al colloquio, il Paese estero di destinazione, la durata del contratto e le eventuali proroghe, nonchè i requisiti che dovranno essere posseduti dagli interessati e l'entità del trattamento economico che sarà corrisposto ai sensi del successivo art. 3.

     Al personale assunto a norma dei precedenti commi si applicano le norme di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contratto.

 

          Art. 3.

     Il trattamento economico del personale contrattista è pari a quello corrisposto ai dipendenti di ruolo dell'Azienda, nella medesima carriera a livello retributivo iniziale.

     Al personale dei ruoli dell'ANAS ed a quello contrattista inviati all'estero per i rituali controlli tecnico-amministrativi, viene corrisposta l'indennità di missione prevista dalle norme vigenti per il personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di svolgere missioni all'estero.

     Per periodi di permanenza all'estero superiori a tre mesi, viene attribuito un assegno in misura mensile ragguagliata a trenta diarie intere di missione all'estero, fissate dalle norme in vigore per il Paese di destinazione.

 

          Art. 4.

     Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'ANAS può avvalersi di consulenti tecnici esterni di idonea e provata capacità, specializzati nello studio, nella progettazione e nella direzione dei lavori di infrastrutture stradali ed autostradali.

     L'ANAS può altresì partecipare a società per azioni con sede in Italia, aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero.

     La partecipazione è di volta in volta autorizzata, nel limite massimo del 10 per cento del capitale sociale, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio estero, considerando le esigenze di partecipazione in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici e definiti oggetto dell'autorizzazione di cui all'art. 1 e di quelli dell'Azienda.

 

          Art. 5.

     Gli apporti finanziari corrisposti da parte dei Paesi esteri che si avvalgono della collaborazione dell'ANAS, nonchè i dividendi sulle azioni derivanti dalla distribuzione di eventuali utili delle società di cui al predetto art. 4 sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda.

 

          Art. 6.

     All'onere valutato in lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 242 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per lo stesso 1983.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.