Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 31/10/1966 |
Numero: | 936 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente |
Art. 2. E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 93.9.3a - Legge 31 ottobre 1966, n. 936.
Modifica all'art. 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere nelle strade statali.
(G.U. 14 novembre 1966, n. 285).
L'art. 49 della
"La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.
Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.
Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.
Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici, composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S.".
E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.
Ove si valga di tale facoltà, il Ministro per i lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.
L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.