Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 21/04/1962 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni: |
Art. 2. L'art. 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L'ultimo capoverso della lettera a) dell'art. 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il contributo determinato a norma del precedente art. 3, sarà stanziato: |
Art. 5. Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente [...] |
Art. 6 I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'art. 26 lettera b) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei [...] |
Art. 7. Il quinto comma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente: |
Art. 8. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 7 febbraio 1961, n. 59: |
Art. 9 Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
§ 93.9.25 - Legge 21 aprile 1962, n. 181.
Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).
(G.U. 3 maggio 1962, n. 113)
Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della viabilità ordinaria, competono le seguenti attribuzioni:
a) assicurare l'armonico sviluppo della viabilità, coordinando le programmazioni predisposte dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti per le classi di strade previste dall'art. 1 della
b) classificare e declassare le strade statali, provinciali e comunali, secondo le norme della citata
c) costruire, sia direttamente che in concessione, le nuove strade non statali, in base a leggi speciali;
d) vigilare, a norma delle leggi vigenti sull'esecuzione dei lavori, con o senza contributo dello Stato, di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade non statali di uso pubblico;
e) sovraintendere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade di cui alle precedenti lettere c) e d);
f) fissare le direttive ed esercitare la sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 144, lettera b) del
g) formare e tenere un elenco di tutte le strade non statali di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari sono tenuti a dare notizia al Ministero dei lavori pubblici delle strade che vengano incluse negli elenchi delle rispettive Amministrazioni;
h) predisporre e partecipare a studi raccolta ed elaborazione di dati statistici, a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione.
L'art. 2 della
"All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:
a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade, sia direttamente che in concessione, nonchè realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade, delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;
e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;
f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade;
g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;
h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g)".
L'ultimo capoverso della lettera a) dell'art. 26 della
"Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza".
Il contributo determinato a norma del precedente art. 3, sarà stanziato:
a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura del 5 per cento per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-66 e 1966-67, del 15 per cento nell'esercizio 1967-68 e del 20 per cento negli esercizi successivi. Esso sarà destinato alla concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della
b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte. Esso, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, sarà impiegato per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della
Esercizio 1962-63 5%
Esercizio 1963-64 10%
Esercizio 1964-65 15%
Esercizio 1965-66 10%
Esercizio 1966-67 10%
Esercizio 1967-68 5%
Nella determinazione dei contributi di cui al comma precedente, lettera a), si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate. Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23, della
Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4.
Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 a norma dell'art. 26 lettera b) della
Il Ministero dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato a concedere alle Amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata
Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della
Il quinto comma dell'art. 10 della
"I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto".
Sono abrogate le seguenti disposizioni della
l'articolo 23, terzo comma;
l'articolo 27, primo comma, lettera d);
l'articolo 67, secondo comma.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.