Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.8 motorizzazione civile |
Data: | 09/03/2000 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida |
Art. 3. Abrogazioni |
§ 93.8.15 - D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50
(G.U. 28 aprile 2000, n. 98)
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
Art. 2. Procedura di rilascio del duplicato della patente di guida
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, entro quarantotto ore dalla constatazione, il titolare deve farne denuncia agli organi di polizia compilando, altresì, apposito modulo su cui è applicata una fotografia autenticata a cura degli stessi organi di polizia i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.
2. Entro sette giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo di cui al comma 1 secondo le modalità tecniche indicate dal Ministero medesimo.
3. L'Ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguentemente, provvede a:
a) registrare i dati contenuti nel modulo di cui al comma 1 all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
b) dare comunicazione, per via telematica, al Ministero dell'interno dell'avvenuta registrazione;
c) predisporre il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta;
d) trasmettere il duplicato per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare, in modo che vi giunga entro i novanta giorni di validità del permesso provvisorio di guida di cui al comma 1. Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.
4. Qualora, nei casi di cui al comma 1, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente, che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro trenta giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di novanta giorni.
5. Il titolare che, successivamente alla denuncia di cui al comma 1, rientrasse in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.
6. Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro trenta giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.
Art. 3. Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della