§ 93.8.1 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 557 .
Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.8 motorizzazione civile
Data:07/05/1948
Numero:557


Sommario
Art. 1.      Le tabelle organiche del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, [...]
Art. 2.      I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli dei gruppi A, B e C, di cui alle unite tabelle I, II e III, sono conferiti a seguito di concorso per esame
Art. 3.      Nella prima attuazione del presente decreto, il personale del ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato, distaccato da almeno un anno a prestare servizio [...]
Art. 4.      I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo A, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per [...]
Art. 5.      Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente art. 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale [...]
Art. 6.      Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di gruppo [...]
Art. 7.      Il personale già appartenente, con le qualifiche di "ispettore", "ragioniere", "vice-ispettore" e "computista", al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei [...]
Art. 8.      L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della [...]
Art. 9.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto
Art. 10.      Il presento decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 93.8.1 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 557 [1] .

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(G.U. 31 maggio 1948, n. 124, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle organiche del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, sono sostituite dalle tabelle I, II, III e IV allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

 

          Art. 2.

     I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli dei gruppi A, B e C, di cui alle unite tabelle I, II e III, sono conferiti a seguito di concorso per esame.

     Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli di gruppo A gli aspiranti debbono aver conseguito presso una università od un istituto superiore dello Stato: il diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali per i posti del personale amministrativo; il diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale per i posti del personale tecnico.

     Nel limite dei posti stabilito dal successivo art. 4 saranno banditi concorsi per il grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di gruppo A riservati a coloro che sono provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo equipollente.

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo di gruppo B gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

     b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'Istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.

     (Omissis) [2]

     Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo di gruppo C gli aspiranti debbono essere in possesso dell'attestato di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente.

     I posti disponibili nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ad aspiranti in possesso della licenza di 5ª classe elementare.

 

          Art. 3.

     Nella prima attuazione del presente decreto, il personale del ruolo di gruppo A della Ragioneria generale dello Stato, distaccato da almeno un anno a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potrà, a sua domanda, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del personale amministrativo di cui all'unita tabella I, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione e d'intesa con l'Amministrazione di provenienza.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma va effettuato in grado eguale a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in base alla rispettiva anzianità di grado, anzianità che sarà conservata ai fini della promozione al grado superiore. Il personale stesso prenderà posto nei singoli gradi dopo il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che si trovi nei gradi medesimi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo A, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per promozioni ai gradi superiori, a laureati in economia e commercio ed a coloro che siano muniti di titolo equipollente od ai funzionari inquadrati ai sensi del precedente art. 3, sono stabiliti come segue: un posto di grado 5°, tre posti di grado 6°, tre posti di grado 7°, quattro posti di grado 8°, cinque posti di grado 9° e otto posti di grado 10° e 11°.

     I funzionari inquadrati ai sensi dall'art. 3 non potranno essere scrutinati per la promozione prima del 1° luglio 1948.

 

          Art. 5.

     Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente art. 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale amministrativo di gruppo A, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli del gruppi A, B o C, il Ministro per i trasporti può bandire concorsi per titoli e per esami, riservati al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo dell'Ispettorato generale medesimo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati [3] .

     Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire, ai sensi del presente articolo, per il ruolo di gruppo B, e limitatamente ad un terzo dei posti disponibili, oltre i titoli di studio indicati nel precedente art. 2, saranno ritenuti transitoriamente validi anche gli altri titoli di studio che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo B.

     Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

     Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

     Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per i concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella IV allegata al presente decreto.

     I contingenti di personale non di ruolo che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, è stato autorizzato ad assumere ed a mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unità pari al numero dei posti in ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti medesimi.

     La ripartizione nelle varie categorie del nuovo contingente sarà disposta con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di gruppo A, 9° di gruppo B, e 10° di gruppo C è ridotta di un anno e mezzo.

     I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° del ruolo di gruppo B ed 11° del ruolo di gruppo C di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

     La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

 

          Art. 7.

     Il personale già appartenente, con le qualifiche di "ispettore", "ragioniere", "vice-ispettore" e "computista", al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, inquadrato ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238, nei ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di "sotto-ispettore aggiunto" ed in servizio nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al 1° gennaio 1947, può essere collocato, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale medesimo, anche in soprannumero, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) con il grado corrispondente a quello rivestito alla predetta data del 1° gennaio 1947, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado e conservando l'anzianità di grado posseduta.

 

          Art. 8.

     L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e da due Sezioni e un Reparto speciale distaccati.

     Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti.

     Compete inoltre, al Ministro per i trasporti la ripartizione di servizi della Sede centrale, la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali, nonchè l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali e di uffici temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presento decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

     Tabella I

     (Omissis)

 

     Tabella II

     (Omissis)

 

     Tabella III

     (Omissis)

 

     Tabella IV

     (Omissis)

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1951, n. 519.

[2]  Comma soppresso dalla legge di ratifica.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica.